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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25670/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la lesione del diritto di difesa per non avere il Tribunale rinviato l'udienza del 21 febbraio 2024, fissata per l'esame dell'imputato e per le conclusioni, stante il legittimo impedimento dell'imputato affetto da "problemi di natura gastrointestinale", perché meramente riproduttivo di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha rilevato che il Tribunale invitò le parti a concludere dopo avere concesso la sospensione dell'udienza in attesa di una qualche certificazione medica in ordine alle condizioni di salute dell'imputato, attestante la sua assoluta impossibilità a comparire, peraltro nemmeno enunciata dal difensore, documentazione che non venne inviata, nemmeno ex post; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché articolato in fatto e perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha ribadito la concreta gestione e gestione dei lavori da parte dell'imputato, il quale, al momento del sopralluogo, era intento ad installare un telo oscurante intorno alle preesistente recinzione in rete metallica e mostrò all'operante il titolo concessorio e la richiesta che aveva presentato alla direzione di tronco; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la lesione del diritto di difesa per non avere il Tribunale rinviato l'udienza del 21 febbraio 2024, fissata per l'esame dell'imputato e per le conclusioni, stante il legittimo impedimento dell'imputato affetto da "problemi di natura gastrointestinale", perché meramente riproduttivo di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha rilevato che il Tribunale invitò le parti a concludere dopo avere concesso la sospensione dell'udienza in attesa di una qualche certificazione medica in ordine alle condizioni di salute dell'imputato, attestante la sua assoluta impossibilità a comparire, peraltro nemmeno enunciata dal difensore, documentazione che non venne inviata, nemmeno ex post; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché articolato in fatto e perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha ribadito la concreta gestione e gestione dei lavori da parte dell'imputato, il quale, al momento del sopralluogo, era intento ad installare un telo oscurante intorno alle preesistente recinzione in rete metallica e mostrò all'operante il titolo concessorio e la richiesta che aveva presentato alla direzione di tronco; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris