CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 46142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: VALENZA Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CONTE Matteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 22/06/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila, per ulteriore corso; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso conformemente al P.g..[OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza in data 22 giugno 2023, la Corte di appello di L'Aquila -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Pescara in data 6 settembre 2022- dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso detta sentenza, spedita a mezzo raccomandata in data 28 dicembre 2022, giacché riteneva applicabili alla fattispecie processuale le forme ed i modi previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 ter e quater, del codice di rito, novellato per effetto della entrata in vigore (30 dicembre 2022) del d.lgs. 150/2022 (impugnazione emessa in assenza dell'imputato, procura speciale rilasciata per l'atto di impugnazione ed elezione di domicilio presso il difensore). 1.1. Avverso tale provvedimento ricorrono per Cassazione gli imputati, a ministero del comune difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo di ricorso, l'error in procedendo di seguito sintetizzato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. alt, cod. proc. peri., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.2. inosservanza della legge processuale prevista a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, 581, comma 1 ter e quater, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito stimato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado emessa il 6 settembre 2022, con atto di impugnazione spedito, come in allora consentito dall'art. 583 comma 1, con raccomandata a.r. del 28 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, soggettivamente complesso, è ammissibile e fondato. 1.1. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nel testo dell'art. 581 cod. proc. pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater). Tali disposizioni -adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134- trovano applicazione, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022). 1.2. Orbene, il giudice della impugnazione, nell'effettuare il doveroso preliminare vaglio di ammissibilità (art. 601 cod. proc. pen.), non ha tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata era stata emessa in data 6 settembre 2022, certamente precedente la data di entrata in vigore della novella processuale.2. Consegue, ai .sensi di quanto dispone l'art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila, per il rituale giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.