CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02665/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, all'omessa esclusione della recidiva e alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile sotto un duplice ordine di profili: è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione giuridicamente corretta, priva di cadute logiche, con la quale i ricorrenti evitano di misurarsi (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de