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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 16347/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE d'APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 18 ottobre 2022 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui si deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in riferimento la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si lamenta in particolare che il giudice non abbia considerato l'incensuratezza, lo stabile radicamento e la giovanissima età dell'imputato ed abbia per contro valutato soltanto la pluralità di denunce a suo carico per fatti analoghi, ai fini del giudizio prognostico sulla capacità dell'imputato di astenersi dalla commissione di ulteriori reati in futuro.

3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo su cui si incentra il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato. • Si deduce infatti, sotto il prisma di due vizi motivazionali (contraddittorietà e manifesta illogicità -art.606 lett. e c.p.p.), la erroneità della decisione attinente alla sospensione condizionale della pena.

Occorre tuttavia ribadire che la decisione in materia, così come ogni aspetto inerente alla valutazione ed applicazione della pena (dalla applicazione delle circostanze, al giudizio sulla recidiva, alla comparazione tra circostanze, alla entità della sanzione, alla sussistenza della continuazione tra reati e, ancora, alla eventuale concessione dei benefici) rientra nel territorio esclusivamente riservato al giudice di merito, precluso alla Corte di legittimità laddove la decisione sia adeguatamente motivata.

In sede di legittimità, in relazione ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.

Ciò è avvenuto sicuramente nel caso di specie ove il giudice d'appello (pg. 5) ha correttamente valorizzato, ritenendoli prevalenti su fattori di segno contrario e confermando con ciò il giudizio formulato in primo grado (pg.7), i precedenti `di polizia' gravanti sull'imputato oltre alle modalità concorsuali della condotta, con un giudizio immune da critiche in questa sede come ribadito anche recentemente da questa Corte (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284092 - 01).

Se è vero quindi che l'incensuratezza non è stata considerata sufficiente a garantire la sospensione condizionale della pena, non è corretto affermare, come si sostiene nel ricorso, che essa non sia stata considerata nel processo decisionale, dato che si è fatto motivatamente ricorso a sentenze o precedenti di polizia che, seppure non consolidati in pronunce passate in giudicato, sono comunque dimostrativi di un'indole incline alla commissione di reati e quindi preclusivi di una prognosi favorevole all'imputato.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de iso in Roma, 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere relat [OSCURATO:PERSONA] (.3o JJLd A ti [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR3A SECONDA SEZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE d'APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 18 ottobre 2022 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui si deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in riferimento la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si lamenta in particolare che il giudice non abbia considerato l'incensuratezza, lo stabile radicamento e la giovanissima età dell'imputato ed abbia per contro valutato soltanto la pluralità di denunce a suo carico per fatti analoghi, ai fini del giudizio prognostico sulla capacità dell'imputato di astenersi dalla commissione di ulteriori reati in futuro. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo su cui si incentra il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato. • Si deduce infatti, sotto il prisma di due vizi motivazionali (contraddittorietà e manifesta illogicità -art.606 lett. e c.p.p.), la erroneità della decisione attinente alla sospensione condizionale della pena. Occorre tuttavia ribadire che la decisione in materia, così come ogni aspetto inerente alla valutazione ed applicazione della pena (dalla applicazione delle circostanze, al giudizio sulla recidiva, alla comparazione tra circostanze, alla entità della sanzione, alla sussistenza della continuazione tra reati e, ancora, alla eventuale concessione dei benefici) rientra nel territorio esclusivamente riservato al giudice di merito, precluso alla Corte di legittimità laddove la decisione sia adeguatamente motivata. In sede di legittimità, in relazione ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Ciò è avvenuto sicuramente nel caso di specie ove il giudice d'appello (pg. 5) ha correttamente valorizzato, ritenendoli prevalenti su fattori di segno contrario e confermando con ciò il giudizio formulato in primo grado (pg.7), i precedenti `di polizia' gravanti sull'imputato oltre alle modalità concorsuali della condotta, con un giudizio immune da critiche in questa sede come ribadito anche recentemente da questa Corte (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284092 - 01). Se è vero quindi che l'incensuratezza non è stata considerata sufficiente a garantire la sospensione condizionale della pena, non è corretto affermare, come si sostiene nel ricorso, che essa non sia stata considerata nel processo decisionale, dato che si è fatto motivatamente ricorso a sentenze o precedenti di polizia che, seppure non consolidati in pronunce passate in giudicato, sono comunque dimostrativi di un'indole incline alla commissione di reati e quindi preclusivi di una prognosi favorevole all'imputato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere relat [OSCURATO:PERSONA] (.3o JJLd A ti [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR3A SECONDA SEZIONE
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