CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdata udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 323 - 368 cod. pen., previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il contestato delitto di abuso di ufficio alla stregua di argomentazioni diffusamente esposte in fatto ed in diritto. 3. Si rileva che il provvedimento di archiviazione non è soggetto a ricorso per cassazione, bensì a reclamo dinanzi allo stesso giudice. L'art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23/6/2017, n. 103, ha infatti previsto il rimedio del reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione, nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2 di detta disposizione, cioè per vizi attinenti alla violazione del contraddittorio. Tale essendo l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso detto provvedimento, il ricorso va riqualificato come reclamo e gli atti devono essere restituiti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ste [OSCURATO:PERSONA] B.b _ Uteas. • 5.1)\ V DEPOt,ITAIA !N C.',/kNCELLERIA 1