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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06508/2023

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15491-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 7866 /20 1 6 del TRIBUNALE DI R IMINI , depositatoil 19/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice delegato, con decreto di esecutorietà pronunciato in data 18/12/2015, ha ammesso l a Uni polSai [OSCURATO:SOCIETA]. allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 [OSCURATO:SOCIETA]per la somma di €. 6.039.372,33, in collocazione chirografaria, escludendo il privilegio ipotecario richiesto in ragione della revocabilità della garanzia, iscritta in data 10/9/2013, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall.; ha inoltre respinto la domanda della compagnia assicuratrice di ammissione al chirografo dei crediti da questa pretesi atitolo di interessi.

1.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo, in particolare, che la garanzia ipotecaria non era suscettibile, a norma dell ’ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., di revocatoriain quanto concessa in esecuzione di un piano che appariva idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria della società concedente e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 4/3/2016, ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto in ragione della revocabilità “in via breve” dell’atto costitutivo della garanzia.

1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto in minima parte l’opposizione, ammettendo allo stato passivo il solo credito di UnipolSai di € 71.648,63 per interessi legali.

1.5. Il giudice del merito , per quanto ancora interessa, ha rilevatoin fatto che: - il Comune di Rimini e [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], una convenzione con la quale l’ente aveva concesso a quest’ultima il diritto di superficie per la durata di novant’anni su un compendio immobiliare di sua proprietà, per un corrispettivo pari a £. 9.000.000.000; - a seguito dell’annullamento della concessione edilizia, divenuto definitivo ad opera di sentenza del Consiglio di Stato del 19/1/2004, le parti, il 19/10/2010, erano addivenute ad un accordo di modifica, prevedendo, in particolare, la cessione del Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 diritto di superficie su un ulteriore compendio immobiliare e l’adeguamento del corrispettivo in €. 6.870.000,00 per il primo compendio e in €. 640.000,00 per il secondo; - UnipolSai , a garanzia del corretto adempimento dell’obbligazione assunta dalla concessionaria, aveva rilasciato una polizza assicurativa, che era stata escussa dal Comune una volta inutilmente scaduto il termine per il pagamento; - all’escussione della garanzia era conseguita l’insorgenza di un credito di regresso della compagnia assicuratrice verso la società di €. 5.910.000,00; - in data 4/9/2013, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto un “ atto di riscadenziamento del debito” con cui quest’ultima aveva concesso alla creditrice l’ipoteca per cui è causa, iscritta il 10/9/2013;- [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva depositato domanda di concordato in bianco e, in data 19/9/2014, ovvero il giorno prima della scadenza del termine per il deposito della proposta e del piano, aveva domandato la dichiarazione del suo fallimento; -il tribunale, con sentenza del 4/3/2015, contestuale all’emissione del decreto di improcedibilità della domanda di concordato,aveva dichiarato il fallimento della società .

1.6. Il giudice dell’opposizione ha quindi ritenuto in diritto: -i) che era priva di fondamento l’eccezione svolta da UnipolSai, di carenza di interesse del Fallimento alla prosecuzione del giudizio in ragione della previsione, nel programma di liquidazionedepositato dal curatore, di “agire per la risoluzione della convenzione”del 26/4/1991 con il Comune di Rimini;- i i ) che, a fronte della consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e d i fallimento, il termine di sei mesi previsto dall’art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall. per la revocatoria delle garanzie concesse per debito scaduto d oveva essere calcolato avendo riguardo alla data di pubblicazione della Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 domanda di concordato nel registro imprese ; - i ii ) che era inammissibile il sindacato sulla sentenza di chiarativa, incidentalmente proposto dall’opponentesul rilievo che l’art. 162 l.fall. non legittima il debitore ammesso al concordato a presentare in proprio l’istanza di fallimento; - i v ) che non ricorreva la fattispecie di esenzione dalla revocatoriainvocata da UnipolSai, posto che l’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. presuppone l’esistenza di “ un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”(con la conseguenza che s pett a a l giudice investito della domanda o dell’eccezione revocatoria di compiere una valutazione prognostica, circa l’efficacia ex ante del piano a perseguire gli obiettivi indicat i dalla norma , verificando, in particolare, la sua idoneità ad condurre al risanamento dell’impresa e al riequilibrio della sua situazione finanziaria) mentre nella specie non solo agli atti del giudizio mancava “ il piano originario”, ossia il documento sul quale era stata redatta l’attestazione prevista dall’art. 67 cit., del quale era dunque impossibile prendere cognizione, macomunque, anche a volersi addentrare nell’esame della parziale documentazione allegata dall’opponente, emergeva con tutta evidenza l’insufficienza della stessa a dimostrare l’idoneità del piano al risanamento , essendosi l ’ attestatore limitato a prendere atto della relazione tecnica di stima (neppure prodotta ) commissionata a terzi in ordine al valore di cessione del diritto di superficie e a rilevare che, “ attraverso tale auspicato attivo ”, si sarebbe potuto procedere al “pagamento di tutti i debiti”, senza però operare alcuna analisi,a fronte di un piano meramente liquidatorio, del bacino di utenza dell’iniziativa riqualificatoria, del mercato immobiliare e del metodo di valutazione del bene , per poi Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 evidenziare che la realizzabilità del piano risultava strettamente connessa all’andamento nel breve e medio periodo del mercato immobiliaree che non si potevano “ fornire elementi di certezza in ordine alla capacità di assorbimento del mercato nei termini previsti”, in tal modo, “al di là della formula utilizzata”, non rendendo una piena attestazione di fattibilità, ma fondando la propria conclusione su “una mera ipotesi di vendita entro un termine (2014) estr em amente contenuto ”, per giunta in assenza di alcuna seria trattativa già instaurata;v) - che non poteva essere ammesso il credito per interessi convenzionali, pattuitinella scrittura del 4/9/2013, maturati in data successiva al deposito della domanda di concordato (28/2/2014) e alla iscrizione delle stessa nel registro delle imprese, non dovuti su un credito chirografario; vi) – che “ la mancata formulazione di adeguati conteggi(in uno con l’allegazione e la prova dell’esatto saggio di interesse, variabile, in riferimento al parametro Euribor a 6 mesi)”, impediva di accogliere, anche solo in parte , la domanda di ammissione degli interessi maturati nel periodo antecedente alla domanda di concordato (ovvero dal 5/9/2013 al 27/2/2014),non potendosi, peraltro, applicare, “in luogo del non allegato e dimostrato saggio di interesse convenzionalmente applicabile”, “il non richiesto saggio legale di interesse”.

2.1. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 16/6/2016, ha chiesto, per cinque motiv i , la cassazione del decreto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2.3. Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, in via preliminare, la violazione e la mancata applicazione dell’art.100 c.p.c. nonché l’errata applicazione dell’art. 104 ter l.fall., in Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’approvazione del programma di liquidazione fosse ininfluente ai fini della decisione, senza, tuttavia, considerare che, a seguito della decisione assunta dagli organi della procedura-emergente da tale programma - di sciogliersi dal la convenzione stipulata dalla società poi fallita col Comune di Rimini, con conseguente retrocessione al concedente dei diritti superficiari oggetto dell’ipoteca costituita in suo favore , è venuto meno in via definitiva ogni interesse giuridicamente protetto del Fallimento a contraddire, a mezzo dell’eccezione di revocabilità dell’ipoteca, la sua domanda di ammissione al passivo del credito con collocazione privilegiata.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ammissione al passivo fallimentare di un credito garantito da ipoteca è possibile anche se il bene che ne sia l’oggetto non fa parte, al momento dell’ammissione, dell ’ attivo fallimentare , fermo restando, naturalmente, che l ’ effettivo dispie garsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al definitivo recupero (Cass. n. 5341 del 2019, in motiv.) o al definitivo acquisto del bene (Cass. n. 4565 del 2003).

Nello stesso modo, e a più forte ragione, il credito garantito da ipoteca pu ò essere senz’altro ammesso in collocazione privilegiata al passivo del fallimento del debitore ove quest ’ ultimo, al momento dell’ammissione, risulti il proprietario del bene o del diritto che ne forma oggetto e il fallimento lo abbia, come tale, acquisito all’attivo (artt. 42, comma 1°, e 88, comma 2°, l.fall.), indipendentemente dalfatto che tale bene o diritto possa essere, in seguito, perduto in conseguenza della risoluzione (o, comunque, della caducazione) del titolo d’acquisto dello stesso Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 in capo al fallito.

Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, in effetti, l’ eventuale mancanza (originaria o sopravvenuta) del bene o del diritto dall’attivo del fallimento rileva unicamente nella fase attuativa,quale impedimento di fatto all’esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica da parte del giudice delegato dell’attuale loro esistenza nell’attivoe, a fortiori, della possibilità di una loro successiva perdita non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.

Non v’è, dunque, alcun dubbio che, a fronte della domanda di ammissione del credito in collocazione ipotecaria, il curatore, proprio perché il credito ( fin tanto che il bene gravato è suscettibile di essere acquisito o recuperato all’attivo del fallimento ovvero rimane nella titolarità della società fallita e nell’attivo del suo fallimento ) può essere legittimamente ammesso al passivo con il riconoscimento della relativa prelazione, abbia l ’ interesse ad eccepir e la revocabilità della garanzia: tanto più che l’azione di risoluzione del titolo di acquisto del beneipotecato, pur se prospettata nel programma di liquidazionepredisposto dal curatore, non solo non è di sicura proposizione, potendo essere rinunciata o transatta, ma , soprattutto, non è di certo accoglimento , potendo essere, evidentemente, respinta dal giudice adito (al pari della dichiarazione di scioglimento d al contratto d ’ acquisto, cui la ricorrente - ma non il decreto impugnato - fa riferimento: v. il ricorso, p. 41), per mancanza dei relativi presupposti.

4.1. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l’errata applicazione degli artt. 67, comma 1°, n. 4 e 69 bis, comma 2°, l.fall., in base alla falsa interpretazione dell’art. 162, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a fronte della consecuzione tra il fallimento e la precedente procedura di concordato, doveva trovare applicazione l’art. 69 bis, comma 2°, l.fall., senza, tuttavia, considerare che, in caso di espressa rinuncia del debitore al concordato ed in mancanza di una domanda di fallimento da parte dei creditori o del pubblico ministero,unici soggetti legittimati a proporla ai sensi dell’art. 162 l. fall., non sussiste alcuna continuità tra il concordato, peraltro solo domandato, e il fallimento e non può, dunque, operare la retrodatazione del periodo sospetto prevista dall’art. 69 bis, comma 2°, cit., tanto più che il tribunale non si è neppure posto il problema di verificare se lo stato d’insolvenza della società debitrice fosse o meno il medesimo già posto a fondamento dell’ammissione al concordato preventivo.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. Il tribunale , invero, dopo aver accertato, in fatto, che “ … nel caso di specie, … gli attivi e i passivi patrimoniali sono essenzialmente rimasti invariati nel passaggio dalla procedura minore a quella maggiore…” e che, pertanto, “il fallimento” ha rappresent ato “ la conseguenza del medesimo stato di crisi esistente al momento dell ’ introduzione della procedura concordataria”, ha correttamente ritenuto che, a fronte della consecuzione conseguentemente esistente tra la procedura fallimentare e quella di concordato(in quanto “volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa”: Cass. n. 16531 del 2022, in motiv.), il termine di sei mesi previsto dall’art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall. dovesse essere calcolato, come stabilito dall’art. 69 bis, comma 2°, l.fall., dalla data di pubblicazione delladomanda di concordato.

Tale norma, infatti, prevede che, ove “ alla domanda di concordato Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 preventivo” del debitore (e, quindi, a prescindere dalla sua ammissione a tale procedura), pur se con riservadi presentare la proposta, il piano e la documentazione necessaria (art. 161, comma 6°, l.fall.), “segua la dichiarazione di fallimento”(anche se, in ipotesi, irritualmente, per difetto della necessaria domanda da parte di chi ne abbia la legittimazione: non potendo il giudice investito della revocatoria sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento: Cass. n. 7324 del 2016; Cass. n. 8439 del 2012), “i termini di cui agli artt. 67, primo e secondo comma, … decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” (eseguita a norma dell’art. 161, comma 5°, l.fall.).

4.4. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non esclude, del resto, che, prima che il tribunale ne dichiari l’inammissibilità, tanto i creditori e il pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 162, comma 2°, l.fall., quanto lo stesso debitore, come stabilito dalle norme generali (artt. 6 e 14 l.fall.), possano pr esentare domanda per la dichiarazione di fallimento; tanto più che detta domanda può costituire, come previsto dagli artt. 217 n. 4 e 224, n. 1, l.fall., l’oggetto di un obbligodel debitore, sussistente anche in caso di richiesta di ammissione al concordato preventivo (art. 236, comma 2°, n. 1, l.fall.), il cui inadempimentoè penalmente sanzionato.

5.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, pur a fronte dell’attestazione del professionista, l’esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 del piano è condizionata dalla verifica da parte del giudice del fallimento successivamente dichiarato circa la sua idoneità ex antea consentire il risanamento dell’impresa, senza, tuttavia, considerare che tale interpretazione costringerebbe i creditori a svolgere un esame della qualità del piano particolarmente complesso e finirebbe per togliere ogni rilievo e funzione all’attestazione del professionista attestatore.

5.2. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che tale norma ponga a carico del convenuto in revocatoria l ’ onere di fornire la prova dell ’ idoneità ex ante del piano di risanamento,sul rilievo che l ’ originaria apparenza del piano stesso si configurerebbe quale fatto impeditivo della revocabilità stabilito, in linea generale, dall’art. 67, commi 1° e 2°, l.fall., senza, tuttavia, considerare che, in realtà, nulla autorizza a ritenere che l’irrevocabilità degli atti di cui al comma 3° dell’art. 67 l.fall. costituisca un ’ eccezione rispetto alla supposta regolare generale stabilita dal primo comma dello stesso articolo.

Si tratta, piuttosto, ha osservato la ricorrente, di una disciplina speciale che, relativamente ai casi previsti dalle lettere da a) ad e), “pone a carico di chi la invoca il compito di fornire la prova sulla sussistenza dei presupposti dell’esenzione”, e cioè, nel caso in esame, di dimostrare che gli atti realizzati sono stati posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento che sia accompagnato dalla relazione di un professionista qualificato che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, spettando, per contro, al curatore l’onere di provare che l’atto non era stato compiuto in esecuzionedi un piano ovvero che il piano non era idoneo in un Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 modo che il creditore, alla luce dei dati in suo possesso al momento dell’atto, non potesse non avvedersene.

5.3. Il terzo ed il quarto motiv o , da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.4. Il tribunale, infatti, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. sul rilievo per cui l’esenzione dalla revocatoria prevista da tale norma richiede che il giudice investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria verifichi l’effettiva idoneità ex ante del piano “a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”.

5.5. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che il giudice , p er ritenere esenti dalla domanda di revoca proposta dal curat ore del fallimento gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012(e, a maggior ragione, nel testo successivo a tali modifiche, applicabili ratione temporis alla procedura in esame, che hanno introdotto la necessità dell’attestazione, da parte di un professionista indipendente e qualificato, della “veridicità dei dati aziendali” e della“fattibilità del piano”), deve effettuare, con giudizio ex ante , una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. n. 3018 del 2020, che ha cassato la sentenza con la quale il tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l’idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati; conf., Cass. n. 13719 del 2016; più di recente, Cass. n. 5870 del 2022, in motiv).

5.6. Se, infatti, come la norma prevede, il piano deve “apparire” idoneo a consentire “il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa”ed “ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, risulta, allora, evidente come, già sulla base della formulazione legislativa, il giudice , ai fini del riconoscimento dell’invocata esenzione, abbia il potere di verificare, sia pure nei limiti di una assoluta e manifesta inettitudine, se il piano di risanamento fosse o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).

5.7. Tale valutazione, peraltro, sesi considera la natura del piano attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non ̀ soggetto ad omologa n ́ ad alcuna forma di pubblicità, non pù che essere effettuata , come, appunto, ha fatto il decreto impugnato,avuto riguardo alla situazione ex ante (“ora per allora”) e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale faràvalere l ’ esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento(Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).

5.8. Nel caso in esame, come visto, il tribunale , a prescindere da chi avesse l’oneredi fornire la relativa prova, ha accertato in fatto, con motivazione non censurata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ., l’assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato daRimini Rimini alla realizzazione dei suoi scopi ed ha, quindi, Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 correttamente escluso, in diritto, la sussistenza dei presupposti dell’esenzionedalla revoca dell’ipoteca invocata dall ’ opponente .

6.1. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la mancata applicazione degli artt.1284 c.c. e 54 e 55 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non ammettere gli interessi convenzionali maturati dal 4/9/2013 al 31/12/2015 sul rilievo, per un verso, che, a fronte di un credito chirografario, gli interessi successivi al deposito della domanda di concordato e alla iscrizione delle stessa nel registro delle impresenon possono essere ammessi al passivo del fallimento successivo, e, per altro verso, che la mancata formulazione di adeguaticonteggi, con l’allegazione e la prova dell’esatto saggio di interesse, impediva di accogliere la domanda di ammissione degli interessi maturati nel periodo antecedente alla domanda di concordato, e cioè dal 5/9/2013 al 27/2/2014, senza, tuttavia, considerare che: a) il credito azionato da essa opponente è garantito da ipoteca, con la conseguenza, che, in applicazione delle norme previste dall’art. 54, comma 3°, l.fall. e 2855 c.c., gli interessi convenzionali maturati per l’annata in corso al momento del fallimento, dichiarato con sentenza de l 4/3/2015, e, quindi, fino al 31/12/2015, sono ammessi al passivo in collocazione ipotecaria; b) la consecuzionenon opera nel caso in esame e, in ogni caso, non investe i termini previsti dagli artt. 54 e 55 l.fall., mentre l’art. 169 l.fall. non rileva in caso di rinuncia alla domanda di concordato preventivo; c) gli interessi convenzionali sono stati pattuiti ad un tasso stabilito per iscritto e provato per tabulas; d) il tasso convenzionale asseritamente non dimostrato può essere sostituito dal tasso legale, anche in assenza di apposita domanda.Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3

6.2. Il motivo va accolto solo parzialmente.

6.3. La prima censura (sub a) è assorbita , infatti, dal rigetto dei motivi precedenti.

La seconda censura (sub b) è , invece, infondata in applicazione del principio per cui , ove il tribunale dichiari l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali) prevista dall’art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa ma dalla data di presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo (Cass. n. 10875 del 1994).

6.4. La terza censura (sub c), per contro, è fondata.

Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opponente non avessedato la prova del “saggio di interesse convenzionalmente applicabile” per “la mancata formulazione di adeguati conteggi (in uno con l’allegazione e la prova dell’esatto saggio di interesse, variabile, in riferimento al parametro Euribor a 6 mesi)”, senza, tuttavia, considerare che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo degli interessi convenzionalmente pattuiti tra il creditore e il debitore, è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo;con la conseguenza che, pur in mancanza di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice di merito non può limitarsi a disattendere la domanda, dovendo, piuttosto, procedere all’applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettantea tale titolo al creditore istante (Cass. n. 33724 del 2022, in motiv.).

La quarta censura (sub d), infine, è assorbita dall’accoglimento di quella precedente.

7. Il decreto impugnato dev’essere, quindi, cassato, con rinvio, per unnuovo esame al tribunale di Rimini, che, in diversa Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 composizione, provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quinto motivodel ricorso, nei limiti espost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15491-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 7866 /20 1 6 del TRIBUNALE DI R IMINI , depositatoil 19/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice delegato, con decreto di esecutorietà pronunciato in data 18/12/2015, ha ammesso l a Uni polSai [OSCURATO:SOCIETA]. allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 [OSCURATO:SOCIETA]per la somma di €. 6.039.372,33, in collocazione chirografaria, escludendo il privilegio ipotecario richiesto in ragione della revocabilità della garanzia, iscritta in data 10/9/2013, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall.; ha inoltre respinto la domanda della compagnia assicuratrice di ammissione al chirografo dei crediti da questa pretesi atitolo di interessi. 1.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo, in particolare, che la garanzia ipotecaria non era suscettibile, a norma dell ’ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., di revocatoriain quanto concessa in esecuzione di un piano che appariva idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria della società concedente e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 4/3/2016, ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto in ragione della revocabilità “in via breve” dell’atto costitutivo della garanzia. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto in minima parte l’opposizione, ammettendo allo stato passivo il solo credito di UnipolSai di € 71.648,63 per interessi legali. 1.5. Il giudice del merito , per quanto ancora interessa, ha rilevatoin fatto che: - il Comune di Rimini e [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], una convenzione con la quale l’ente aveva concesso a quest’ultima il diritto di superficie per la durata di novant’anni su un compendio immobiliare di sua proprietà, per un corrispettivo pari a £. 9.000.000.000; - a seguito dell’annullamento della concessione edilizia, divenuto definitivo ad opera di sentenza del Consiglio di Stato del 19/1/2004, le parti, il 19/10/2010, erano addivenute ad un accordo di modifica, prevedendo, in particolare, la cessione del Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 diritto di superficie su un ulteriore compendio immobiliare e l’adeguamento del corrispettivo in €. 6.870.000,00 per il primo compendio e in €. 640.000,00 per il secondo; - UnipolSai , a garanzia del corretto adempimento dell’obbligazione assunta dalla concessionaria, aveva rilasciato una polizza assicurativa, che era stata escussa dal Comune una volta inutilmente scaduto il termine per il pagamento; - all’escussione della garanzia era conseguita l’insorgenza di un credito di regresso della compagnia assicuratrice verso la società di €. 5.910.000,00; - in data 4/9/2013, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto un “ atto di riscadenziamento del debito” con cui quest’ultima aveva concesso alla creditrice l’ipoteca per cui è causa, iscritta il 10/9/2013;- [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva depositato domanda di concordato in bianco e, in data 19/9/2014, ovvero il giorno prima della scadenza del termine per il deposito della proposta e del piano, aveva domandato la dichiarazione del suo fallimento; -il tribunale, con sentenza del 4/3/2015, contestuale all’emissione del decreto di improcedibilità della domanda di concordato,aveva dichiarato il fallimento della società . 1.6. Il giudice dell’opposizione ha quindi ritenuto in diritto: -i) che era priva di fondamento l’eccezione svolta da UnipolSai, di carenza di interesse del Fallimento alla prosecuzione del giudizio in ragione della previsione, nel programma di liquidazionedepositato dal curatore, di “agire per la risoluzione della convenzione”del 26/4/1991 con il Comune di Rimini;- i i ) che, a fronte della consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e d i fallimento, il termine di sei mesi previsto dall’art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall. per la revocatoria delle garanzie concesse per debito scaduto d oveva essere calcolato avendo riguardo alla data di pubblicazione della Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 domanda di concordato nel registro imprese ; - i ii ) che era inammissibile il sindacato sulla sentenza di chiarativa, incidentalmente proposto dall’opponentesul rilievo che l’art. 162 l.fall. non legittima il debitore ammesso al concordato a presentare in proprio l’istanza di fallimento; - i v ) che non ricorreva la fattispecie di esenzione dalla revocatoriainvocata da UnipolSai, posto che l’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. presuppone l’esistenza di “ un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”(con la conseguenza che s pett a a l giudice investito della domanda o dell’eccezione revocatoria di compiere una valutazione prognostica, circa l’efficacia ex ante del piano a perseguire gli obiettivi indicat i dalla norma , verificando, in particolare, la sua idoneità ad condurre al risanamento dell’impresa e al riequilibrio della sua situazione finanziaria) mentre nella specie non solo agli atti del giudizio mancava “ il piano originario”, ossia il documento sul quale era stata redatta l’attestazione prevista dall’art. 67 cit., del quale era dunque impossibile prendere cognizione, macomunque, anche a volersi addentrare nell’esame della parziale documentazione allegata dall’opponente, emergeva con tutta evidenza l’insufficienza della stessa a dimostrare l’idoneità del piano al risanamento , essendosi l ’ attestatore limitato a prendere atto della relazione tecnica di stima (neppure prodotta ) commissionata a terzi in ordine al valore di cessione del diritto di superficie e a rilevare che, “ attraverso tale auspicato attivo ”, si sarebbe potuto procedere al “pagamento di tutti i debiti”, senza però operare alcuna analisi,a fronte di un piano meramente liquidatorio, del bacino di utenza dell’iniziativa riqualificatoria, del mercato immobiliare e del metodo di valutazione del bene , per poi Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 evidenziare che la realizzabilità del piano risultava strettamente connessa all’andamento nel breve e medio periodo del mercato immobiliaree che non si potevano “ fornire elementi di certezza in ordine alla capacità di assorbimento del mercato nei termini previsti”, in tal modo, “al di là della formula utilizzata”, non rendendo una piena attestazione di fattibilità, ma fondando la propria conclusione su “una mera ipotesi di vendita entro un termine (2014) estr em amente contenuto ”, per giunta in assenza di alcuna seria trattativa già instaurata;v) - che non poteva essere ammesso il credito per interessi convenzionali, pattuitinella scrittura del 4/9/2013, maturati in data successiva al deposito della domanda di concordato (28/2/2014) e alla iscrizione delle stessa nel registro delle imprese, non dovuti su un credito chirografario; vi) – che “ la mancata formulazione di adeguati conteggi(in uno con l’allegazione e la prova dell’esatto saggio di interesse, variabile, in riferimento al parametro Euribor a 6 mesi)”, impediva di accogliere, anche solo in parte , la domanda di ammissione degli interessi maturati nel periodo antecedente alla domanda di concordato (ovvero dal 5/9/2013 al 27/2/2014),non potendosi, peraltro, applicare, “in luogo del non allegato e dimostrato saggio di interesse convenzionalmente applicabile”, “il non richiesto saggio legale di interesse”. 2.1. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 16/6/2016, ha chiesto, per cinque motiv i , la cassazione del decreto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.3. Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, in via preliminare, la violazione e la mancata applicazione dell’art.100 c.p.c. nonché l’errata applicazione dell’art. 104 ter l.fall., in Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’approvazione del programma di liquidazione fosse ininfluente ai fini della decisione, senza, tuttavia, considerare che, a seguito della decisione assunta dagli organi della procedura-emergente da tale programma - di sciogliersi dal la convenzione stipulata dalla società poi fallita col Comune di Rimini, con conseguente retrocessione al concedente dei diritti superficiari oggetto dell’ipoteca costituita in suo favore , è venuto meno in via definitiva ogni interesse giuridicamente protetto del Fallimento a contraddire, a mezzo dell’eccezione di revocabilità dell’ipoteca, la sua domanda di ammissione al passivo del credito con collocazione privilegiata. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ammissione al passivo fallimentare di un credito garantito da ipoteca è possibile anche se il bene che ne sia l’oggetto non fa parte, al momento dell’ammissione, dell ’ attivo fallimentare , fermo restando, naturalmente, che l ’ effettivo dispie garsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al definitivo recupero (Cass. n. 5341 del 2019, in motiv.) o al definitivo acquisto del bene (Cass. n. 4565 del 2003). Nello stesso modo, e a più forte ragione, il credito garantito da ipoteca pu ò essere senz’altro ammesso in collocazione privilegiata al passivo del fallimento del debitore ove quest ’ ultimo, al momento dell’ammissione, risulti il proprietario del bene o del diritto che ne forma oggetto e il fallimento lo abbia, come tale, acquisito all’attivo (artt. 42, comma 1°, e 88, comma 2°, l.fall.), indipendentemente dalfatto che tale bene o diritto possa essere, in seguito, perduto in conseguenza della risoluzione (o, comunque, della caducazione) del titolo d’acquisto dello stesso Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 in capo al fallito. Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, in effetti, l’ eventuale mancanza (originaria o sopravvenuta) del bene o del diritto dall’attivo del fallimento rileva unicamente nella fase attuativa,quale impedimento di fatto all’esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica da parte del giudice delegato dell’attuale loro esistenza nell’attivoe, a fortiori, della possibilità di una loro successiva perdita non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto. Non v’è, dunque, alcun dubbio che, a fronte della domanda di ammissione del credito in collocazione ipotecaria, il curatore, proprio perché il credito ( fin tanto che il bene gravato è suscettibile di essere acquisito o recuperato all’attivo del fallimento ovvero rimane nella titolarità della società fallita e nell’attivo del suo fallimento ) può essere legittimamente ammesso al passivo con il riconoscimento della relativa prelazione, abbia l ’ interesse ad eccepir e la revocabilità della garanzia: tanto più che l’azione di risoluzione del titolo di acquisto del beneipotecato, pur se prospettata nel programma di liquidazionepredisposto dal curatore, non solo non è di sicura proposizione, potendo essere rinunciata o transatta, ma , soprattutto, non è di certo accoglimento , potendo essere, evidentemente, respinta dal giudice adito (al pari della dichiarazione di scioglimento d al contratto d ’ acquisto, cui la ricorrente - ma non il decreto impugnato - fa riferimento: v. il ricorso, p. 41), per mancanza dei relativi presupposti. 4.1. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l’errata applicazione degli artt. 67, comma 1°, n. 4 e 69 bis, comma 2°, l.fall., in base alla falsa interpretazione dell’art. 162, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a fronte della consecuzione tra il fallimento e la precedente procedura di concordato, doveva trovare applicazione l’art. 69 bis, comma 2°, l.fall., senza, tuttavia, considerare che, in caso di espressa rinuncia del debitore al concordato ed in mancanza di una domanda di fallimento da parte dei creditori o del pubblico ministero,unici soggetti legittimati a proporla ai sensi dell’art. 162 l. fall., non sussiste alcuna continuità tra il concordato, peraltro solo domandato, e il fallimento e non può, dunque, operare la retrodatazione del periodo sospetto prevista dall’art. 69 bis, comma 2°, cit., tanto più che il tribunale non si è neppure posto il problema di verificare se lo stato d’insolvenza della società debitrice fosse o meno il medesimo già posto a fondamento dell’ammissione al concordato preventivo. 4.2. Il motivo è infondato. 4.3. Il tribunale , invero, dopo aver accertato, in fatto, che “ … nel caso di specie, … gli attivi e i passivi patrimoniali sono essenzialmente rimasti invariati nel passaggio dalla procedura minore a quella maggiore…” e che, pertanto, “il fallimento” ha rappresent ato “ la conseguenza del medesimo stato di crisi esistente al momento dell ’ introduzione della procedura concordataria”, ha correttamente ritenuto che, a fronte della consecuzione conseguentemente esistente tra la procedura fallimentare e quella di concordato(in quanto “volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa”: Cass. n. 16531 del 2022, in motiv.), il termine di sei mesi previsto dall’art. 67, comma 1°, n. 4, l.fall. dovesse essere calcolato, come stabilito dall’art. 69 bis, comma 2°, l.fall., dalla data di pubblicazione delladomanda di concordato. Tale norma, infatti, prevede che, ove “ alla domanda di concordato Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 preventivo” del debitore (e, quindi, a prescindere dalla sua ammissione a tale procedura), pur se con riservadi presentare la proposta, il piano e la documentazione necessaria (art. 161, comma 6°, l.fall.), “segua la dichiarazione di fallimento”(anche se, in ipotesi, irritualmente, per difetto della necessaria domanda da parte di chi ne abbia la legittimazione: non potendo il giudice investito della revocatoria sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento: Cass. n. 7324 del 2016; Cass. n. 8439 del 2012), “i termini di cui agli artt. 67, primo e secondo comma, … decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” (eseguita a norma dell’art. 161, comma 5°, l.fall.). 4.4. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non esclude, del resto, che, prima che il tribunale ne dichiari l’inammissibilità, tanto i creditori e il pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 162, comma 2°, l.fall., quanto lo stesso debitore, come stabilito dalle norme generali (artt. 6 e 14 l.fall.), possano pr esentare domanda per la dichiarazione di fallimento; tanto più che detta domanda può costituire, come previsto dagli artt. 217 n. 4 e 224, n. 1, l.fall., l’oggetto di un obbligodel debitore, sussistente anche in caso di richiesta di ammissione al concordato preventivo (art. 236, comma 2°, n. 1, l.fall.), il cui inadempimentoè penalmente sanzionato. 5.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, pur a fronte dell’attestazione del professionista, l’esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 del piano è condizionata dalla verifica da parte del giudice del fallimento successivamente dichiarato circa la sua idoneità ex antea consentire il risanamento dell’impresa, senza, tuttavia, considerare che tale interpretazione costringerebbe i creditori a svolgere un esame della qualità del piano particolarmente complesso e finirebbe per togliere ogni rilievo e funzione all’attestazione del professionista attestatore. 5.2. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che tale norma ponga a carico del convenuto in revocatoria l ’ onere di fornire la prova dell ’ idoneità ex ante del piano di risanamento,sul rilievo che l ’ originaria apparenza del piano stesso si configurerebbe quale fatto impeditivo della revocabilità stabilito, in linea generale, dall’art. 67, commi 1° e 2°, l.fall., senza, tuttavia, considerare che, in realtà, nulla autorizza a ritenere che l’irrevocabilità degli atti di cui al comma 3° dell’art. 67 l.fall. costituisca un ’ eccezione rispetto alla supposta regolare generale stabilita dal primo comma dello stesso articolo. Si tratta, piuttosto, ha osservato la ricorrente, di una disciplina speciale che, relativamente ai casi previsti dalle lettere da a) ad e), “pone a carico di chi la invoca il compito di fornire la prova sulla sussistenza dei presupposti dell’esenzione”, e cioè, nel caso in esame, di dimostrare che gli atti realizzati sono stati posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento che sia accompagnato dalla relazione di un professionista qualificato che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, spettando, per contro, al curatore l’onere di provare che l’atto non era stato compiuto in esecuzionedi un piano ovvero che il piano non era idoneo in un Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 modo che il creditore, alla luce dei dati in suo possesso al momento dell’atto, non potesse non avvedersene. 5.3. Il terzo ed il quarto motiv o , da esaminare congiuntamente, sono infondati. 5.4. Il tribunale, infatti, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. sul rilievo per cui l’esenzione dalla revocatoria prevista da tale norma richiede che il giudice investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria verifichi l’effettiva idoneità ex ante del piano “a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”. 5.5. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che il giudice , p er ritenere esenti dalla domanda di revoca proposta dal curat ore del fallimento gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012(e, a maggior ragione, nel testo successivo a tali modifiche, applicabili ratione temporis alla procedura in esame, che hanno introdotto la necessità dell’attestazione, da parte di un professionista indipendente e qualificato, della “veridicità dei dati aziendali” e della“fattibilità del piano”), deve effettuare, con giudizio ex ante , una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. n. 3018 del 2020, che ha cassato la sentenza con la quale il tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l’idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati; conf., Cass. n. 13719 del 2016; più di recente, Cass. n. 5870 del 2022, in motiv). 5.6. Se, infatti, come la norma prevede, il piano deve “apparire” idoneo a consentire “il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa”ed “ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, risulta, allora, evidente come, già sulla base della formulazione legislativa, il giudice , ai fini del riconoscimento dell’invocata esenzione, abbia il potere di verificare, sia pure nei limiti di una assoluta e manifesta inettitudine, se il piano di risanamento fosse o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.). 5.7. Tale valutazione, peraltro, sesi considera la natura del piano attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non ̀ soggetto ad omologa n ́ ad alcuna forma di pubblicità, non pù che essere effettuata , come, appunto, ha fatto il decreto impugnato,avuto riguardo alla situazione ex ante (“ora per allora”) e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale faràvalere l ’ esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento(Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.). 5.8. Nel caso in esame, come visto, il tribunale , a prescindere da chi avesse l’oneredi fornire la relativa prova, ha accertato in fatto, con motivazione non censurata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ., l’assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato daRimini Rimini alla realizzazione dei suoi scopi ed ha, quindi, Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 correttamente escluso, in diritto, la sussistenza dei presupposti dell’esenzionedalla revoca dell’ipoteca invocata dall ’ opponente . 6.1. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la mancata applicazione degli artt.1284 c.c. e 54 e 55 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non ammettere gli interessi convenzionali maturati dal 4/9/2013 al 31/12/2015 sul rilievo, per un verso, che, a fronte di un credito chirografario, gli interessi successivi al deposito della domanda di concordato e alla iscrizione delle stessa nel registro delle impresenon possono essere ammessi al passivo del fallimento successivo, e, per altro verso, che la mancata formulazione di adeguaticonteggi, con l’allegazione e la prova dell’esatto saggio di interesse, impediva di accogliere la domanda di ammissione degli interessi maturati nel periodo antecedente alla domanda di concordato, e cioè dal 5/9/2013 al 27/2/2014, senza, tuttavia, considerare che: a) il credito azionato da essa opponente è garantito da ipoteca, con la conseguenza, che, in applicazione delle norme previste dall’art. 54, comma 3°, l.fall. e 2855 c.c., gli interessi convenzionali maturati per l’annata in corso al momento del fallimento, dichiarato con sentenza de l 4/3/2015, e, quindi, fino al 31/12/2015, sono ammessi al passivo in collocazione ipotecaria; b) la consecuzionenon opera nel caso in esame e, in ogni caso, non investe i termini previsti dagli artt. 54 e 55 l.fall., mentre l’art. 169 l.fall. non rileva in caso di rinuncia alla domanda di concordato preventivo; c) gli interessi convenzionali sono stati pattuiti ad un tasso stabilito per iscritto e provato per tabulas; d) il tasso convenzionale asseritamente non dimostrato può essere sostituito dal tasso legale, anche in assenza di apposita domanda.Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 6.2. Il motivo va accolto solo parzialmente. 6.3. La prima censura (sub a) è assorbita , infatti, dal rigetto dei motivi precedenti. La seconda censura (sub b) è , invece, infondata in applicazione del principio per cui , ove il tribunale dichiari l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali) prevista dall’art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa ma dalla data di presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo (Cass. n. 10875 del 1994). 6.4. La terza censura (sub c), per contro, è fondata. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opponente non avessedato la prova del “saggio di interesse convenzionalmente applicabile” per “la mancata formulazione di adeguati conteggi (in uno con l’allegazione e la prova dell’esatto saggio di interesse, variabile, in riferimento al parametro Euribor a 6 mesi)”, senza, tuttavia, considerare che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo degli interessi convenzionalmente pattuiti tra il creditore e il debitore, è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo;con la conseguenza che, pur in mancanza di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice di merito non può limitarsi a disattendere la domanda, dovendo, piuttosto, procedere all’applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettantea tale titolo al creditore istante (Cass. n. 33724 del 2022, in motiv.). La quarta censura (sub d), infine, è assorbita dall’accoglimento di quella precedente. 7. Il decreto impugnato dev’essere, quindi, cassato, con rinvio, per unnuovo esame al tribunale di Rimini, che, in diversa Ric. 2016n. 15491 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 composizione, provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il quinto motivodel ricorso, nei limiti espost
Decreto Cassazione n. 06508/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris