CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37462/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/7/2020 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minister.° in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie gravi commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in ambiente carcerario, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha ritenuto la già riconosciuta attenuante della provocazione equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2) c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando otto motivi. 2.1 Con il primo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento disciplinare e di quelle rilasciate dal medesimo ex art. 350 c.p.p. il 4 luglio 2016, nonché la mancata risposta da parte della Corte territoriale sulle eccezioni sollevate in proposito dalla difesa ed il travisamento delle dichiarazioni spontanee rese in sede processuale. 2.2 Con il secondo lamenta il travisamento del compendio probatorio di riferimento in merito all'individuazione nella condotta addebitabile all'imputato della causa che avrebbe determinato l'evento lesivo. In tal senso il ricorrente evidenzia come dalle risultanze processuali emerga come, nel medesimo contesto temporale, vi furono almeno altre due autonome azioni violente nei confronti della persona offesa, ingiustificatamente non considerate dalla Corte territoriale. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione in merito all'affermata attendibilità del teste Monaco. In proposito il ricorrente si duole della mancata confutazione delle obiezioni svolte con il gravame di merito con riguardo alla diversa versione dei fatti fornita dal teste agli agenti di polizia penitenziaria e riportata nelle relazioni di servizio di questi ultimi, nonché alla stessa possibilità che il Monaco sia stato effettivamente testimone oculare dell'evento lesivo. 2.4 Con il quarto motivo viene eccepita l'inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p. delle dichiarazioni del teste Biyad, nella parte in cui questi ha riportato quanto asseritamente riferitogli de relato dalla persona offesa in merito all'identità dell'autore della lesione all'occhio, narrazione che però sarebbe in contrasto con quanto affermato dallo stesso Makroum - di cui la Corte illegittimamente, dunque, avrebbe negato l'audizione - nella sua denunzia e riferito alla polizia penitenziaria nell'immediatezza dei fatti. E con il quinto motivo, proprio in merito alla mancata valutazione complessiva del narrato della persona offesa, il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio e l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p., laddove questo impone l'accertamento dell'effettivo nesso di causalità tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento. Sul punto, con il successivo sesto motivo, il ricorrente lamenta altresì l'omessa individuazione da parte della Corte di quale sia stata tra le condotte indistintamente contestate nel capo d'imputazione all'Avella e ad altri due detenuti quella che ha effettivamente causato la lesione all'occhio del Makrounn, posto che le stesse devono ritenersi alternative quanto alla produzione dell'evento, posto che la sentenza non avrebbe descritto una ipotesi di concorso di persone, "bensì una unica condotta causalmente efficace".2.5 Con il settimo motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in merito alla revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di mera equivalenza, mentre con l'ottavo il difetto di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è in realtà manifestamente infondato. La Corte territoriale ha espressamente specificato di non aver utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito della procedura disciplinare, mentre nemmeno ha menzionato quelle asseritamente rese dallo stesso ex art. 350 c.p.p. il 4 luglio 2016, né, del resto, il ricorrente ha saputo indicare in che termini tale compendio dichiarativo sarebbe stato invece stato posto a fondamento della decisione impugnata. Non di meno i giudici del merito non hanno travisato il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese invece dell'Avella nel giudizio d'appello - le uniche alle quali effettivamente la sentenza ha fatto riferimento per giustificare le proprie conclusioni - avendo precisato i limiti entro i quali può ritenersi che il medesimo abbia ammesso l'addebito. 3. Il secondo, il quinto ed il sesto motivo sono parimenti inammissibili. Va premesso che comune denominatore delle doglianze articolate con i suddetti motivi (così come con il terzo ed il quarto) è costituito dalla confutazione dell'affermazione per cui la più grave delle lesioni riportate dalla vittima (quella integrante l'aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2 c.p.) sarebbe stata determinata dall'impatto di una saponetta lanciata dall'Avella, talchè deve ritenersi che il ricorso non abbia inteso contestare che egli abbia in ogni caso cagionato delle lesioni al Makroum percuotendolo con un bastone ed a mani nude, come pure imputatogli e come del resto dallo stesso ammesso nel corso delle sue dichiarazioni spontanee. Ciò premesso e contrariamente a quanto eccepito, deve osservarsi che la Corte ha specificamente considerato le plurime violente aggressioni subite nell'arco della giornata del 3 luglio 2016 dalla persona offesa anche per mano di altri detenuti ed ha però esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di ricondurre proprio alla condotta dell'imputato l'evento lesivo più grave. In tal senso, infatti, la sentenza ha registrato la convergenza tra l'ammissione dell'imputato di aver lanciato una saponetta - seppure questi abbia precisato di dubitare che la stessa fosse andata a segno - e la dichiarazione del teste Biyad di aver rinvenuto nella cella immediatamente dopo il ferimento del Makroum proprio una saponetta insanguinata ed alla quale "mancava un angolo". 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. In proposito è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, c.p.p. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lamonaca, Rv. 278371). Nel caso di specie non risulta che l'imputato avesse subordinato l'accesso al rito all'audizione della fonte del Biyad, talchè legittimamente la Corte ha fatto riferimento alle sue dichiarazioni de relato ed altrettanto legittimamente ha rigettato la richiesta di procedere all'audizione nel giudizio d'appello della persona offesa (rigetto che peraltro la sentenza ha argomentato con motivazione nemmeno considerata dal ricorrente). Infondate sono invece le doglianze svolte con il terzo motivo in merito all'attendibilità del teste Monaco. Il fatto che la Corte non abbia specificamente confutato tutte le obiezioni sollevate in proposito con il gravame di merito non è infatti dirimente per la tenuta del discorso giustificativo della sentenza, posto che i giudici dell'appello hanno comunque motivato sulle ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dallo stesso, evidenziando altresì come il suo narrato trovi riscontro nelle altre risultanze probatorie acquisite. Non di meno il ricorrente non evidenzia le ragioni per cui l'eventuale elisione del contributo probatorio offerto dal teste comprometterebbe la tenuta dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. 5. Manifestamente infondate o versate in fatto sono infine le censure svolte in merito alla conferma degli esiti del giudizio di bilanciamento ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti la Corte territoriale del tutto legittimamente ha valorizzato in entrambe i casi i numerosi precedenti penali dell'imputato, non essendo necessario a tal fine che in riferimento ai medesimi sia stata previamente contestata la recidiva. Altrettanto legittima è la valutazione dell'intrinseca gravità del fatto, ancorchè determinata dall'entità della lesione integrante l'aggravante posta in comparazione con la riconosciuta attenuante della provocazione. Tale gravità, infatti, è determinata non solo dalle modalità della condotta ovvero dall'intensità del dolo, ma anche dall'entità dell'evento causato, indipendentemente dal fatto che questa rilevi ai fini dell'integrazione di una autonoma aggravante del reato, posto che alla stessa sono comunque riconducibili fatti che presentano una diversa consistenza.