Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 21 ottobre 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:919
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0583_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 ottobre 2021 –
EuroChem [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑583/20) (
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«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/ CE – Articolo 273 – Lotta contro le frodi – Obbligo di dichiarazione relativa al trasporto di merci – Sistema di controllo elettronico del trasporto merci su strada – Regime sanzionatorio applicabile ai contribuenti a rischio – Proporzionalità»
1.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obblighi ritenuti necessari per garantire la corretta riscossione dell’IVA e per prevenire le frodi – Sanzioni in caso di inosservanza delle condizioni formali relative all’esercizio del diritto a detrazione – Modalità di determinazione dell’importo della sanzione – Principio di proporzionalità – Regime sanzionatorio applicabile ai contribuenti a rischio – Importo fisso della sanzione che non consente l’individualizzazione della sanzione – Inammissibilità
(Direttiva 2006/112 del Consiglio, art. 273)
(v. punti 21‑24, 29 e dispositivo)
2.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non espone i motivi che giustificano il rinvio alla Corte – Irricevibilità manifesta
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
(v. punti 32‑35, 41, 42)
[OSCURATO:PERSONA] 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che infligge a un soggetto passivo qualificato come «contribuente a rischio», ai sensi del diritto nazionale, un’ammenda per sanzionare irregolarità commesse nelle dichiarazioni di invio di merci, il cui ammontare non può mai essere inferiore al 30% sul 40% del valore delle merci.
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GU C 28 del 25.1.2021
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