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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06613/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12889/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55 (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3108/2021depositata il 28/04/2021.

Rilevato che parte ricorrente, a seguito della comunicazione di proposta di definizione anticipata, non ha chiesto la decisione del giudizio;considerato che il giudizio deve, in conseguenza, dichiararsi estinto ex art. 391 c.p.c. ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo a favore della parte controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 07/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12889/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3108/2021depositata il 28/04/2021. Rilevato che parte ricorrente, a seguito della comunicazione di proposta di definizione anticipata, non ha chiesto la decisione del giudizio;considerato che il giudizio deve, in conseguenza, dichiararsi estinto ex art. 391 c.p.c. ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo a favore della parte controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 07/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]