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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 44988/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2024, ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 21 maggio 2014 al 22 febbraio 2017 nella forma della custodia cautelare in carcere per complessivi 1013 giorni, oltre 244 di sottoposizione a misure diverse, nell'ambito del procedimento in cui il suddetto era accusato dei reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 81 cpv., 110 cod. pen., 73 comma 1, 80, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 309/90 e 4 L. n. 146/2006, conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, del 14 dicembre 2021.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 273, 384, 275 e 314 cod. proc. pen.

Rileva la difesa che il rigetto della richiesta è fondato su una circostanza storica priva di rilievo penale, certa ed acquisita, valutata, senza ragione, quale indizio di concorso nei reati contestati, omettendo di valutare le emergenze assunte nel contradditorio tra le parti, facenti parte del costrutto accusatorio ma disattese dal giudice di merito che ha ritenuto i fatti non provati, assolvendo l'imputato con formula piena.

A tal fine la Corte territoriale ha valorizzato il contenuto di colloqui telefonici, con motivazione gravemente omissiva, dato che la difesa aveva chiesto la trascrizionC di tutte le conversazioni ivi comprese quelle intercorrenti con il ginlitIZ fratello, dalle quali si evinceva che i "traffici" riguardavano vino, stoffe e generi alimentari.

La misura cautelare era totalmente disancorata da emergenze indiziarie ulteriori e verificabili in capo al ricorrente/ coinvolto insieme al fratello (al quale, tuttavia, la riparazione è stata concessa), in una vicenda che addirittura gli attribuiva un ruolo di vertice in seno ad una associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

Rileva la difesa che l'episodio relativo a [OSCURATO:PERSONA] è l'unico in cui Olumba ha chiesto informazioni circa il viaggio di una "ovulatrice" che poi non si è realizzato, non raggiungendo neppure la soglia del tentativo.

Inoltre l'episodio si è verificato a ridosso della conclusione delle indagini, dato che dopo circa cinque mesi dalla conversazione venivano chiuse le intercettazioni mentre nei due anni precedenti non era emerso alcun elemento che coinvolgesse l'Olumba nel traffico di stupefacenti.

L'episodio della Antunes è comunque slegato rispetto al tenore delle imputazioni tanto sub A) quanto sub B) dato che non solo Olumba non dirigeva alcun sodalizio ma non agiva in concorso con nessuno dei personaggi con i quali risultava coimputato.

L'accertamento circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità ed il mantenimento della misura poteva e doveva essere effettuato sin dall'origine.3.

Il P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.- La Corte della riparazione, dopo avere premesso che Olumba è stato coinvolto in una complessa attività di indagine, consistita in captazioni di conversazioni, riscontrate dalle operazioni degli investigatori che hanno seguito in tempo reale numerosi viaggi dai quali sono scaturiti arresti e sequestri di sostanza stupefacente, ha ritenuto che Olumba con il proprio comportamento, ha creato i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti adottando un provvedimento di rigore.

In particolare, è stato posto l'accento sui rapporti intercorsi tra l'Olumba e tale [OSCURATO:PERSONA], referente dell'attività di traffico di sostanza stupefacente sul territorio di Modena ma con propaggini anche a Padova, Firenze, Perugia e Roma, arrestato in flagranza per detenzione di 10,75 grammi di cocaina.

A pag. 5 della ordinanza si legge "a prescindere dall'esito dell'istruttoria dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] ha contattato [OSCURATO:PERSONA] comunicandogli di voler inviare "uno che ingoia" in Brasile, con riferimento ad un corriere da far rientrare con lo stupefacente sia sul territorio italiano che su quello britannico.

Tra l'altro nel corso delle indagini era stata individuata come corriera tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Rilevante ai fini del riconoscimento di gravi indizi di responsabilità in capo all'OLUMBA Charles nella fase di applicazione della misura cautelare è anche l'intercettazione del 29.4.2913 in cui l'OLUMBA chiede a UGBOAJA [OSCURATO:PERSONA] "se io gli mando qualcuno adesso che ingoia, lui può organizzare?".

Quanto sopra esporto non poteva non indurre il GIP all'applicazione della misura cautelare in concreto adottata".

3. A fronte delle specifiche indicazioni di condotte attestanti innanzitutto contiguità con soggetti coinvolti in associazioni criminali ma vieppiù della manifestata intenzione di mettere a disposizione un corriere "internazionale" disposto ad "ingoiare" ovuli contenenti sostanze stupefacenti, il ricorso risulta generico in quanto del tutto privo di confronto con il tenore del provvedimento impugnato, fondato su elementi che non sono stati affatto esclusi dai giudici del merito e che, legittimamente, sono stati valorizzati dal giudice della riparazione in quanto tali da indurre in errore il giudice della cautela non solo in merito alla applicazione della misura genetica ma anche con riguardo al mantenimento della stessa.

A nulla rileva l'argomento speso dalla difesa secondo il quale la vicenda legata alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe priva di rilevanza penale in quanto non avrebbe raggiunto neppure la soglia del tentativo.

La Corte della riparazione ha richiamato l'episodio rilevando che la donna veniva identificata quale "corriere", nel corso delle indagini, proprio in virtù dei contatti tra Ugboaja e Olumba (oltre che un tale Emeka, il cui numero di telefono viene fornito ad Olumba dall'Ugboaja), in prossimità della partenza.

Nel corso dei contatti, come rilevato dalla Corte, venivano forniti i dati relativi alla donna (nome e numero di passaporto) e i dettagli del viaggio (scalo a Zurigo prima di ripartire per [OSCURATO:PERSONA]) e le raccomandazioni da parte di Olumba di "fare arrivare le preghiere per proteggere la donna durante il viaggio".

Il fatto che la donna, controllata alla partenza, abbia deciso di non partire più, non incide in alcun modo sulla valutazione delle condotte poste in essere dall'Olumba che, per quanto ritenute prive di rilievanza dal giudice penale, sono state valutate gravemente colpose e comunque tali da determinare l'intervento dell'Autorità.

Invero, non hanno mancato, i giudici della riparazione di evidenziare, in linea con i principi sanciti da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801) che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite, integra di per sé un comportamento colposo idoneo ad escludere la riparazione per ingiusta detenzione, a maggior ragione rispetto ai reati associativi allorquando i comportamente tenuti siano percepibili come "indicativi di una contiguità al sodalizio criminale".

4. L'ordinanza impugnata è, dunque, conforme ai consolidati principi di questa Corte secondo cui l'art. 314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali; perché, anzi, gli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuto - alla luce della sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale - che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato una attività concretamente diretta a contrastare la pretesa del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] i t-9 estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2024, ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 21 maggio 2014 al 22 febbraio 2017 nella forma della custodia cautelare in carcere per complessivi 1013 giorni, oltre 244 di sottoposizione a misure diverse, nell'ambito del procedimento in cui il suddetto era accusato dei reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 81 cpv., 110 cod. pen., 73 comma 1, 80, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 309/90 e 4 L. n. 146/2006, conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, del 14 dicembre 2021. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 273, 384, 275 e 314 cod. proc. pen. Rileva la difesa che il rigetto della richiesta è fondato su una circostanza storica priva di rilievo penale, certa ed acquisita, valutata, senza ragione, quale indizio di concorso nei reati contestati, omettendo di valutare le emergenze assunte nel contradditorio tra le parti, facenti parte del costrutto accusatorio ma disattese dal giudice di merito che ha ritenuto i fatti non provati, assolvendo l'imputato con formula piena. A tal fine la Corte territoriale ha valorizzato il contenuto di colloqui telefonici, con motivazione gravemente omissiva, dato che la difesa aveva chiesto la trascrizionC di tutte le conversazioni ivi comprese quelle intercorrenti con il ginlitIZ fratello, dalle quali si evinceva che i "traffici" riguardavano vino, stoffe e generi alimentari. La misura cautelare era totalmente disancorata da emergenze indiziarie ulteriori e verificabili in capo al ricorrente/ coinvolto insieme al fratello (al quale, tuttavia, la riparazione è stata concessa), in una vicenda che addirittura gli attribuiva un ruolo di vertice in seno ad una associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Rileva la difesa che l'episodio relativo a [OSCURATO:PERSONA] è l'unico in cui Olumba ha chiesto informazioni circa il viaggio di una "ovulatrice" che poi non si è realizzato, non raggiungendo neppure la soglia del tentativo. Inoltre l'episodio si è verificato a ridosso della conclusione delle indagini, dato che dopo circa cinque mesi dalla conversazione venivano chiuse le intercettazioni mentre nei due anni precedenti non era emerso alcun elemento che coinvolgesse l'Olumba nel traffico di stupefacenti. L'episodio della Antunes è comunque slegato rispetto al tenore delle imputazioni tanto sub A) quanto sub B) dato che non solo Olumba non dirigeva alcun sodalizio ma non agiva in concorso con nessuno dei personaggi con i quali risultava coimputato. L'accertamento circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità ed il mantenimento della misura poteva e doveva essere effettuato sin dall'origine.3. Il P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.- La Corte della riparazione, dopo avere premesso che Olumba è stato coinvolto in una complessa attività di indagine, consistita in captazioni di conversazioni, riscontrate dalle operazioni degli investigatori che hanno seguito in tempo reale numerosi viaggi dai quali sono scaturiti arresti e sequestri di sostanza stupefacente, ha ritenuto che Olumba con il proprio comportamento, ha creato i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti adottando un provvedimento di rigore. In particolare, è stato posto l'accento sui rapporti intercorsi tra l'Olumba e tale [OSCURATO:PERSONA], referente dell'attività di traffico di sostanza stupefacente sul territorio di Modena ma con propaggini anche a Padova, Firenze, Perugia e Roma, arrestato in flagranza per detenzione di 10,75 grammi di cocaina. A pag. 5 della ordinanza si legge "a prescindere dall'esito dell'istruttoria dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] ha contattato [OSCURATO:PERSONA] comunicandogli di voler inviare "uno che ingoia" in Brasile, con riferimento ad un corriere da far rientrare con lo stupefacente sia sul territorio italiano che su quello britannico. Tra l'altro nel corso delle indagini era stata individuata come corriera tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Rilevante ai fini del riconoscimento di gravi indizi di responsabilità in capo all'OLUMBA Charles nella fase di applicazione della misura cautelare è anche l'intercettazione del 29.4.2913 in cui l'OLUMBA chiede a UGBOAJA [OSCURATO:PERSONA] "se io gli mando qualcuno adesso che ingoia, lui può organizzare?". Quanto sopra esporto non poteva non indurre il GIP all'applicazione della misura cautelare in concreto adottata". 3. A fronte delle specifiche indicazioni di condotte attestanti innanzitutto contiguità con soggetti coinvolti in associazioni criminali ma vieppiù della manifestata intenzione di mettere a disposizione un corriere "internazionale" disposto ad "ingoiare" ovuli contenenti sostanze stupefacenti, il ricorso risulta generico in quanto del tutto privo di confronto con il tenore del provvedimento impugnato, fondato su elementi che non sono stati affatto esclusi dai giudici del merito e che, legittimamente, sono stati valorizzati dal giudice della riparazione in quanto tali da indurre in errore il giudice della cautela non solo in merito alla applicazione della misura genetica ma anche con riguardo al mantenimento della stessa. A nulla rileva l'argomento speso dalla difesa secondo il quale la vicenda legata alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe priva di rilevanza penale in quanto non avrebbe raggiunto neppure la soglia del tentativo. La Corte della riparazione ha richiamato l'episodio rilevando che la donna veniva identificata quale "corriere", nel corso delle indagini, proprio in virtù dei contatti tra Ugboaja e Olumba (oltre che un tale Emeka, il cui numero di telefono viene fornito ad Olumba dall'Ugboaja), in prossimità della partenza. Nel corso dei contatti, come rilevato dalla Corte, venivano forniti i dati relativi alla donna (nome e numero di passaporto) e i dettagli del viaggio (scalo a Zurigo prima di ripartire per [OSCURATO:PERSONA]) e le raccomandazioni da parte di Olumba di "fare arrivare le preghiere per proteggere la donna durante il viaggio". Il fatto che la donna, controllata alla partenza, abbia deciso di non partire più, non incide in alcun modo sulla valutazione delle condotte poste in essere dall'Olumba che, per quanto ritenute prive di rilievanza dal giudice penale, sono state valutate gravemente colpose e comunque tali da determinare l'intervento dell'Autorità. Invero, non hanno mancato, i giudici della riparazione di evidenziare, in linea con i principi sanciti da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801) che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite, integra di per sé un comportamento colposo idoneo ad escludere la riparazione per ingiusta detenzione, a maggior ragione rispetto ai reati associativi allorquando i comportamente tenuti siano percepibili come "indicativi di una contiguità al sodalizio criminale". 4. L'ordinanza impugnata è, dunque, conforme ai consolidati principi di questa Corte secondo cui l'art. 314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali; perché, anzi, gli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuto - alla luce della sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale - che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato una attività concretamente diretta a contrastare la pretesa del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] i t-9 estensore Il
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