Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 28806/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 18468 / 20 1 7 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Aureliana n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 549 / 29/17 , depositat a in data 24/1/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) contestò ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (l’allora agente della riscossione)la pendenza del carico di ruolo esattoriale relativo a sei cartelle di pagamento dettagliatamente indicate in ricorso, asseritamente mai notificate e prescritte.

La C.T.P. di Napoli rigettò il ricorso.

Proposto appello dinanzi alla C.T.R., il giudice d’appello lo accolse in parte ed annullò quattro delle sei cartelle impugnate.

Ritenne che le restanti due erano state correttamente notificate al contribuente.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], subentrata ex legeall’originario agente della riscossione. r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 124 c.p.c., 2714, 2719, 2724, 2725 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duole che la C.T.R. ha affermato la regolarità delle notifiche sulla base di produzione documentale avvenuta in fotocopia, mentre l’originale dell’avviso di ricevimento sarebbe l’unico atto idoneo a provare la notificazione quando vi sia contestazione della conformità delle copie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 –Art. 149 c.p.c. – Art. 3 legge n. 890 del 1982 – Art. 2953 c.c. sull’intervenuta prescrizione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che della prima delle due cartelle ancora in contestazione nel presente giudizio sarebbe stata documentata la notifica mediante produzione documentale in fotocopia la cui conformità all’originale era stata disconosciuta già nel corso del primo grado.

Con riferimento alla seconda delle due cartelle ancora in contestazione nel presente giudizio, il giudice di appello ne avrebbe ritenuto valida la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., documentata in fotocopia, senza tenere conto della mancanza della raccomandata informativa, obbligatoria ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

La non conformità delle fotocopie rispetto agli originali delle notifiche era stata dedotta dal contribuente sin dal primo grado ed era stata, poi, devoluta ritualmente in appello.

Le due cartelle di pagamento, inoltre, si riferirebbero a crediti prescritti (il contribuente qualifica la prescrizione come quinquennalein relazione all’Irpef dell’anno 2002/2003), ricordando che quando non vi è prova dell’invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.per i casi di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento non può nemmeno dirsi perfezionato. r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e, pertanto, possono essere esaminati e decisi congiuntamente.

Essi sono inammissibiliper difetto di specificità e di autosufficienza.

Si è anche recentemente ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione e delmomento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., sez. 5, n. 777 del 15/01/2019, Rv. 652190 -01).

Ne consegue che il contribuente, ai fini dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, avrebbe dovuto quantomeno indicare e localizzarein ricorso i documenti relativi al procedimento notificatorio delle due cartelle di pagamento ancora sub iudice, affinché la Corte potesse valutarne in primo luogo la natura di originali o di fotocopie soggette al disconoscimento diconformità.

Infine, non avendo il contribuente tempestivamente impugnato le due cartelle di pagamento di cui qui ancora si discute, non può farsi valere la prescrizione o, rectius , la decadenza verificatasi prima della notificazione delle cartelle di pagamento medesime.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo. r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore d ell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilaquattrocentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 18468 / 20 1 7 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Aureliana n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 549 / 29/17 , depositat a in data 24/1/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) contestò ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (l’allora agente della riscossione)la pendenza del carico di ruolo esattoriale relativo a sei cartelle di pagamento dettagliatamente indicate in ricorso, asseritamente mai notificate e prescritte. La C.T.P. di Napoli rigettò il ricorso. Proposto appello dinanzi alla C.T.R., il giudice d’appello lo accolse in parte ed annullò quattro delle sei cartelle impugnate. Ritenne che le restanti due erano state correttamente notificate al contribuente. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], subentrata ex legeall’originario agente della riscossione. r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 124 c.p.c., 2714, 2719, 2724, 2725 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duole che la C.T.R. ha affermato la regolarità delle notifiche sulla base di produzione documentale avvenuta in fotocopia, mentre l’originale dell’avviso di ricevimento sarebbe l’unico atto idoneo a provare la notificazione quando vi sia contestazione della conformità delle copie. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 –Art. 149 c.p.c. – Art. 3 legge n. 890 del 1982 – Art. 2953 c.c. sull’intervenuta prescrizione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che della prima delle due cartelle ancora in contestazione nel presente giudizio sarebbe stata documentata la notifica mediante produzione documentale in fotocopia la cui conformità all’originale era stata disconosciuta già nel corso del primo grado. Con riferimento alla seconda delle due cartelle ancora in contestazione nel presente giudizio, il giudice di appello ne avrebbe ritenuto valida la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., documentata in fotocopia, senza tenere conto della mancanza della raccomandata informativa, obbligatoria ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa del destinatario. La non conformità delle fotocopie rispetto agli originali delle notifiche era stata dedotta dal contribuente sin dal primo grado ed era stata, poi, devoluta ritualmente in appello. Le due cartelle di pagamento, inoltre, si riferirebbero a crediti prescritti (il contribuente qualifica la prescrizione come quinquennalein relazione all’Irpef dell’anno 2002/2003), ricordando che quando non vi è prova dell’invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.per i casi di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento non può nemmeno dirsi perfezionato. r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e, pertanto, possono essere esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono inammissibiliper difetto di specificità e di autosufficienza. Si è anche recentemente ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione e delmomento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., sez. 5, n. 777 del 15/01/2019, Rv. 652190 -01). Ne consegue che il contribuente, ai fini dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, avrebbe dovuto quantomeno indicare e localizzarein ricorso i documenti relativi al procedimento notificatorio delle due cartelle di pagamento ancora sub iudice, affinché la Corte potesse valutarne in primo luogo la natura di originali o di fotocopie soggette al disconoscimento diconformità. Infine, non avendo il contribuente tempestivamente impugnato le due cartelle di pagamento di cui qui ancora si discute, non può farsi valere la prescrizione o, rectius , la decadenza verificatasi prima della notificazione delle cartelle di pagamento medesime. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo. r.g. n. 18468/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore d ell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilaquattrocentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 28806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris