CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoAntonio Uricchio, come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 283/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 21 gennaio2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha accolto parzialmenteNumero registro generale 24080/2019Numero sezionale 2346/2026Numero di raccolta generale 10364/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’appello di [OSCURATO:PERSONA] -nel senso di reputare prescritti icrediti portati da alcune cartelle di pagamento (numeri 0682005 0299245129000, 068 2007 0322531277000, 068 20070379495704000, 068 2004 035538763000) e le sanzioni e gliinteressi relativi ad altre (numeri 068 2006 0024496525000,068 2006 0223258246000, 068 2006 0275388079000, 0682007 0346404781000)- avverso la sentenza n. 6412/17 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, con la quale erastato rigettato il ricorso intentato dal contribuente avversoestratti di ruolo relativi a molteplici pendenze tributarie.2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorsoavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, contestando la fondatezzadelle avverse argomentazioni e richieste e proponendo, nelcontempo, ricorso incidentale, affidato a cinque motivi diimpugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’unico motivoaddotto a sostegno del ricorso principale, ha denunciato, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, inerente alla cartellaesattoriale numero 068 2004 0355387630, in relazione allaquale doveva reputarsi interrotto il termine prescrizionale,essendo ricompresa anch’essa tra quelle elencate nell’istanzadi rateizzazione presentata dal contribuente.Quest’ultimo, con i cinque motivi articolati a sostegno delricorso incidentale, ha prospettato: a) ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c. e 214 eNumero registro generale 24080/2019Numero sezionale 2346/2026Numero di raccolta generale 10364/2026Data pubblicazione 20/04/2026segg. c.p.c., per essere stata attribuita valenza probatoria alladocumentazione versata in atti -in fotocopia-dall’amministrazione finanziaria; b) ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c., in combinatodisposto con gli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, comma 1,d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 7 ed 8 legge n. 890del 1982, ed, ancora, del d.P.R. n. 68 del 2005 e dell’art. 30,comma 4, d.l. n. 78 del 2010, per essere stata reputatacorrettamente effettuata l’attività notificatoria delle cartelle dipagamento; c) ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per carenza dimotivazione; d) ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata o del procedimento,per non essere stati valutati adeguatamente i fatti ed idocumenti posti a fondamento delle domande sottoposteall’attenzione dell’autorità giudiziaria adita; e) ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per essere stataerroneamente valutata -con inadeguata motivazione sul punto-l’eccezione di prescrizione del diritto di credito di cui allecartelle di pagamento.2. L’esame dei motivi or ora riepilogati, tuttavia, è precluso -restando assorbito- dall’originaria inammissibilità del ricorsodel contribuente avverso gli estratti di ruolo.3. E’ stato affermato che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n.602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021,conv. dalla legge n. 215 del 2021, escludendo l’impugnabilitàdell’estratto di ruolo ed individuando, non di meno, specificiNumero registro generale 24080/2019Numero sezionale 2346/2026Numero di raccolta generale 10364/2026Data pubblicazione 20/04/2026casi in cui l’invalida notificazione della cartella esattorialeingeneri di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione aventenatura “dinamica”, che, in quanto tale, può assumere unadiversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino almomento della decisione.Tale disposizione, dunque, è destinata ad incidere sull’esitodel giudizio, applicandosi anche ai processi pendenti, nei qualilo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- onei gradi di merito, eventualmente attraverso iltempestivo ricorso all’istituto della rimessione in termini,applicabile anche al processo tributario, o nel giudizio dilegittimità, mediante il deposito di documentazione, ai sensidell’art. 372 c.p.c., o, comunque, fino all’udienza di discussioneo all’adunanza camerale o, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., sez. un., n. 26283/22,nonché, in ordine all’inammissibilità delle questioni dilegittimità costituzionale prospettate -in relazione agli artt. 3,24, 77, 111, 113 e 117 Cost.- con riferimento alla normasuccitata, Corte Cost. n. 190/23).In questa prospettiva, quindi, il contribuente, il quale abbiaimpugnato uno o più estratti di ruolo, senza allegare lasussistenza, illo tempore, di un interesse a farlo o a coltivarel’impugnazione, mediante la proposizione del ricorso percassazione, è destinato a vedersi dichiarare l’inammissibilità -ex se ed ab origine- del ricorso (cfr. Cass. n. 33463/24).4. Non è predicabile, d’altro canto, la formazione di ungiudicato implicito su tale questione (e, cioè, su quella relativaall’inammissibilità del ricorso), che involge valori cardineNumero registro generale 24080/2019Numero sezionale 2346/2026Numero di raccolta generale 10364/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’ordine pubblico processuale, nonché principi di rangocostituzionale, con la conseguente rilevabilità d’ufficio da partedell’autorità giudiziaria adita, essendo correlata alla sussistenzadi un vizio insanabile, né emendabile, salvo l’effetto preclusivoderivante dall’esistenza di una specifica statuizione del giudicedi merito e dalla mancata impugnazione sul punto ad operadelle parti (cfr. Cass., sez. un., n. 26019/2008, Cass. n.23568/11 e Cass., sez. un., n. 11799/17).La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicito lequestioni processuali “fondanti” si prospetta, del resto, comenecessaria implicazione della comparazione tra ragionevoledurata del processo e le altre garanzie costituzionali sottesealle norme processuali che recepiscono i valori strutturali delprocesso, all’esito della quale queste ultime devono esserereputate prioritarie (cfr. Cass. n. 36596/21, Cass., sez. un., n.9611/24 e la più recente Cass., sez. un., n. 24172/25).Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva,non può essere neutralizzato per effetto della mancataproposizione dell’impugnazione, né dell’omessa riproposizionedella questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., giacché lapregnanza assiologica delle norme processuali violate capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento configura egiustifica il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio il vizioprocessuale insanabile che trascende il grado del giudizio in cuiesso si sia manifestato (cfr. Cass., sez. un., n. 4248/16, Cass.n. 21863/19, Cass. n. 6762/21 e Cass. n. 4235/23).5. In conclusione, la sentenza impugnata, avuto riguardo alleosservazioni fin qui svolte, deve essere cassata, senza rinvio,ed, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., deve essereNumero registro generale 24080/2019Numero sezionale 2346/2026Numero di raccolta generale 10364/2026Data pubblicazione 20/04/2026dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalcontribuente.6. Le spese di lite, avuto riguardo al consolidamento degliorientamenti ai quali si è fatto precedentemente cenno inepoca successiva all’instaurazione del giudizio, possono essereintegralmente compensate, con riferimento ai due gradi dimerito ed al giudizio di legittimità.7. Nessuna dichiarazione deve essere fatta, infine, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inragione dell’inammissibilità originaria del ricorso delcontribuente e del conseguente assorbimento dell’esame deimotivi di impugnazione, sia principale, che incidentale (cfr.Cass. n. 33463/24). P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso originariamenteproposto dal contribuente e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa integralmente tra le parti le spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]