CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. In particolare, i ricorrenti deducono - con argomentazioni reiterate nella memoria in data 17 settembre 2021 - violazione dei parametri legali, valorizzando Io stato di incensuratezza, il comportamento processuale ammissivo degli addebiti e l'intervenuto risarcimento del danno, reiterando censure già prospettate con l'appello e disattese mediante un apparato giustificativo che, nel ribadire la prognosi sfavorevole del pericolo di recidiva, si rivela incensurabile nella presente sede di legittimità: le conformi sentenze di merito hanno, invero, apprezzato i predetti elementi, reputandoli, tuttavia, recessivi rispetto al carattere non episodico della condotta; alla abilità mostrata, espressiva di capacità professionale; alla valenza meramente utilitaristica del risarcimento; alle condizioni di vita, in tal modo formulando un giudizio proiettivo negativo che non evidenzia margini di irragionevolezza o di contraddittorietà con le ulteriori statuizioni, e che fa corretta applicazione dei criteri direttivi consolidati (Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]