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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33104/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/07/2021 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (disponendo, in accoglimento del ricorso del P.G., la confisca ex art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 e confermando nel resto, previo rigetto dell'appello proposto dall'imputato) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in data 10/09/2020, con la quale MANTICELLO Emanuele t era stato condannato per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta commesso in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ricorre per cassazione il MANTICELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Si censura la sentenza per non aver considerato che nel fascicolo non erano state acquisite le dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA: non poteva quindi ritenersi acquisita la prova della consumazione del reato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di dolo eventuale.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Si censura il riferimento all'entità dell'importo evaso, definita "apprezzabile", e al precedente a carico risalente a circa dieci anni prima, "ormai estinto".

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Si censura la sentenza per aver espresso un giudizio prognostico negativo nonostante gli elementi acquisiti dimostrassero il pieno inserimento del ricorrente in un contesto non criminale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo, la difesa ha inteso contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato continuato di dichiarazione fraudolenta ascritto al ricorrente.

Le censure hanno peraltro riguardato non già la ritenuta inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale ZITO Domenico e utilizzate nelle dichiarazioni presentate dalla E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ovvero dalla società di cui il MANTICELLO era rappresentante legale), quanto piuttosto la prospettata mancanza di prove, in atti, della presentazione delle dichiarazioni, e quindi della consumazione del reato.

A sostegno della propria doglianza, prospettata in appello e reiterata in questa sede, la difesa ha riportato nel ricorso un brano della sentenza di secondo grado, in cui si faceva riferimento alla avvenuta contabilizzazione delle fatture e all'inserimento nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta in contestazione (cfr. pag. 3 del ricorso).

L'assunto è del tutto privo di consistenza, avendo i giudici di merito fondato il proprio convincimento, in ordine alla consumazione del reato, valorizzando le risultanze degli atti di indagine, pienamente utilizzabili attesa l'opzione per il rito abbreviato: atti la cui rispondenza al vero non risulta essere stata messa in discussione, sotto alcun profilo e in alcuna sede, dall'odierno ricorrente.

Appare del resto estremamente significativo il fatto che proprio il passaggio motivazionale citato in ricorso, se preso in considerazione integralmente, e non solo parzialmente, chiarisce ogni dubbio in ordine alla effettiva presentazione delle dichiarazioni in questione: cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, in cui si precisa che "tale contabilizzazione ha poi comportato l'inserimento nelle dichiarazioni annuali relative gli anni di imposta in oggetto, come precisato nell'avviso di accertamento della agenzia delle entrate, in atti, in cui si dà conto delle dichiarazioni Modello unico ai fini IRES e IVA, e modello IRAP, presentate dalla società E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i periodi di imposta in esame".

In buona sostanza, la presentazione delle dichiarazioni connotate dall'inserimento delle false fatture costituisce un dato assolutamente certo, emergente dagli atti di indagine, della cui veridicità non è possibile dubitare in assenza di qualsiasi concreta deduzione di segno contrario da parte della difesa ricorrente.

3. Manifestamente infondato è anche la doglianza concernente l'elemento soggettivo.

I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01).

Si è tutt'altro che illogicamente sottolineato, in proposito, che nella fattispecie in esame (connotata da elementi di sicuro rilievo quanto alla inesistenza delle operazioni: cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata) è stato lo stesso MANTICELLO ad ammettere l'avvenuta sovrafatturazione (cfr. pag. 8).

In tale univoco contesto, non confutato dalla difesa con elementi di apprezzabile concretezza di segno contrario, non può che concludersi per la manifesta infondatezza anche di tale motivo.

4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto alle residue censure.

Per ciò che riguarda la misura del trattamento sanzionatorio, si è dinanzi ad una valutazione di congruità di una pena determinata dal giudice di primo grado in misura di poco superiore al minimo, in considerazione dell'entità degli importi evasi: valutazione certamente incensurabile in questa sede.

Altrettanto è a dirsi quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale preso in considerazione gli elementi favorevoli dedotti (attività di volontariato e beneficenza), ritenuti peraltro recessivi rispetto alla commissione dei reati per più annualità e al precedente a carico: trattasi di valutazione di merito che appare, anche in questo caso, immune da criticità denunciabili in questa sede.

Anche la censura concernente il diniego della sospensione condizionale non può essere condivisa, essendo stato formulato un giudizio prognostico sulla scorta di elementi non distonici rispetto alla valutazione espressa.

Quanto poi al precedente valorizzato dalla Corte, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce» (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/07/2021 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (disponendo, in accoglimento del ricorso del P.G., la confisca ex art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 e confermando nel resto, previo rigetto dell'appello proposto dall'imputato) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in data 10/09/2020, con la quale MANTICELLO Emanuele t era stato condannato per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta commesso in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione il MANTICELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza per non aver considerato che nel fascicolo non erano state acquisite le dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA: non poteva quindi ritenersi acquisita la prova della consumazione del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di dolo eventuale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Si censura il riferimento all'entità dell'importo evaso, definita "apprezzabile", e al precedente a carico risalente a circa dieci anni prima, "ormai estinto". 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Si censura la sentenza per aver espresso un giudizio prognostico negativo nonostante gli elementi acquisiti dimostrassero il pieno inserimento del ricorrente in un contesto non criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, la difesa ha inteso contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato continuato di dichiarazione fraudolenta ascritto al ricorrente. Le censure hanno peraltro riguardato non già la ritenuta inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale ZITO Domenico e utilizzate nelle dichiarazioni presentate dalla E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ovvero dalla società di cui il MANTICELLO era rappresentante legale), quanto piuttosto la prospettata mancanza di prove, in atti, della presentazione delle dichiarazioni, e quindi della consumazione del reato. A sostegno della propria doglianza, prospettata in appello e reiterata in questa sede, la difesa ha riportato nel ricorso un brano della sentenza di secondo grado, in cui si faceva riferimento alla avvenuta contabilizzazione delle fatture e all'inserimento nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta in contestazione (cfr. pag. 3 del ricorso). L'assunto è del tutto privo di consistenza, avendo i giudici di merito fondato il proprio convincimento, in ordine alla consumazione del reato, valorizzando le risultanze degli atti di indagine, pienamente utilizzabili attesa l'opzione per il rito abbreviato: atti la cui rispondenza al vero non risulta essere stata messa in discussione, sotto alcun profilo e in alcuna sede, dall'odierno ricorrente. Appare del resto estremamente significativo il fatto che proprio il passaggio motivazionale citato in ricorso, se preso in considerazione integralmente, e non solo parzialmente, chiarisce ogni dubbio in ordine alla effettiva presentazione delle dichiarazioni in questione: cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, in cui si precisa che "tale contabilizzazione ha poi comportato l'inserimento nelle dichiarazioni annuali relative gli anni di imposta in oggetto, come precisato nell'avviso di accertamento della agenzia delle entrate, in atti, in cui si dà conto delle dichiarazioni Modello unico ai fini IRES e IVA, e modello IRAP, presentate dalla società E.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i periodi di imposta in esame". In buona sostanza, la presentazione delle dichiarazioni connotate dall'inserimento delle false fatture costituisce un dato assolutamente certo, emergente dagli atti di indagine, della cui veridicità non è possibile dubitare in assenza di qualsiasi concreta deduzione di segno contrario da parte della difesa ricorrente. 3. Manifestamente infondato è anche la doglianza concernente l'elemento soggettivo. I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01). Si è tutt'altro che illogicamente sottolineato, in proposito, che nella fattispecie in esame (connotata da elementi di sicuro rilievo quanto alla inesistenza delle operazioni: cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata) è stato lo stesso MANTICELLO ad ammettere l'avvenuta sovrafatturazione (cfr. pag. 8). In tale univoco contesto, non confutato dalla difesa con elementi di apprezzabile concretezza di segno contrario, non può che concludersi per la manifesta infondatezza anche di tale motivo. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto alle residue censure. Per ciò che riguarda la misura del trattamento sanzionatorio, si è dinanzi ad una valutazione di congruità di una pena determinata dal giudice di primo grado in misura di poco superiore al minimo, in considerazione dell'entità degli importi evasi: valutazione certamente incensurabile in questa sede. Altrettanto è a dirsi quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale preso in considerazione gli elementi favorevoli dedotti (attività di volontariato e beneficenza), ritenuti peraltro recessivi rispetto alla commissione dei reati per più annualità e al precedente a carico: trattasi di valutazione di merito che appare, anche in questo caso, immune da criticità denunciabili in questa sede. Anche la censura concernente il diniego della sospensione condizionale non può essere condivisa, essendo stato formulato un giudizio prognostico sulla scorta di elementi non distonici rispetto alla valutazione espressa. Quanto poi al precedente valorizzato dalla Corte, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce» (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore
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