CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 35792/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Briatico avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 10/01/2023, con cui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di estorsione e violenza privata pluriaggravati, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Muggeri tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 629, comma secondo, 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva indebitamente riprodotto gli argomenti dell'ordinanza genetica senza articolare una propria valutazione e senza confrontarsi con le censure del ricorrente. Relativamente al capo n, avente ad oggetto estorsione pluriaggravata di tipo contrattuale nei confronti del direttore della struttura TUI [OSCURATO:PERSONA] di Pizzo, in relazione all'assunzione di Muggeri e di Prostamo come guardiani, rileva il ricorrente che l'assunzione era da ricollegarsi alla clausola contrattuale pattuita nel contratto di locazione di azienda, stipulato tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la società TTHI, avente ad oggetto l'assunzione di un numero determinato di persone già alle dipendenze della società concedente. Non figurando il direttore [OSCURATO:PERSONA] tra le parti contraenti era preclusa la configurabilità dell'ipotizzata estorsione, fermo restando che il predetto aveva escluso una violazione della propria autonomia negoziale. Inoltre, volendo valorizzare gli esiti delle intercettazioni, Muggeri non figurava come promotore di minacce all'indirizzo della persona offesa. Né avrebbero potuto considerarsi latori di minacce [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che in separato procedimento il Tribunale aveva escluso a carico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] l'incolpazione provvisoria in esame. Le sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di inquadrare la prospettazione di un male ingiusto ai fini della configurazione dell'estorsione. E neppure avrebbe potuto apprezzarsi il profilo della deminutio posto che non vi erano elementi per affermare che la controprestazione corrispondesse o meno a quanto la persona offesa avrebbe potuto indifferentemente conseguire da chiunque altro. Ed ancora il Tribunale aveva omesso di motivare sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non risultando contestata l'esistenza di un sodalizio di 'ndrangheta operante in Briatico. Relativamente al reato di cui al capo 31), segnala il ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente valutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], essendo sul punto configurabile un travisamento. Il Tribunale aveva riportato solo una parte del dichiarato, quando la parte restante era idonea a disarticolare il ragionamento, in quanto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato coinvolto quale intermediario per porre rimedio ad una controversia tra Muggeri e Prostamo da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro.Se le minacce fossero state indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA], anche quest'ultimo avrebbe dovuto risponderne. Inoltre, il generico riferimento a minacce verbali non consentiva di apprezzarne la consistenza, tanto che i servizi di transfert e facchinaggio erano stati affidati a soggetti terzi e solo dopo rimostranze di clienti era stato deciso di affidare parte del servizio alla ditta di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso il Tribunale aveva inoltre omesso di dar conto dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. Sotto diverso profilo il ricorrente segnala che il contratto di affitto di azienda prevedeva l'impiego di quota parte del personale preesistente, anche nella posizione del ricorrente. Si trattava dunque di posizione giuridicamente tutelabile, con la conseguenza che sarebbe stato semmai configurabile il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. con riferimento al capo K1). Il Tribunale aveva ravvisato il nesso teleologico del reato di violenza privata con la precedente ipotesi estorsiva sulla base di una lettura apodittica del compendio probatorio, posto che la pretesa del ricorrente era volta ad un confronto con [OSCURATO:PERSONA] e che all'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] la questione era stata già risolta, in assenza di una pretesa avanzata nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso. Il Tribunale si era basato su valutazioni assertive e aveva dato per sussistente un'organizzazione mafiosa storica, ma mancava a monte la contestazione di una consorteria operante in Briatico, facendosi per il resto generico riferimento alle modalità della condotta e ad un contesto di infiltrazioni mafiose, senza l'individuazione di elementi indiziari utilizzabili in tale direzione e senza che emergano contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA] tali da consentire la valutazione del linguaggio usato. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Era stato fatto riferimento ad un contesto mafioso, quando le condotte erano riferibili ad una questione di lavoro. Era irrilevante il riferimento alla percentuale versata alla criminalità organizzata, desumibile dalle intercettazioni, a fronte della documentazione prodotta, che dimostrava la causale di una commissione corrisposta alla struttura turistica di Pizzo.[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento ad un ausilio fornito dal ricorrente ad una consorteria mafiosa. Gli addebiti risultano temporalmente circoscritti al 2019 senza essere stati preceduti da programmazione criminosa o seguiti da altre azioni delittuose, solo assertivamente essendo stato valorizzato il rapporto parentale del ricorrente con il vertice del sodalizio mafioso di Briatico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Premesso che la deduzione relativa alla mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate è generica, salva la sua declinazione correlata alle singole contestazioni, deve rilevarsi che con riguardo al capo Il) le censure sono infondate e in parte inammissibili. 2.1. Il Tribunale ha dato conto del contesto, nel quale si è sviluppata la vicenda, contrassegnata dalle forti pressioni esercitate, direttamente e indirettamente, da Muggeri e Prostamo, volte all'ottenimento di un rapporto di lavoro quali guardiani presso la struttura turistica: non rilevano solo i colloqui, peraltro fortemente significativi, intercorsi tra i predetti e [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelli coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], cui il predetto aveva fatto riferimento, parlando con [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Da tale compendio indiziario è stato tratto non illogicamente il convincimento che nel quadro di equilibri determinati dalla incombente minaccia mafiosa, si fosse fatto luogo all'assunzione dei predetti, onde scongiurare il rischio di reazioni violente, evocate anche da Prostamo e Muggeri, che avevano tenuto un contegno minaccioso e prospettato di agire «alla calabrese». 2.2. E' stato difensivamente segnalato che l'assunzione era avvenuta in attuazione di un accordo stipulato in sede di affitto di azienda, con cui si prevedeva la conferma di sei unità lavorative, ma, al di là del fatto che tale accordo fosse stato inteso dagli [OSCURATO:PERSONA], proprietari della struttura, come condizione necessaria per soddisfare le pretese delle cosche, è determinante la circostanza che non fossero previsti i nominativi, i quali avrebbero dovuto discendere da precise scelte dei nuovi gestori, in particolare del direttore [OSCURATO:PERSONA], che si era trovato a fronteggiare le pressioni esercitate da Muggeri e Prostamo. E' dunque corretto l'assunto del Tribunale secondo cui è ravvisabile la gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di estorsione pluriaggravata, in quanto Muggeri non era titolare di una posizione soggettiva implicante di necessità la sua specifica assunzione, mentre le pressioni esercitate, per come veicolate ( direttamente o indirettamente dai due soggetti interessati, erano valse a condizionare, anche se non ad annullare (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512), la libertà di determinazione della persona offesa, orientandone le scelte: deve infatti richiamarsi il principio per cui «nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno» (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998). Non potrebbe assumere rilievo la circostanza che in sede di riesame fosse stata annullata l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia perché comunque è poi intervenuto annullamento di tale ordinanza in sede di legittimità, sia perché il messaggio minatorio era stato concretamente veicolato in forma sia diretta che indiretta, tramite altri interlocutori, come [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Va ancora rimarcata la genericità della contestazione riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. a fronte di quanto rilevato dal Tribunale circa la stretta relazione di Prostamo e Muggeri con gli Accorinti di Briatico, nel quadro della consorteria facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cioè le strutture di 'ndrangheta, emerse nell'ambito di plurimi procedimenti, che esercitavano l'influenza in concreto temuta dai protagonisti della vicenda. 3. Relativamente al capo 31) le doglianze sono parimenti infondate. 3.1. Va invero rimarcato come l'assunto difensivo, incentrato sul travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non si correli all'intero compendio indiziario, avendo il Tribunale fatto riferimento sia all'atteggiamento aggressivo tenuto da Muggeri e Prostamo, interessati al servizio facchinaggio e transfert, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia alle minacce direttamente rivolte dai predetti a [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il servizio richiesto, non potendosi reputare inconsistenti e irrilevanti le dichiarazioni rese dal predetto in data 1/5/2019. Va al contrario rimarcato come, al di là del fatto che il servizio era stato originariamente affidato a terzi, nondimeno, a detta di [OSCURATO:PERSONA], Muggeri e Prostamo avessero comunque potuto gestire qualche servizio di taxi, salvo ottenere di seguito l'affidamento del servizio di transfert, in conseguenza di lamentele di alcuni clienti. 3.2. In tale quadro correttamente il Tribunale ha ritenuto configurabile la contestata estorsione aggravata, avendo dato conto del persistente contesto aggressivo e minaccioso, nel quale si era sviluppata la vicenda, connotata dal progressivo soddisfacimento delle pretese di Muggeri e Prostamo, a fronte di un forte condizionamento della facoltà di scelta spettante alla persona offesa. Vanno richiamati i rilievi già formulati in ordine all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. 4. Manifestamente infondata risulta la deduzione formulata con riguardo ad entrambe le contestazioni, correlata alla legittimità della pretesa, tale da rendere semmai configurabile il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. Posto che il rilievo non è specificamente conferente rispetto al capo il), con riguardo invece al capo Il) deve sottolinearsi che, per quanto fosse previsto l'assorbimento di quota parte del personale in relazione a determinate mansioni, non è stato specificamente dedotto che tutti i soggetti che svolgevano quelle mansioni fossero stati riassunti, dovendosi dunque ribadire la concreta incidenza delle pressioni, tali da indirizzare la concreta scelta operata. 5. Con riguardo al capo K1) non sono state formulate doglianze in merito alla ritenuta gravità indiziaria, ma solo in relazione all'aggravante del nesso teleologico rispetto all'estorsione di cui al capo 31): si tratta di deduzione inammissibile per difetto di interesse in questa sede, trattandosi di mera aggravante, non incidente sui limiti edittali, sui termini di custodia, sulle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 cod. pen. (si rinvia, fra l'altro, a Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 27508; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Senatore, Rv. 264526). 6. Generico e manifestamente infondato è il motivo riguardante l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. Le condotte sono contestate in concorso tra Muggeri e Prostamo e le interlocuzioni rilevanti devono coerentemente ritenersi comuni nelle modalità e negli intendimenti, fermo restando che l'aggravante, di natura oggettiva, si applica al concorrente anche se la stessa sia per colpa ignorata (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602). Peraltro, il Tribunale ha fatto riferimento alla notoria esistenza della consorteria di 'ndrangheta degli Accorinti, gravitante nell'orbita di [OSCURATO:PERSONA], e segnalato come la vicinanza dei due protagonisti a quella consorteria fosse conosciuta e temuta dagli [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato del rapporto con gli Accorinti, per come appreso da [OSCURATO:PERSONA]. In tale quadro assume rilievo il fatto che Prostamo e Muggeri avessero prospettato di voler risolvere la questione «alla calabrese» e avessero inoltre sottolineato, secondo quanto ricostruito dal Tribunale alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che «le regole in Calabria vanno rispettate». Una siffatta evocazione di determinate regole, in un contesto pesantemente infarcito di note connessioni mafiose, ulteriormente qualificato dalla prospettazione di conseguenze dannose nei confronti dei vari interlocutori, era certamente tale da rafforzare, secondo la corretta analisi contenuta nel provvedimento impugnato, la forza intimidativa della condotta e da integrare dunque gli estremi della contestata aggravante, dovendosi a tal fine richiamare il consolidato principio per cui ricorre il metodo mafioso allorché l'azione sia «funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), essendo stato inoltre significativamente rilevato che è ravvisabile l'aggravante se «le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). A fronte di ciò è irrilevante la mancanza di una contestazione specificamente incentrata su un'organizzazione mafiosa di Briatico, essendo stato dato conto per il resto del tipo di interlocuzioni riferibili direttamente o indirettamente a Muggeri, d'intesa con Prostamo, tali da veicolare l'incombente presenza mafiosa anche a [OSCURATO:PERSONA]. 7. Generico e comunque manifestamente infondato è l'ultimo motivo, relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha primariamente valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fronte della quale non sono stati prospettati elementi specificamente idonei a superarne la valenza, neppure il tempo trascorso potendo reputarsi tale da assumere nel caso in esame rilievo così significativo da porsi come elemento di per sé idoneo ad elidere o almeno ad attenuare il pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha, per contro, rimarcato come fosse rilevante l'inserimento nelle dinamiche della consorteria mafiosa, suffragate anche da un rapporto di parentela, e dalle risultanze di una conversazione da cui era stato non illogicamente desunto il versamento di una percentuale alla criminalità organizzata, dato contrastato con il richiamo di documentazione prodotta, da cui dovrebbe desumersi il versamento di commissioni alla struttura turistica di Pizzo, senza che peraltro possa dirsi concretamente attestata la medesimezza dei versamenti in rapporto a quanto risultante dalla conversazione intercettata. Per il resto sono formulati apodittici rilievi, inidonei a vulnerare la motivazione, dando conto dell'insussistenza delle esigenze cautelari o della loro concreta attenuazione, tale da rendere possibili misure meno afflittive. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Riget