CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17627/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura il bilanciamento operato in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato, dopo aver dato atto dell'aumentata pericolosità sociale del ricorrente che giustificava l'inasprimento per la contestata recidiva, come non fosse consentito un diverso giudizio in quanto precluso ex art. 69, comma quarto, cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04