Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25635/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

v. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura sufoglio separato in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1288/2024 della Corte di appello di Bolognadepositata il 14/06/2024 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. delGeom.

Fogacci C., chiedendone la condanna al pagamento di euroNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/20264.814,19.

Allegava a tal fine: di aver ricevuto dalla convenuta in data18.11.2008 una proposta per la vendita e posa in opera di infissi percomplessivi euro 62.467,60 e di aver successivamente concluso il contratto,in data 23.7.2009, riducendone l’oggetto, nonché il corrispettivo a euro46.320,00, oltre IVA; che, completata l’opera, aveva versato alla convenutaun importo superiore al dovuto di euro 4.814,19 (a seguito di un’ulterioremodifica degli infissi eseguita dopo i rilievi del 25.02.2011) e aveva rifiutatodi pagare ulteriori euro 15.171,45, di cui alla fattura 23.4.2012 n. 99.Chiedeva, quindi, la restituzione di quanto pagato in eccesso.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., eccependo che laproposta e la conferma d’ordine (rispettivamente del 18.11.2008 e del23.7.2009) sulla base delle quali l’attrice aveva quantificato l’importodovuto non erano state sottoscritte poiché semplici stime orientative,essendo infatti relative a un cantiere (in Bologna, via della Frasca) per ilquale le parti avevano formalizzato i successivi contratti del 28.2.2011,21.9.2011 e 7.11.2011, sulla base dei quali doveva esserle corrisposto ilpagamento del compenso residuo pari ad euro 15.171,45 oggetto dellafattura n. 23.4.2012 n. 99, che chiedeva in via riconvenzionale.2.

Il Tribunale di Modena rigettava le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannavaquest’ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di euro15.171,45.Riteneva il Tribunale che l’istruttoria orale avesse fornito riscontro positivoalla documentazione prodotta dalla convenuta, consentendo di accertareche il rapporto tra le parti era regolato dai contratti aventi data posteriorerispetto a quelli versati in atti dall’attrice, il cui perfezionamento rendevairrilevante la conclusione antecedente di un diverso ordinativo.

Inparticolare, la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che: il preventivo del18.11.2008 e l’ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi non sottoscritti dalle parti epredisposti dalla teste, erano «stime orientative», antecedenti ai lavori,richieste dalla cliente per valutare la commessa della ristrutturazione dellavilla in Bologna in via della Frasca; successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. avevadeciso di frazionare l’immobile e, quindi, di modificare la tipologia degliNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026infissi da porre in opera; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva approvato solo verbalmente laprosecuzione dell’opera in considerazione della fiducia reciproca tra le parti.Non era provata, invece, la generica eccezione dell’attrice secondo la qualeil proprio timbro sarebbe stato apposto in calce alle scritture da personanon legittimata.

Inoltre, era riscontrabile per tabulas, diversamentedall’assunto di [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avevareiteratamente intimato alla controparte l’adempimento dell’obbligazione;decisivo, infine, era il pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. – non altrimentigiustificato – di una parte del corrispettivo.3. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Bolognarigettava il gravame, affermando che: a) era pacifico che tra le parti fosseintercorso un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e la posain opera di infissi per diverse unità abitative, sebbene vi fosse controversiacirca gli accordi effettivamente intercorsi (atteso che l’appellante sostenevache i documenti prodotti - segnatamente il “preventivo” del 18.11.2008 ela “conferma d’ordine” del 23.07.2009 - fossero gli unici accordi intervenuticon [OSCURATO:PERSONA], e che, al contrario, i documenti prodotti dall’appellata nonprovassero accordi diversi e successivi; b) l’istruttoria orale svolta in primogrado, come correttamente ritenuto dal primo giudice, aveva consentito diaccertare che i rapporti intercorsi tra le parti erano stati regolati daicontratti aventi data posteriore (28.2.2011, 21.9.2011 e 7.11.2011), chegiustificavano l’ulteriore pretesa economica avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; c)infondata era l’eccezione di violazione dell’art. 2721 c.c. in relazione allaprova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la giurisprudenza aveva piùvolte chiarito che si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice;d) i documenti 1 e 2 (la proposta e la conferma d’ordine del 18.11.2008 edel 23.7.2009) prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] rappresentavano semplici bozze dipreventivi meramente indicative, che avevano consentito a quest’ultima divalutare gli investimenti per l’eventuale ristrutturazione della villa,successivamente frazionata, con conseguente modifica della tipologia diinfissi da porre in opera; e) la circostanza che i timbri sarebbero statiapposti da persona non legittimata è irrilevante, in quanto nel caso di specieNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026detti accordi non necessitavano di forma scritta e potevano anche essereconclusi oralmente e per facta concludentia, come doveva ritenersiavvenuto, apparendo illogico e inverosimile che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse permessol’istallazione di finestre motorizzate, che presentavano oltretutto dimensionidiverse rispetto a quelle originariamente preventivate, senza averlerichieste e tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA], oltretutto, aveva anchespontaneamente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] una parte del maggiorecorrispettivo richiesto per tali modifiche.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1326, 1418, 2721 e 2697 c.c. e 132 c.p.c., nonchéla nullità della sentenza, in relazione all’art.360, comma 1, n.4), c.p.c., peraver la Corte territoriale ammesso il capitolo n. 6 della prova testimonialedi controparte, nonostante lo stesso incorresse nel divieto di provatestimoniale dei contratti.1.1.

Il motivo è infondato.L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art.2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cuiesercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate atitolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzionea una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altrecon una valutazione insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5746 del 30/10/1981, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1257 del05/02/1988).E’ vero che l'art. 2721, comma 2, c.c. attribuisce al giudice di merito unpotere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, allanatura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornitaNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026adeguata motivazione della scelta operata (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.21411 del 06/07/2022), ma è altrettanto vero che nel caso di speciel’originaria attrice si è limitata, dapprima con la memoria ex art. 183,comma 6, c.p.c., poi in occasione dell’udienza in cui è stato escusso iltestimone e, infine, con un motivo di appello, a sostenere genericamenteche il capitolo di prova orale sarebbe incorso nel divieto di provatestimoniale dei contratti di cui all’art. 2721 c.c..

In quest’ottica, si rivelacongrua la valutazione di infondatezza dell’eccezione, sollevatadall’appellante, di violazione dell’art. 2721 c.c. in relazione alla provatestimoniale di [OSCURATO:PERSONA], per aver la giurisprudenza più volte chiaritoche si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice.Non integra, peraltro, violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c.l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della liteecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di meritoritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - aisensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nellaspecie, il pagamento del compenso residuo pari ad euro 15.171,45) e allaqualità delle parti.Del resto, la Corte d’appello, oltre alle risultanze della prova testimoniale,ha altresì evidenziato che appariva illogico e inverosimile che la Edilseiavesse permesso l’istallazione di finestre motorizzate, che presentavanooltretutto dimensioni diverse rispetto a quelle originariamente preventivate,senza averle richieste ed ha valorizzato la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] avevaanche spontaneamente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] una parte del maggiorecorrispettivo richiesto per tali modifiche.Né può invocarsi il vizio di travisamento della prova, in quanto, sì come leSezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024) hanno chiarito, il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestiNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Invero, nellafattispecie in esame, non è in discussione il travisamento del contenutooggettivo di una prova, bensì la corretta o meno applicazione di una regoladi ammissione di un mezzo istruttorio.Parimenti, non è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c., atteso chela violazione del precetto contenuto in quest’ultima norma si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assoltotale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c. (la cui denuncia, nella specie, è preclusa dalla circostanzache si è in presenza di una cd. doppia conforme).2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 2730 e ss. c.c., nonché la nullitàdella sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per nonaver la Corte di merito preso in considerazione la confessione resa dal legalerappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 4 luglio2019.2.1.

Il motivo è fondato.E’ viziata da omessa motivazione su punto decisivo della controversia lasentenza che ignori completamente l'interrogatorio formale al quale la parteabbia risposto con dichiarazioni aventi potenzialmente la natura diconfessione giudiziale poichè, qualora fosse stata ravvisata nelle risposteuna confessione giudiziale, la decisione della causa sarebbe stata diversa(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 19/05/1975).Numero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026Orbene, nel caso di specie, la Corte ha del tutto omesso di prendere inconsiderazione le risposte, aventi valenza confessoria, fornite dall’alloralegale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del4 luglio 2019 (debitamente trascritte, unitamente ai relativi capitoli diprova, alle pagine da 27 a 30 del ricorso), dalle quali si evince che laEdilmonte avrebbe unilateralmente modificato alcune delle condizionicontrattuali (quanto alle misure degli infissi effettivamente forniti e alprezzo degli stessi).L’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazionegiudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione,ossia presenti sia l’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezzae volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevolee favorevole all'altra parte, sia l’elemento oggettivo, che si ha qualoradall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizioall'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggionei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass., Sez.

U,25/03/2013, n. 7381), è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretto dacongrua e logica motivazione (Cass., Sez. 1, 04/04/1980, n. 1428),motivazione che, nella specie, è del tutto assente.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese relative al presentegiudizio, alla Corte d’appello di Bologna.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte d’appellodi Bologna in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott.

Mauro MocciNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura sufoglio separato in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1288/2024 della Corte di appello di Bolognadepositata il 14/06/2024 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. delGeom. Fogacci C., chiedendone la condanna al pagamento di euroNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/20264.814,19. Allegava a tal fine: di aver ricevuto dalla convenuta in data18.11.2008 una proposta per la vendita e posa in opera di infissi percomplessivi euro 62.467,60 e di aver successivamente concluso il contratto,in data 23.7.2009, riducendone l’oggetto, nonché il corrispettivo a euro46.320,00, oltre IVA; che, completata l’opera, aveva versato alla convenutaun importo superiore al dovuto di euro 4.814,19 (a seguito di un’ulterioremodifica degli infissi eseguita dopo i rilievi del 25.02.2011) e aveva rifiutatodi pagare ulteriori euro 15.171,45, di cui alla fattura 23.4.2012 n. 99.Chiedeva, quindi, la restituzione di quanto pagato in eccesso.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., eccependo che laproposta e la conferma d’ordine (rispettivamente del 18.11.2008 e del23.7.2009) sulla base delle quali l’attrice aveva quantificato l’importodovuto non erano state sottoscritte poiché semplici stime orientative,essendo infatti relative a un cantiere (in Bologna, via della Frasca) per ilquale le parti avevano formalizzato i successivi contratti del 28.2.2011,21.9.2011 e 7.11.2011, sulla base dei quali doveva esserle corrisposto ilpagamento del compenso residuo pari ad euro 15.171,45 oggetto dellafattura n. 23.4.2012 n. 99, che chiedeva in via riconvenzionale.2. Il Tribunale di Modena rigettava le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannavaquest’ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di euro15.171,45.Riteneva il Tribunale che l’istruttoria orale avesse fornito riscontro positivoalla documentazione prodotta dalla convenuta, consentendo di accertareche il rapporto tra le parti era regolato dai contratti aventi data posteriorerispetto a quelli versati in atti dall’attrice, il cui perfezionamento rendevairrilevante la conclusione antecedente di un diverso ordinativo. Inparticolare, la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che: il preventivo del18.11.2008 e l’ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi non sottoscritti dalle parti epredisposti dalla teste, erano «stime orientative», antecedenti ai lavori,richieste dalla cliente per valutare la commessa della ristrutturazione dellavilla in Bologna in via della Frasca; successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. avevadeciso di frazionare l’immobile e, quindi, di modificare la tipologia degliNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026infissi da porre in opera; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva approvato solo verbalmente laprosecuzione dell’opera in considerazione della fiducia reciproca tra le parti.Non era provata, invece, la generica eccezione dell’attrice secondo la qualeil proprio timbro sarebbe stato apposto in calce alle scritture da personanon legittimata. Inoltre, era riscontrabile per tabulas, diversamentedall’assunto di [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avevareiteratamente intimato alla controparte l’adempimento dell’obbligazione;decisivo, infine, era il pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. – non altrimentigiustificato – di una parte del corrispettivo.3. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Bolognarigettava il gravame, affermando che: a) era pacifico che tra le parti fosseintercorso un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e la posain opera di infissi per diverse unità abitative, sebbene vi fosse controversiacirca gli accordi effettivamente intercorsi (atteso che l’appellante sostenevache i documenti prodotti - segnatamente il “preventivo” del 18.11.2008 ela “conferma d’ordine” del 23.07.2009 - fossero gli unici accordi intervenuticon [OSCURATO:PERSONA], e che, al contrario, i documenti prodotti dall’appellata nonprovassero accordi diversi e successivi; b) l’istruttoria orale svolta in primogrado, come correttamente ritenuto dal primo giudice, aveva consentito diaccertare che i rapporti intercorsi tra le parti erano stati regolati daicontratti aventi data posteriore (28.2.2011, 21.9.2011 e 7.11.2011), chegiustificavano l’ulteriore pretesa economica avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; c)infondata era l’eccezione di violazione dell’art. 2721 c.c. in relazione allaprova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la giurisprudenza aveva piùvolte chiarito che si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice;d) i documenti 1 e 2 (la proposta e la conferma d’ordine del 18.11.2008 edel 23.7.2009) prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] rappresentavano semplici bozze dipreventivi meramente indicative, che avevano consentito a quest’ultima divalutare gli investimenti per l’eventuale ristrutturazione della villa,successivamente frazionata, con conseguente modifica della tipologia diinfissi da porre in opera; e) la circostanza che i timbri sarebbero statiapposti da persona non legittimata è irrilevante, in quanto nel caso di specieNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026detti accordi non necessitavano di forma scritta e potevano anche essereconclusi oralmente e per facta concludentia, come doveva ritenersiavvenuto, apparendo illogico e inverosimile che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse permessol’istallazione di finestre motorizzate, che presentavano oltretutto dimensionidiverse rispetto a quelle originariamente preventivate, senza averlerichieste e tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA], oltretutto, aveva anchespontaneamente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] una parte del maggiorecorrispettivo richiesto per tali modifiche.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1326, 1418, 2721 e 2697 c.c. e 132 c.p.c., nonchéla nullità della sentenza, in relazione all’art.360, comma 1, n.4), c.p.c., peraver la Corte territoriale ammesso il capitolo n. 6 della prova testimonialedi controparte, nonostante lo stesso incorresse nel divieto di provatestimoniale dei contratti.1.1. Il motivo è infondato.L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art.2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cuiesercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate atitolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzionea una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altrecon una valutazione insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5746 del 30/10/1981, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1257 del05/02/1988).E’ vero che l'art. 2721, comma 2, c.c. attribuisce al giudice di merito unpotere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, allanatura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornitaNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026adeguata motivazione della scelta operata (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.21411 del 06/07/2022), ma è altrettanto vero che nel caso di speciel’originaria attrice si è limitata, dapprima con la memoria ex art. 183,comma 6, c.p.c., poi in occasione dell’udienza in cui è stato escusso iltestimone e, infine, con un motivo di appello, a sostenere genericamenteche il capitolo di prova orale sarebbe incorso nel divieto di provatestimoniale dei contratti di cui all’art. 2721 c.c.. In quest’ottica, si rivelacongrua la valutazione di infondatezza dell’eccezione, sollevatadall’appellante, di violazione dell’art. 2721 c.c. in relazione alla provatestimoniale di [OSCURATO:PERSONA], per aver la giurisprudenza più volte chiaritoche si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice.Non integra, peraltro, violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c.l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della liteecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di meritoritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - aisensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nellaspecie, il pagamento del compenso residuo pari ad euro 15.171,45) e allaqualità delle parti.Del resto, la Corte d’appello, oltre alle risultanze della prova testimoniale,ha altresì evidenziato che appariva illogico e inverosimile che la Edilseiavesse permesso l’istallazione di finestre motorizzate, che presentavanooltretutto dimensioni diverse rispetto a quelle originariamente preventivate,senza averle richieste ed ha valorizzato la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] avevaanche spontaneamente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] una parte del maggiorecorrispettivo richiesto per tali modifiche.Né può invocarsi il vizio di travisamento della prova, in quanto, sì come leSezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024) hanno chiarito, il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestiNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Invero, nellafattispecie in esame, non è in discussione il travisamento del contenutooggettivo di una prova, bensì la corretta o meno applicazione di una regoladi ammissione di un mezzo istruttorio.Parimenti, non è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c., atteso chela violazione del precetto contenuto in quest’ultima norma si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assoltotale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c. (la cui denuncia, nella specie, è preclusa dalla circostanzache si è in presenza di una cd. doppia conforme).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 2730 e ss. c.c., nonché la nullitàdella sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per nonaver la Corte di merito preso in considerazione la confessione resa dal legalerappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 4 luglio2019.2.1. Il motivo è fondato.E’ viziata da omessa motivazione su punto decisivo della controversia lasentenza che ignori completamente l'interrogatorio formale al quale la parteabbia risposto con dichiarazioni aventi potenzialmente la natura diconfessione giudiziale poichè, qualora fosse stata ravvisata nelle risposteuna confessione giudiziale, la decisione della causa sarebbe stata diversa(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 19/05/1975).Numero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026Orbene, nel caso di specie, la Corte ha del tutto omesso di prendere inconsiderazione le risposte, aventi valenza confessoria, fornite dall’alloralegale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del4 luglio 2019 (debitamente trascritte, unitamente ai relativi capitoli diprova, alle pagine da 27 a 30 del ricorso), dalle quali si evince che laEdilmonte avrebbe unilateralmente modificato alcune delle condizionicontrattuali (quanto alle misure degli infissi effettivamente forniti e alprezzo degli stessi).L’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazionegiudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione,ossia presenti sia l’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezzae volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevolee favorevole all'altra parte, sia l’elemento oggettivo, che si ha qualoradall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizioall'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggionei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass., Sez. U,25/03/2013, n. 7381), è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretto dacongrua e logica motivazione (Cass., Sez. 1, 04/04/1980, n. 1428),motivazione che, nella specie, è del tutto assente.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese relative al presentegiudizio, alla Corte d’appello di Bologna. P.Q.MAccoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte d’appellodi Bologna in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott. Mauro MocciNumero registro generale 2346/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 25635/2026Data pubblicazione 21/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25635/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris