CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38374/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9f [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 aprile 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2017. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la Corte ha spiegato in maniera approfondita e non illogica le ragioni della determinazione della pena, della mancata concessione delle attenuanti generiche, attraverso un pertinente richiamo ai plurimi e gravi precedenti penali ed all'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio (pag 6), in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos