CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12148/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza nonché la violazione del diritto di difesa, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generici profili di censura puntualmente vagliati e disattesi dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla mera riqualificazione in termini di artificio e raggiro costitutivo della truffa delle pressioni paventate alla vittima dall'imputato e sulla corretta ricostruzione dei fatti alla luce delle prove raccolte e, in particolare, delle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche in considerazione della totale inerzia dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ) rsvu • Al.