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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 40198/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I9de/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di MOLE' ROCCO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di MOLE' ROCCO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Catanzaro, cha ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 4 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai seguenti reati commessi il 19 maggio 2019 aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen., perché realizzati al fine di agevolare e rafforzare la rete di alleanze costituita dall'associazione di tipo mafioso di riferimento e con la c.d. modalità mafiosa: - capo a: tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56, 575, e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., perché, con l'ausilio di terze persone, aveva con premeditazione compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della parte offesa, mediante l'utilizzo di tre armi in orario notturno; - capo b: detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, marca Beretta, un fucile calibro 12 e una pistola mitragliatrice; capo d: ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato (o, comunque, ricevuto) un'autovettura, marca Fiat, modello Uno, intestata ad [OSCURATO:PERSONA], provento di un furto realizzato a Riace tra e il 2 maggio 2019.

Il Tribunale ha premesso che, anche in forza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato possibile comprendere che il tentato omicidio di Signoretta, soggetto contiguo all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mancuso, era da riferire alla vendetta realizzata dalla diversa e antagonista associazione di tipo mafioso della famiglia Campisi per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato di [OSCURATO:PERSONA]).

Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto provata la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] soprattutto in forza delle risultanze di cui alle captazioni ambientali realizzate il 16 maggio e il 23 ottobre 2019.

Dalla prima intercettazione era stato possibile ricostruire i movimenti dell'autovettura nella quale avevano viaggiato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali pochi giorni prima dell'agguato si erano recati per un sopralluogo in prossimità dell'abitazione di Signoretta; in particolare, il giudice di merito ha evidenziato che Campisi aveva indicato a [OSCURATO:PERSONA] la casa della vittima, dicendo la seguente frase: «la casa quella è!», proprio nel momento in cui il sistema di localizzazione satellitare aveva registrato il transito della citata autovettura in corrispondenza dell'abitazione di Signoretta.

Tale autovettura, inoltre, era giunta nel luogo in cui dopo il tentato omicidio era stata rinvenuta l'autovettura, con all'interno le armi utilizzate per l'azione delinquenziale, alla quale successivamente era stato appiccato il fuoco.

Dalla lettura delle trascrizioni di cui alla conversazione avvenuta il 23 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e terzi soggetti, poi, era stata confermata la circostanza relativa al fatto che il primo aveva saputo il luogo esatto dell'abitazione di Signoretta.

Il Tribunale, infine, ha evidenziato che tali circostanze erano state confermate dal fatto che la microspia collocata nell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso lasciata presso la fattoria del nonno paterno, non aveva registrato alcuna presenza proprio nell'orario in cui era stata posta in essere l'azione delinquenziale.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99, 110, 56, 61, primo comma, nn. 5 e 11, 81, secondo comma, 575, 577, primo comma, nn. 3 e 4, e 416 bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione illogica, avrebbe affermato in maniera apodittica che Molè aveva prima preso parte a un sopralluogo presso la casa della vittima e poi aveva partecipato al tentato omicidio della stessa.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che non vi era alcun collegamento tra le conversazioni captate il 16 maggio e il 23 ottobre 2019 e che, in ogni caso, il giudice di merito non avrebbe potuto affermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'ubicazione dell'abitazione di Signoretta solo in forza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pronunciato la seguente frase: «la casa e tutto», anche considerando che, dalla lettura dello stesso provvedimento impugnato, si evinceva che le parti erano venute a conoscenza dell'esatta collocazione della "stanzetta" solo dopo che era avvenuto l'agguato e che, dall'analisi dei dati GPS e delle riprese della videosorveglianza, si evinceva che l'autovettura, dove si trovavano gli indagati, non si era fermata né davanti all'abitazione di Signoretta né nel luogo nel quale le Forze dell'ordine l'avevano poi rinvenuta con le armi nell'abitacolo.

Inoltre, sempre dalla lettura del provvedimento impugnato, si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere un consiglio a [OSCURATO:PERSONA], circostanza incompatibile con le conclusioni offerte dal Tribunale.

In ultima analisi, nel ricorso si evidenzia che la circostanza ; relativa al fatto che non si fosse udita alcuna voce presso la fattoria nella quale era rimasta l'autovettura nella quale vi era la microspia, non poteva essere considerato elemento utile a provare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo del tentato delitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso contestati.

Il Tribunale, dopo aver correttamente inquadrato i reati nell'ambito della vendetta della famiglia Campisi ai danni della famiglia Mancuso, in modo ineccepibile ha evidenziato che, dall'analisi delle coordinate GPS rilevate e dalle intercettazioni ambientali poste in essere il 16 maggio e il 23 ottobre 2019, era possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] si era recato insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione della vittima per un sopralluogo e, successivamente, nel luogo dove venne trovata l'autovettura che venne poi incendiata e al cui interno vennero ritrovate le armi utilizzate per il tentato omicidio.

Tali circostanze avevano trovato conferma nella visione delle riprese del sistema di videosorveglianza di una ditta situata nei pressi dell'abitazione della vittima, che aveva inquadrato, negli orari in cui era stata captata la conversazione tra i due indagati, la [OSCURATO:PERSONA] in uso agli stessi effettuare il percorso per come effettivamente emerso dal dialogo captato.

Il Tribunale, pertanto, fornendo sul punto una motivazione chiara e coerente con gli esiti delle indagini, ha correttamente rigettato il riesame, confermando il provvedimento impugnato.

Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. Stante lo stato di detenzione di Molè, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I9de/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di MOLE' ROCCO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di MOLE' ROCCO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Catanzaro, cha ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 4 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai seguenti reati commessi il 19 maggio 2019 aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen., perché realizzati al fine di agevolare e rafforzare la rete di alleanze costituita dall'associazione di tipo mafioso di riferimento e con la c.d. modalità mafiosa: - capo a: tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56, 575, e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., perché, con l'ausilio di terze persone, aveva con premeditazione compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della parte offesa, mediante l'utilizzo di tre armi in orario notturno; - capo b: detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, marca Beretta, un fucile calibro 12 e una pistola mitragliatrice; capo d: ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato (o, comunque, ricevuto) un'autovettura, marca Fiat, modello Uno, intestata ad [OSCURATO:PERSONA], provento di un furto realizzato a Riace tra e il 2 maggio 2019. Il Tribunale ha premesso che, anche in forza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato possibile comprendere che il tentato omicidio di Signoretta, soggetto contiguo all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mancuso, era da riferire alla vendetta realizzata dalla diversa e antagonista associazione di tipo mafioso della famiglia Campisi per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato di [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto provata la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] soprattutto in forza delle risultanze di cui alle captazioni ambientali realizzate il 16 maggio e il 23 ottobre 2019. Dalla prima intercettazione era stato possibile ricostruire i movimenti dell'autovettura nella quale avevano viaggiato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali pochi giorni prima dell'agguato si erano recati per un sopralluogo in prossimità dell'abitazione di Signoretta; in particolare, il giudice di merito ha evidenziato che Campisi aveva indicato a [OSCURATO:PERSONA] la casa della vittima, dicendo la seguente frase: «la casa quella è!», proprio nel momento in cui il sistema di localizzazione satellitare aveva registrato il transito della citata autovettura in corrispondenza dell'abitazione di Signoretta. Tale autovettura, inoltre, era giunta nel luogo in cui dopo il tentato omicidio era stata rinvenuta l'autovettura, con all'interno le armi utilizzate per l'azione delinquenziale, alla quale successivamente era stato appiccato il fuoco. Dalla lettura delle trascrizioni di cui alla conversazione avvenuta il 23 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e terzi soggetti, poi, era stata confermata la circostanza relativa al fatto che il primo aveva saputo il luogo esatto dell'abitazione di Signoretta. Il Tribunale, infine, ha evidenziato che tali circostanze erano state confermate dal fatto che la microspia collocata nell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso lasciata presso la fattoria del nonno paterno, non aveva registrato alcuna presenza proprio nell'orario in cui era stata posta in essere l'azione delinquenziale. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99, 110, 56, 61, primo comma, nn. 5 e 11, 81, secondo comma, 575, 577, primo comma, nn. 3 e 4, e 416 bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione illogica, avrebbe affermato in maniera apodittica che Molè aveva prima preso parte a un sopralluogo presso la casa della vittima e poi aveva partecipato al tentato omicidio della stessa. In particolare, nel ricorso si evidenzia che non vi era alcun collegamento tra le conversazioni captate il 16 maggio e il 23 ottobre 2019 e che, in ogni caso, il giudice di merito non avrebbe potuto affermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'ubicazione dell'abitazione di Signoretta solo in forza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pronunciato la seguente frase: «la casa e tutto», anche considerando che, dalla lettura dello stesso provvedimento impugnato, si evinceva che le parti erano venute a conoscenza dell'esatta collocazione della "stanzetta" solo dopo che era avvenuto l'agguato e che, dall'analisi dei dati GPS e delle riprese della videosorveglianza, si evinceva che l'autovettura, dove si trovavano gli indagati, non si era fermata né davanti all'abitazione di Signoretta né nel luogo nel quale le Forze dell'ordine l'avevano poi rinvenuta con le armi nell'abitacolo. Inoltre, sempre dalla lettura del provvedimento impugnato, si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere un consiglio a [OSCURATO:PERSONA], circostanza incompatibile con le conclusioni offerte dal Tribunale. In ultima analisi, nel ricorso si evidenzia che la circostanza ; relativa al fatto che non si fosse udita alcuna voce presso la fattoria nella quale era rimasta l'autovettura nella quale vi era la microspia, non poteva essere considerato elemento utile a provare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo del tentato delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso contestati. Il Tribunale, dopo aver correttamente inquadrato i reati nell'ambito della vendetta della famiglia Campisi ai danni della famiglia Mancuso, in modo ineccepibile ha evidenziato che, dall'analisi delle coordinate GPS rilevate e dalle intercettazioni ambientali poste in essere il 16 maggio e il 23 ottobre 2019, era possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] si era recato insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione della vittima per un sopralluogo e, successivamente, nel luogo dove venne trovata l'autovettura che venne poi incendiata e al cui interno vennero ritrovate le armi utilizzate per il tentato omicidio. Tali circostanze avevano trovato conferma nella visione delle riprese del sistema di videosorveglianza di una ditta situata nei pressi dell'abitazione della vittima, che aveva inquadrato, negli orari in cui era stata captata la conversazione tra i due indagati, la [OSCURATO:PERSONA] in uso agli stessi effettuare il percorso per come effettivamente emerso dal dialogo captato. Il Tribunale, pertanto, fornendo sul punto una motivazione chiara e coerente con gli esiti delle indagini, ha correttamente rigettato il riesame, confermando il provvedimento impugnato. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Molè, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla ca