CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL FUNZiONA: avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 novembre 2025, il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 4 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, a seguito della quale il ricorrente era stato tratto in arresto in Albania a fini estradizionali e trasferito in Italia da Tirana in data 15 ottobre 2025, essendo stati ravvisati a suo carico indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli articoli 74, commi 1, 2, 3 e 4, nonché 73 e 80 del DPR 309 del 1990 (capi 1, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 dell'incolpazione provvisoria). 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a un unico articolato motivo col quale deduce, ai sensi o t' dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la inosservanza*rerronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle chat scambiate dagli indagati mediante la piattaforma Sky- ECC, acquisite dall'autorità giudiziaria francese a seguito di un ordine europeo diindagine (0EI) emesso dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Brescia, oggetto di specifica censura davanti al Tribunale del riesame. 2.1. Si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le questioni di diritto decise dalle Sezioni Unite con sentenze nn. 23.755 e 26.756 (rectius: 23.756) del 2024, anche riportando solo parzialmente le argomentazioni sviluppate dalla Corte, in specie non essendo stata considerata la necessità, ai fini di valutare la legittimità dell'acquisizione, di avere contezza delle modalità con cui l'autorità francese ha acquisito le conversazioni conservata nel server, dovendo distinguersi tra le attività di captazione e registrazione da una parte (cd. dati caldi), a cui si applica la disciplina delle intercettazioni, dall'attività di acquisizione e decifrazione di comunicazioni già effettuate o comunque già acquisite dall'autorità giudiziaria estera (c.d. dati freddi), che possono essere ritenuti, secondo l'insegnamento delle sezioni unite, documenti informatici ai sensi dell'articolo 234 cod. proc. pen., ferma comunque la necessità della tutela costituzionale in materia di corrispondenza. Le informazioni inerenti l'acquisizione delle chiavi di cifratura delle conversazioni transitate attraverso il server centrale, di intercettazione, registrazione e trascrizione delle comunicazioni transitate sui server, l'inserimento dei captatori informatici, come anche quella tecnica di decriptazione delle comunicazioni, non sono state messe a disposizione della difesa assieme, che non ha avuto accesso alla versione originale e criptata dei messaggi, in aperta violazione delle norme in tema di assistenza tecnica dell'imputato da cui discende la nullità a regime intermedio dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen. (si cita, sezione 6, n. 44.154 del 2023., CEDU, Grande camera, sentenza del 26/09/2023, richiamata dalla prima; Corte europea di giustizia C-511-18; sezione 4, n. 32.915 del 2022). 2.2. In specie la rilevanza di tali informazioni si apprezza con riguardo al criterio di attribuzione della messaggistica e dei relativi PIN ai soggetti indagati, effettuato dagli agenti dello SCO, come riportato nell'annotazione di PG, esclusivamente sulla base delle stesse conversazioni, tradotte in lingua italiana antecedentemente rispetto all'emissione dell'OEI; né, varrebbe a superare la problematica il fatto che l'indagato potrebbe avvalersi della procedura di cui all'art. 268, commi 6 e 7, cod.proc.pen. per verificare il contenuto delle captazioni, atteso che nel caso di specie la difesa non ha avuto accesso ad alcun elemento, nonostante le captazioni in discorso abbiano nella costruzione del quadro indiziario a carico del ricorrente un rilievo determinante, tale per cui rispetto allo stesso verrebbe meno la base probatoria, circostanza quest'ultima del tutto trascurata dal Tribunale del riesame. 23. Con memoria in data 10 marzo 2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. N. Nettis, ha dato atto che il Tribunale di Brescia, in accoglimento di un'istanza difensiva, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sicché è venuto meno l'interesse concreto e attuale al ricorso e pertanto ha dichiarato di rinunciarvi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, pervenuto via PEC il 10.03.2026. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro 3.0000,00. Si rileva infatti che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 45850 del 15/09/2023 Ud. Rv. 285462 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 06/06/2016 Cc. Rv. 267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400), trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7- 13 giugno 2000), tanto più nel caso in discorso in cui il venir meno dell'interesse concreto, quale affermato nella rinuncia, discende dalla avvenuta sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, dunque deriva da una valutazione squisitamente soggettiva, atteso che nel ricorso l'adeguatezza della misura cautelare non era oggetto di censura. P. P.Q.M