CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. Letta la memoria difensiva con cui si chiede che, nei confronti dell'imputato, venga dichiarata l'estinzione del reato per mancanza di querela, mai proposta dalle persone offese nella loro denuncia ed alla luce della nuova procedibilità su istanza di parte, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in relazione al delitto in esame. 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta il vizio di motivazione sulla mancata disapplicazione della recidiva contestata e sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Invero, fermo restando che le statuizioni in punto pena sono rimesse all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, salvo l'assolvimento dell'onere di motivazione, deve rilevarsi che, nella specie, la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione rispetto alla recidiva applicata al ricorrente, tenuto conto della notevole quantità di precedenti specifici, anche gravi, riportati dall'imputato, rispetto ai quali lo stesso è stato più volte ritenuto recidivo. Peraltro, il giudice di merito non si è arrestato al dato formale delle precedenti condanne, evidenziando come la nuova commissione del reato per cui è processo sia dimostrativa di una accentuata pericolosità e capacità a delinquere del prevenuto nell'ambito dei reati contro il patrimonio. 2.1. Rilevato, altresì, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., che la Corte ne ha correttamente omesso il riconoscimento, non soltanto per il valore dei singoli beni sottratti, ma anche in ragione dei danni ulteriori che l'azione furtiva ha cagionato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). 3. Ritenuto che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Pertanto, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d."giudicato sostanziale". 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle