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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10638/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello dì Caltanissetta del 25 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di cura presso cui si trovava temporaneamente ristretto agli arresti domicitiari.

Con un unico motivo di ricorso, pur deducendo la violazione delle norme interne e convenzionali sul diritto dell'indagato straniero alla traduzione degli atti processuali, in realtà egli prospetta l'inconfigurabilità del reato sotto il profilo del dolo, sostenendo di non aver mai avuto consapevolezza di tale misura cautelare, poiché il provvedimento del Tribunale del riesame, con cui quella gli era stata applicata, non sarebbe mai stato tradotto in lingua a lui nota.

Inconferente, pertanto, sì presenterebbe l'osservazione della Corte d'appello per cui era stato tradotto l'originario provvedimento applicativo di una misura cautelare adottato dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto lo stesso si riferiva alla diversa misura della custodia in carcere, poi sostituita dal Tribunale del riesame con quella oggetto della contestata violazione.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo il motivo d'impugnazione ed insistendo per l'accoglimento.

4. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

La sentenza impugnata non si è limitata a rilevare l'avvenuta traduzione in lingua inglese, nota all'imputato, dell'originario provvedimento cautelare, ma ha altresì rilevato: che, nel verbale d'arresto, si dava atto che egli parlasse e comprendesse la lingua italiana; ma soprattutto che - come da lui riferito nel corso del successivo interrogatorio, con dichiarazioni pienamente utilizzabili, essendosi proceduto con il rito abbreviato - egli aveva chiesto se gli fosse consentito di allontanarsi dall'ospedale alle persone ivi addette alla sua sorveglianza e, nonostante la risposta negativa di queste ultime, lo aveva fatto ugualmente.

E, su tali emergenze processuali, indiscutibilmente dimostrative della piena consapevolezza dell'imputato della misura cautelare cui era sottoposto e delle relative prescrizioni, il ricorso sorvola completamente.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello dì Caltanissetta del 25 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di cura presso cui si trovava temporaneamente ristretto agli arresti domicitiari. Con un unico motivo di ricorso, pur deducendo la violazione delle norme interne e convenzionali sul diritto dell'indagato straniero alla traduzione degli atti processuali, in realtà egli prospetta l'inconfigurabilità del reato sotto il profilo del dolo, sostenendo di non aver mai avuto consapevolezza di tale misura cautelare, poiché il provvedimento del Tribunale del riesame, con cui quella gli era stata applicata, non sarebbe mai stato tradotto in lingua a lui nota. Inconferente, pertanto, sì presenterebbe l'osservazione della Corte d'appello per cui era stato tradotto l'originario provvedimento applicativo di una misura cautelare adottato dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto lo stesso si riferiva alla diversa misura della custodia in carcere, poi sostituita dal Tribunale del riesame con quella oggetto della contestata violazione. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo il motivo d'impugnazione ed insistendo per l'accoglimento. 4. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La sentenza impugnata non si è limitata a rilevare l'avvenuta traduzione in lingua inglese, nota all'imputato, dell'originario provvedimento cautelare, ma ha altresì rilevato: che, nel verbale d'arresto, si dava atto che egli parlasse e comprendesse la lingua italiana; ma soprattutto che - come da lui riferito nel corso del successivo interrogatorio, con dichiarazioni pienamente utilizzabili, essendosi proceduto con il rito abbreviato - egli aveva chiesto se gli fosse consentito di allontanarsi dall'ospedale alle persone ivi addette alla sua sorveglianza e, nonostante la risposta negativa di queste ultime, lo aveva fatto ugualmente. E, su tali emergenze processuali, indiscutibilmente dimostrative della piena consapevolezza dell'imputato della misura cautelare cui era sottoposto e delle relative prescrizioni, il ricorso sorvola completamente. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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