CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 14245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Napoli del 29/10/2025 con il quale veniva disposto il divieto di accesso negli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici della questura di Sorrento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle competizioni sportive in cui gioca il Napoli. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattro motivi, 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. 4. Si osserva che il suddetto ricorso, inerente il procedimento recante n.g.r. 40894 del 2025, ha ad oggetto l' ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli 1del 05/11/2025, di convalida del medesimo provvedimento del Questore di Napoli del 29/10/2025 già impugnata con ricorso presentato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto nel procedimento n.g.r. 39689 del 2025, assegnato alla Terza Sezione penale, già spt6 trattato e deciso all'udienza del 20 febbraio 2026, con provvedimento di annullamento senza rinvio. Il ricorso, pertanto, non è suscettibile di ulteriore esame. Deve, infatti, rilevarsi che il medesimo provvedimento non è più impugnabile a seguito della definizione del ricorso anteriormente proposto dallo stesso soggetto. Ne consegue che difetta un interesse attuale e concreto alla decisione, non potendo l'ordinamento consentire una duplicazione del sindacato giurisdizionale sul medesimo atto. 5.Pertanto questa Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere, atteso che la questione è già stata definitivamente esaminata, con conseguente consumazione del potere di impugnazione. P.Q.M