CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 1960
Cassazione n. 29827/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1960 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022, resa all'esito di udienza celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. Pen., il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione di due autocarri di cui era stata disposta la confisca con sentenza conclusiva di un procedimento aperto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, procedimento conclusosi con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Allegando che la sua posizione nell'ambito di altro procedimento per il medesimo reato - separatamente trattato - era stata definita con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, il ricorrente sostiene che tale formula liberatoria debba prevalere su quella, meno favorevole e non impeditiva della confisca, adottata nei confronti dell'imputata, concorrente nel medesimo reato, [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata era pertanto affetta da violazione di legge e vizio di motivazione, tenendo anche conto del fatto che al momento della confisca i due autocarri - uno solo dei quali, peraltro, collegato al reato oggetto d'imputazione - non erano più in sequestro per essere stati in precedenza restituiti all'avente diritto. 3. Il ricorso va riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 676, comma 4, cod. proc. pen. 3.1. Trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ed alla richiesta restituzione di cose sequestrate, materie entrambe indicate nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult. parte, di tale disposizione, il provvedimento reso sull'istanza avanzata dall'odierno ricorrente si sarebbe infatti dovuto adottare senza formalità, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il solo mezzo d'impugnazione previsto dall'ultima parte di tale disposizione è l'opposizione avanti allo stesso giudice, da trattarsi in contraddittorio seguendo il procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Secondo il maggioritario orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, quel mezzo d'impugnazione è l'unico esperibile anche quando il giudice dell'esecuzione abbia in prima battuta deciso non de plano, ma all'esito del contraddittorio delle parti.3.2. Anche per non privare l'interessato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione, va, pertanto, applicato il principio giusta il quale, essendo in tali ipotesi prevista solo la facoltà di proporre opposizione, deve in tal senso riqualificarsi il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento pur assunto dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza camerale, e ciò nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; più di recente: Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061). 3.3. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di competenza. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di C