Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25581/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 046UT50 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 05CZME2 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MYFTARA3 MERLIN C.U.I. 02RP3QF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. t [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con decisione del 23 settembre 2021, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, quarto comma, T.U. stup. ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 10 gennaio 2018 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, quarto comma, T.U. stup. (originariamente contestato il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, primo comma e quinto comma, T.U. stup.), perché senza l'autorizzazione [...] in concorso tra loro coltivavano sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 97,971 Kg rinvenuta in parte all'interno di un box nella loro disponibilità, ed in parte all'esterno del medesimo locale; reato commesso il 12 settembre 2016.

2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 73, quinto comma, T.U. stup.).

La Corte di appello ha ritenuto, erroneamente, che il box fosse all'esterno della recinzione del locale il Gufo; invece, il box era una pertinenza del locale il Gufo, sita all'interno della sua recinzione.

Gli imputati per la Corte di appello avrebbero dichiarato di essere stati incaricati da un soggetto sconosciuto; invece, gli stessi dichiaravano di essere stati incaricati da tale "Fabrizio", divenuto un amico.

Il quantitativo di droga era di 50,95 Kg e non di 97 Kg.

Gli imputati, poi, non avevano un domicilio precario ma vivevano stabilmente nei domicili dichiarati in sede di interrogatorio.

Gli imputati non hanno fornito ulteriori elementi per l'individuazione di Fabrizio per paura di ritorsioni.

Il fucile rinvenuto nel cortile non può attribuirsi agli imputati, il box risulta lontano dal cortile.

L'azione contestata ai ricorrenti deve ritenersi occasionale e rudimentale (la pratica di pulire le piante togliendo le foglie è semplice, alla portata di chiunque, anche individui con scarso livello intellettivo).

Mancano prove che evidenziano una stabilità delle condotte nel tempo.

La stessa attribuibilità ai ricorrenti del fucile e dei due materassi risulta infondata.

Infatti, non sono stati rinvenuti effetti personali dei ricorrenti, e gli accertamenti tecnici sul fucile (impronte) hanno escluso la loro responsabilità per la detenzione dell'arma.

Inoltre, il locale il Gufo era in piena attività, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.

La condotta incriminata è da ritenersi commessa in un unico giorno, il 12 settembre 2016.

Solo sulla base del dato quantitativo della sostanza i giudici hanno escluso la qualificazione del fatto nel quinto comma.

Invece, l'attività illecita era caratterizzata da modestia e rudimentalità, non professionale e non organizzata; i mezzi utilizzati erano un paio di forbici e dei guanti.

Si tratta di un'attività ingenua alla luce del sole compiuta in maniera non organizzata.

Anche il controllo dei telefoni non ha dato risultati. 2.

2. Violazione di legge (art. 521 e 597 cod. proc. pen.); mancata correlazione tra l'imputazione e la condanna con la violazione del divieto di reformatio in peius.

L'imputazione contiene la contestazione per il primo e il quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.

In relazione alla contestazione del quinto comma la difesa aveva scelto il rito abbreviato; il giudice per l'udienza preliminare applicava il trattamento sanzionatorio del quarto comma dell'art. 73 T.U. stup.

E' palese, quindi, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

La Corte di appello non si è limitata a qualificare il fatto, ma ha cambiato l'imputazione passando dal quinto comma al quarto comma dell'art. 73, T. U. stup.

Mentre il giudice di primo grado lasciava immutata l'imputazione, pur irrogando la pena per un reato diverso, la Corte di appello ha cercato di porre rimedio con la diversa qualificazione.

La riqualificazione non era prevedibile da parte dell'imputato.

La difesa nell'ipotesi di una diversa contestazione avrebbe chiesto prove o con l'abbreviato condizionato o con il rito ordinario (consulenza sulla efficacia drogante delle sostanze, testimonianze sulle modalità dell'azione ecc.).

La riqualificazione è avvenuta a sorpresa, senza possibilità di difesa. 2.

3. Manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio eccessivo.

La pena base è stata individuata in anni 5 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta per il rito, La pena base supera il massimo edittale previsto per il quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.

Anche per il quarto comma la pena risulta eccessiva, in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti, per il quarto soggetto arrestato ([OSCURATO:PERSONA]) per lo stesso reato, giudicato separatamente, la pena è stata più mite: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano incensurati.

Gli imputati non risultano scaltri, esperti e maturi; tutt'altro, essi si sono dimostrati ingenui e agivano senza accortezze.

Nessun collegamento con i canali del traffico risulta mai provato, tanto che la stessa sentenza li ritiene "presumibili".Nessuna professionalità nella commissione del reato risulta provata, in quanto gli imputati si limitavano a staccare le foglie dalle piante, operazione questa alla portata di tutti.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono infondati e devono rigettarsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3.

1. Infondato, è il motivo sul quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.

La Corte di appello adeguatamente motiva per l'esclusione della minore gravità rilevando come dalla sostanza detenuta si potevano ricavare ben 97.000 dosi singole medie; gli imputati avevano la diretta gestione delle sostanze e garantivano fiducia per la custodia della droga.

Una figura non individuata (tale "Fabrizio") li avrebbe potuto anche gestire ma ciò non esclude la detenzione in prima persona da parte dei ricorrenti.

E' un evidente accertamento di merito, di valutazione globale ed unitaria, della condotta: «In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva », Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 - dep. 12/06/2017, Merli, Rv. 27056201.

Anche il dato ponderale, comunque, risulta estremamente significativo, trattandosi di circa 97.000 dosi singole medie giornaliere.

4. Infondato il motivo sulla violazione dell'art. 521 e 597 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha solo specificato a livello normativo la qualificazione del fatto.

Già il primo grado, del resto, aveva applicato la pena del quarto comma dell'art. 73, T. U. stup.

Infatti, non era contestato solo il quinto comma, ma anche il primo comma dell'art. 73, T.U. stup.

L..a specificazione normativa è avvenuta solo in relazione al tipo di sostanza (droga leggera).

Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta (nella specie, trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato) non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021 Ud. (dep. 24/02/2021 ) Rv. 281477 - 01).

Nel caso in giudizio, quindi, nessuna violazione del diritto di difesa è stata compiuta, in quanto nella contestazione letterale sono contenuti tutti gli elementi del fatto, conosciuto dagli imputati sin dagli atti di indagine.

Tantomeno può ritenersi sussistente la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la pena non è stata modificata: "Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dai giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sot:toposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità" (Sez. 3 - , Sentenza n. 1275 del 09/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280578 - 01).

5. Manifestamente infondato, anche, il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

La sentenza della Corte di appello motiva adeguatamente rilevando l'assen2:a di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza analizza tutti gli elementi prospettati dalla difesa per il riconoscimento delle generiche, ma con motivazione adeguata e non contraddittoria non li ritiene idonei alla concessione del beneficio, in considerazione della gravità del fatto e all'assenza di elementi soggettivi validi.

Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena, per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, o nel minimo edittale, il diniego di riconoscimento delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 44883 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

La pena è stata irrogata in modo poco superiore al minimo edittale, ma al di sotto della media edittale, in considerazione della quantità della sostanza, dell'impegno per la coltivazione e dei collegamenti necessari per smaltire una tale quantità.

Tuttavia, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 2885

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 046UT50 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 05CZME2 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MYFTARA3 MERLIN C.U.I. 02RP3QF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con decisione del 23 settembre 2021, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, quarto comma, T.U. stup. ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 10 gennaio 2018 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, quarto comma, T.U. stup. (originariamente contestato il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, primo comma e quinto comma, T.U. stup.), perché senza l'autorizzazione [...] in concorso tra loro coltivavano sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 97,971 Kg rinvenuta in parte all'interno di un box nella loro disponibilità, ed in parte all'esterno del medesimo locale; reato commesso il 12 settembre 2016. 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 73, quinto comma, T.U. stup.). La Corte di appello ha ritenuto, erroneamente, che il box fosse all'esterno della recinzione del locale il Gufo; invece, il box era una pertinenza del locale il Gufo, sita all'interno della sua recinzione. Gli imputati per la Corte di appello avrebbero dichiarato di essere stati incaricati da un soggetto sconosciuto; invece, gli stessi dichiaravano di essere stati incaricati da tale "Fabrizio", divenuto un amico. Il quantitativo di droga era di 50,95 Kg e non di 97 Kg. Gli imputati, poi, non avevano un domicilio precario ma vivevano stabilmente nei domicili dichiarati in sede di interrogatorio. Gli imputati non hanno fornito ulteriori elementi per l'individuazione di Fabrizio per paura di ritorsioni. Il fucile rinvenuto nel cortile non può attribuirsi agli imputati, il box risulta lontano dal cortile. L'azione contestata ai ricorrenti deve ritenersi occasionale e rudimentale (la pratica di pulire le piante togliendo le foglie è semplice, alla portata di chiunque, anche individui con scarso livello intellettivo). Mancano prove che evidenziano una stabilità delle condotte nel tempo. La stessa attribuibilità ai ricorrenti del fucile e dei due materassi risulta infondata. Infatti, non sono stati rinvenuti effetti personali dei ricorrenti, e gli accertamenti tecnici sul fucile (impronte) hanno escluso la loro responsabilità per la detenzione dell'arma. Inoltre, il locale il Gufo era in piena attività, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza. La condotta incriminata è da ritenersi commessa in un unico giorno, il 12 settembre 2016. Solo sulla base del dato quantitativo della sostanza i giudici hanno escluso la qualificazione del fatto nel quinto comma. Invece, l'attività illecita era caratterizzata da modestia e rudimentalità, non professionale e non organizzata; i mezzi utilizzati erano un paio di forbici e dei guanti. Si tratta di un'attività ingenua alla luce del sole compiuta in maniera non organizzata. Anche il controllo dei telefoni non ha dato risultati. 2. 2. Violazione di legge (art. 521 e 597 cod. proc. pen.); mancata correlazione tra l'imputazione e la condanna con la violazione del divieto di reformatio in peius. L'imputazione contiene la contestazione per il primo e il quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. In relazione alla contestazione del quinto comma la difesa aveva scelto il rito abbreviato; il giudice per l'udienza preliminare applicava il trattamento sanzionatorio del quarto comma dell'art. 73 T.U. stup. E' palese, quindi, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La Corte di appello non si è limitata a qualificare il fatto, ma ha cambiato l'imputazione passando dal quinto comma al quarto comma dell'art. 73, T. U. stup. Mentre il giudice di primo grado lasciava immutata l'imputazione, pur irrogando la pena per un reato diverso, la Corte di appello ha cercato di porre rimedio con la diversa qualificazione. La riqualificazione non era prevedibile da parte dell'imputato. La difesa nell'ipotesi di una diversa contestazione avrebbe chiesto prove o con l'abbreviato condizionato o con il rito ordinario (consulenza sulla efficacia drogante delle sostanze, testimonianze sulle modalità dell'azione ecc.). La riqualificazione è avvenuta a sorpresa, senza possibilità di difesa. 2. 3. Manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio eccessivo. La pena base è stata individuata in anni 5 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta per il rito, La pena base supera il massimo edittale previsto per il quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. Anche per il quarto comma la pena risulta eccessiva, in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, per il quarto soggetto arrestato ([OSCURATO:PERSONA]) per lo stesso reato, giudicato separatamente, la pena è stata più mite: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano incensurati. Gli imputati non risultano scaltri, esperti e maturi; tutt'altro, essi si sono dimostrati ingenui e agivano senza accortezze. Nessun collegamento con i canali del traffico risulta mai provato, tanto che la stessa sentenza li ritiene "presumibili".Nessuna professionalità nella commissione del reato risulta provata, in quanto gli imputati si limitavano a staccare le foglie dalle piante, operazione questa alla portata di tutti. Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono infondati e devono rigettarsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3. 1. Infondato, è il motivo sul quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello adeguatamente motiva per l'esclusione della minore gravità rilevando come dalla sostanza detenuta si potevano ricavare ben 97.000 dosi singole medie; gli imputati avevano la diretta gestione delle sostanze e garantivano fiducia per la custodia della droga. Una figura non individuata (tale "Fabrizio") li avrebbe potuto anche gestire ma ciò non esclude la detenzione in prima persona da parte dei ricorrenti. E' un evidente accertamento di merito, di valutazione globale ed unitaria, della condotta: «In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva », Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 - dep. 12/06/2017, Merli, Rv. 27056201. Anche il dato ponderale, comunque, risulta estremamente significativo, trattandosi di circa 97.000 dosi singole medie giornaliere. 4. Infondato il motivo sulla violazione dell'art. 521 e 597 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha solo specificato a livello normativo la qualificazione del fatto. Già il primo grado, del resto, aveva applicato la pena del quarto comma dell'art. 73, T. U. stup. Infatti, non era contestato solo il quinto comma, ma anche il primo comma dell'art. 73, T.U. stup. L..a specificazione normativa è avvenuta solo in relazione al tipo di sostanza (droga leggera). Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta (nella specie, trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato) non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021 Ud. (dep. 24/02/2021 ) Rv. 281477 - 01). Nel caso in giudizio, quindi, nessuna violazione del diritto di difesa è stata compiuta, in quanto nella contestazione letterale sono contenuti tutti gli elementi del fatto, conosciuto dagli imputati sin dagli atti di indagine. Tantomeno può ritenersi sussistente la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la pena non è stata modificata: "Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dai giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sot:toposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità" (Sez. 3 - , Sentenza n. 1275 del 09/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280578 - 01). 5. Manifestamente infondato, anche, il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La sentenza della Corte di appello motiva adeguatamente rilevando l'assen2:a di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza analizza tutti gli elementi prospettati dalla difesa per il riconoscimento delle generiche, ma con motivazione adeguata e non contraddittoria non li ritiene idonei alla concessione del beneficio, in considerazione della gravità del fatto e all'assenza di elementi soggettivi validi. Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena, per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, o nel minimo edittale, il diniego di riconoscimento delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 44883 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). La pena è stata irrogata in modo poco superiore al minimo edittale, ma al di sotto della media edittale, in considerazione della quantità della sostanza, dell'impegno per la coltivazione e dei collegamenti necessari per smaltire una tale quantità. Tuttavia, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 2885
Sentenza Cassazione n. 25581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris