CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 12731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13345-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 236/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/11/2017 R.G.N. 18/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.13345/2018 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza dell’11.11.17 la corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 22.9.14 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato per decadenza la domanda della ricorrente volta al riconoscimento della contribuzione versata per lavoro prestato negli anni ‘60 e ‘ 61, a valere sulla pensione di vecchiaia di cui era titolare. Avverso tale sentenza ricorre la pensionata per un motivo, illustrato da memoria; l’Inps è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 47 d.p.r. 639/70 e della disciplina della decadenza per aver trascurato che il termine decadenziale non poteva decorrere prima dell’entrata in vigore dell’articolo 38 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, e pertanto non era decorso. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077 – 01,e Sez. 6 -L, Ordinanza n. 25055 del 11/12/2015, Rv. 637931 - 01) che il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l’entrata in vigore della legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. La ricorrente, titolare di pensione con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 29/7/2010 ha presentato domanda amministrativa di riliquidazione della pensione; il ricorso giurisdizionale è stato presentato l’11.1.12, sicché il termine -che non poteva decorrere prima dell’entrata in vigore dell’nuove disposizioni del 2011- non era decorso al momento della proposizione della domanda. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione