CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riqualificando il reato contestato in quello di tentato furto, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 3 ottobre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a denunciare violazione di legge in relazione al regime di procedibilità del reato di cui all'art. 624 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, cod. pen., ritenuto in sentenza come procedibile d'ufficio, è inammissibile per carenza di interesse, poiché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente, atteso che è presente in atti la querela presentata dal derubato, nella quale è stata espressamente formulata istanza di punizione; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è stato implicitamente rinunciato in appello, in quanto il ricorrente aveva proposto un motivo di appello inerente alla recidiva subordinato al motivo di appello concernente la riqualificazione giuridica del reato, il quale è stato accolto; - che il terzo motivo del ricorso dell'imputato, volto a denunciare la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si pone in contrasto con il dato normativo, atteso che la norma suddetta richiede, perché venga applicata, che l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non sia abituale e nel caso di specie, si evidenzia, invece, come la condotta dell'imputato presenti il carattere dell'abitualità, essendo egli gravato da reiterati precedenti specifici; - che il quarto motivo del ricorso dell'imputato, con cui denunzia la violazione di legge circa la determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, i quali hanno proceduto alla determinazione della pena adoperando il metodo diretto e hanno ben motivato in punto di entità della stessa (si vedano, pag. 2 e 3 del provvedimento impugnato);- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.