CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 21993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28892/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] p e, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2039/2017 del la Corte di appello di Napoli di depositatail giorno 10 maggio 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 Falabella. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA]. per sentir dichiarare la nullità , l’annullamento o la risoluzione di alcuni ordini di acquistodi obbligazioni [OSCURATO:PERSONA], in via alternativa o subordinata, la condanna della controparte al risarcimento del danno. Gli attori hanno lamentato non essere stata loro fornita un’adeguata informativa sui prodotti finanziari acquistati, oltre che il conflitto di interessi in cui avrebbe operato l’intermediario. Nella resistenza della banca convenuta il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda attrici, reputando inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda, diretta alla declaratoria di invalidità del contratto quadro, che gli attori avevano spiegato con la memoria di replica nel corso del giudizio. 2. ― La pronuncia di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di gravame, cui ha partecipato la banca, è stato definito da sentenza della Corte di appello di Napoli di rigetto dell’impugnazione. 3. — Ricorrono ora per cassazione , facendo valere quattro motivi di censura,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:il primo in proprio e nella qualità di erede [OSCURATO:PERSONA], gli altri nella sola qualità di eredi della medesima. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA], incorporata, nelle more del giudizio dilegittimità da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre che la nullità della sentenza o del procedimento e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] da ritenere inammissibili, non avendo la medesima provato di essere in possesso dei titoli [OSCURATO:PERSONA] al momento del defaultdella società americana. Si deduce che il [OSCURATO:SOCIETA] nulla aveva prospettato con riferimentoalla posizione della nominata attrice e che la medesima aveva offerto piena prova della sua legittimazione attiva mediante l’esibizione della documentazione attestante l’acquisto delle obbligazioni e gli estratti conto della banca depositaria dei titoli. Si deduce non essere intercorsa alcuna cessione di titoli ma «semplice passaggio da un deposito in custodia ad un altro». Il motivoattiene, a ben vedere, al merito della controversia: il fatto che [OSCURATO:PERSONA] più non fosse nel possesso dei titoli all’epoca in cui si determinò il crollo delle loro quotazioni rileva ai fini del danno: gli eredidella detta ricorrente non potrebbero difatti lamentare alcun pregiudizio seal momento del default di [OSCURATO:PERSONA] la loro dante causa se ne fosse già privata. La sentenza impugnata esibisce, però, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], una ratio decidendi che si aggiunge a quella basata sulla mancata prova quanto al fatto che la medesima, nel frangente considerato, conservasse la disponibilità dei prodotti finanziari in questione. La Corte di merito motiva, infatti, pure sull’adempimento della banca intermediaria agli obblighi che le competevano; e lo fa prendendo in considerazione la posizione di entrambi gli investitori: sia [OSCURATO:PERSONA] che AnnaBevilacqua. D’altro canto, come subito si vedrà, gli altri motivi di ricorso, vertenti proprio sulle asserite inadempienze dell’odierna controricorrente,sono privi di fondamento: sicché va fatta applicazione del principio secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass.3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372). 2. ― Col secondo motivo sono lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, degli artt. 23 ss. t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998) , dell’art. 30 reg. Consob n. 11522/1998 edegli artt. 1418 ss. e 1421 c.c.; sono inoltre denunciate la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto affermati daCass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242, Cass. 27 marzo 2016, n. 5919 e da Cass. 27 aprile 2016 , n. 839, nonché l’o messa pronuncia e la nullità della sentenza o del procedimento. I ricorrenti si dolgono della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo al temadel mancato adeguamento dei contratti quadro alle disposizioni del testo unico della finanza, in vigore al momento in cui furono impartiti gli ordini di investimento. Viene osservato che il contratto di investimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato stipulato ai sensidell’art. 17 d.lgs. n. 415 del 1996 e dell’art. 7 reg. Consob n. 10943 del 1997, mentre quelloconcluso da [OSCURATO:PERSONA] risaliva ad epoca in cui era in vigore la l. n. 1/1991. Osservano i ricorrenti che l’eccezione della nullità degli ordini d’acquisto motivata dal mancato adeguamento dei suddetti contratti di investimento risultava essere stata tempestivamente proposta nella memoria di replica alla comparsa di risposta della banca. Censurano, inoltre, la sentenza impugnata nell’affermazione, ivi contenuta, circa l’impossibilità di rilevare d’ufficio lanullità dedotta. Contestano infine il rilievo, formulato dalla Corte di merito, circa l’infondatezza, nel merito, dell’eccezione proposta: rilievo basato sull’impossibilità di correlare alla violazione degli obblighi di comportamento dell’intermediario la conseguenza della nullità del Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 contratto quadro; a quest’ultimo proposito è osservato come il mancato adeguamento del detto contratto alle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 costituiscaun vizio di contenuto del contratto stesso. Il motivo non merita accoglimento. Nel periodo che interessa il contenuto del contratto quadro è stato regolamentato a più riprese dalla Consob con le prescrizioni ― in larga parte sovrapponibili ― contenute, rispettivamente, nell’art. 9 reg. Consob n. 5387/1991, nell’art. 7 reg. Consob n. 8850/1994, nell’art. 7 reg. Consob n. 10943/1997 e nell’art. 30 reg. Consob n. 11522/1998. Rispetto alle intervenute modifiche della disciplina secondaria risulta assorbente il rilievo, già formulato da questa Corte, per cui lo ius superveniens integrato dalle disposizioni contenute nel t esto unico sull'intermediazione finanziaria, pur modificando in parte i presupposti e i requisiti anche formali del contratto quadro, non per questo ha caducato i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo(Cass. 9 febbraio 2016, n. 7067, non massimata in CED; in senso conforme, ad es.: Cass. 10 settembre 2019, n. 22554, non massimata in CED; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1460, non massimata in CED). E’conseguentemente escluso che, per il sol fatto dell’introduzione della nuova disciplina, gli ordini di acquisto impartitiin esecuzione del contratto di investimento concluso nel periodo di vigenza del vecchio assetto regolativosiano da considerarsi nulli. 3. ― Il terzo motivo è rubricato come il precedente. Viene rilevato che i contratti di investimento erano stati sottoscritti solo dai signori Bevilacqua e Siciliano e che la produzione in giudizio , da parte della banca,dei documenti negoziali recanti la sottoscrizione dei soli clienti, e non anche quella dell’intermediario, realizzava un equivalente della sottoscrizione stessa, ma solo a partire dal momento della detta produzione. Gli istanti si dolgono che la Corte distrettuale abbia trascurato di fare uso, con riguardo al tema in questione, dei propri Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 poteri di rilevazione officiosa della nullità. Il motivo è inammissibile. La questione è nuovae implica accertamenti di fatto, preclusi in sede di legittimità: infatti, nel giudizio di cassazionenon è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319). Deve osservarsi, al riguardo, che il dato della mancata sottoscrizione del contratto quadroda parte dell’intermediario non vale di per sé a dar ragione della nullità del contratto stesso. Infatti, il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, previsto dall’art. 23del d.lgs. n. 58 del 1998 è rispetta to ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente: è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua dicomportamenti concludenti dallo stesso tenuti(Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898; Cass. 2 aprile 2021, n. 9187). Lo scrutinio della questione implica, dunque, un accertamento di fatto, non spendibile nella presente sede. 4. ― Col quarto motivo si lam enta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 ss. t.u.f., oltre che degli artt. 28 e 44 reg. Consob n. 11522/1998; è denunciata, altresì, la nullità o il vizio della sentenza, o del procedimento,ed è lamentata, infine, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Si deduce, con riferimento alla consegna del documento sui rischi generali , che nella fotocopia del contratto prodotta dal [OSCURATO:SOCIETA] non si rinveniva alcuna Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 dichiarazione di ricezione del documento da parte del cliente. Inoltre il detto documento era stato redatto, per [OSCURATO:PERSONA], sulla base dello schema allegato al reg. Consob n. 10943 del 1997, il quale era sensibilmente diverso dallo schema di documento allegato al reg. Consob n. 11522 del 1998. È aggiunto che il documento sui rischi non esaurisce l’obbligo di informazione attiva dell’intermediarioe che era mancatauna comunicazione della banca circa le caratteristiche e i rischi dei titoli oggetto di negoziazione. Si contesta poi che gli attorisi fossero rifiutati di fornire informazioni sul loro profilo finanziario e patrimoniale e sui loroobiettivi di investimento e si rileva che in caso di rifiuto, da parte del cliente, di dare tali informazioni debbano ritenersi adeguate solo le operazioni a basso rischio. Gli istanti deducono che la storia pregressa dei due investitori evidenziava un quadro ben diverso da quello evidenziato nella sentenza impugnata e censurano, inoltre, le valutazioni espresse dalla Corte di appello quanto al grado di rischiosità dei titoli negoziati. Osservano infine che sul tema dell’adempimento dell’obbligo informativo avevano articolato prova per testimoni è richiesto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è, nel complesso,infondato. La Corte di appello ha anzitutto dato atto dell’acquisita prova della consegna del documento sui rischi generali, conferendo rilievo alla circostanza per cui ciascuno dei due contraenti aveva dato atto di aver ricevuto copia del detto documento, di cui aveva pure preso visione (sentenza, pag. 9). La confutazione dei ricorrenti contenuta nel motivo è chiaramente inammissibile, in quanto investe il giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Quanto al rilievo per cuiad [OSCURATO:PERSONA] venne consegnato i l documento sui rischi generali redatto sulla base dello schema di cui al reg. Consob n. 10943 del 1997, la censura è priva di concludenza, visto che il reg. n. 11522/1998 non ha previsto il rinnovo della consegna del detto documento. D’altro canto, i ricorrenti nemmeno indicano quali Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 specifici contenuti, presenti nello schema di cui all’allegato 3 del regolamento del 1998, e ipoteticamente assenti nello schema di cui all’allegato 1 del regolamento del 1997, assumessero, con riferimento alla vicenda controversa, concreto rilievo sul piano dell’inadempimento degli obblighi informativi imputati alla banca intermediaria: per il che la censura si rivela, sotto tale aspetto,pure carente di specificità. Occorre poi rilevare che la Corte di appello in presenza del rifiuto dei clienti di fornire informazioni in ordine al loro profilo di rischio e ai loro obiettivi di investimento, ha preso in esame la storia pregressa degli investitori, giungendo alla conclusione che essa dava ragione del fatto che Siciliano e Bevilacqua dovevano ritenersi soggetti capaci di compiere operazioni finanziarie con una soglia di rischio elevata (sentenza, pag. 8), quindi investitori esperti, propensi ad accettare rischi anche elevati (pag. 9): tale era l’accertamento che il Giudice distrettuale era chiamato a compiere. Infatti, l’intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l’adeguatezza ove l'investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, dovendo, in tal caso, comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).Ovviamente, il giudizio di fatto cui è pervenuta la Corte di appello sfugge a censura. Allo stesso modo, sfuggono a censura gli ulteriori accertamenti, contenuti nellasentenza impugnata, quanto all’effettiva opposizione del detto rifiuto, all’adempimento degli obblighi di informazione «attiva» gravanti sulla bancae all’adeguatezza dell’operazione. Con riguardo, infine,alle istanze istruttorie, la Corte di merito ha spiegato che le considerazioni da essa svolte risultavano assorbenti, avendo anche riguardo alle dette richieste: e sul punto i ricorrenti non hanno nemmeno articolato una censura motivazionale, ma si sono Sez. I –RG28892/2017 camera di consiglio17.6.2022 limitati ad assumere che il Giudicedi appello avrebbe dovuto dar corso alla prova testimoniale e alla consulenza tecnica che reputavano necessarie ai fini del decidere. 5. ― Il ricorso è respinto. 6. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppo