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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 09487/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natia ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni della disciplina sulle sostanze stupefacenti giudicate con sentenze irrevocabili il 31 marzo 2013, il 12 ottobre 2018 e il 17 ottobre 2019.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando vizi della motivazione.

Deduce che il giudice dell'esecuzione, nel negare la continuazione, ha asserito che le condotte giudicate con la prima e la terza sentenza di cui sopra avrebbero riguardato solo occasionali detenzioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana estranee al programma associativo relativo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la restante sentenza.

In tal modo però non ha considerato l'omogeneità dei reati, la loro vicinanza temporale e l'accertamento in cognizione da cui risultava che la condotta associativa aveva avuto operativamente a oggetto non solo la cessione ma anche la detenzione di diversi tipi di sostanze stupefacenti, e pertanto anche in tal caso di marijuana.

Ne derivava l'esistenza dei requisiti per riconoscere la continuazione fra i reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

La continuazione tra il delitto di partecipazione a un'associazione per delinquere e i reati fine di tale associazione, può essere ravvisata a condizione che questi ultimi reati risultino unitariamente oggetto di programmazione, secondo il processo rappresentativo e volitivo richiesto dal medesimo disegno criminoso, già al momento in cui il partecipe si sia determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).

3. La motivazione del provvedimento impugnato dà ampiamente conto dell'apprezzamento dei tratti che caratterizzavano la condotta associativa della ricorrente secondo un'ideazione e una partecipazione a un programma che non focalizzava, secondo specifiche volizioni e rappresentazioni in un certo momento iniziale, la commissione dei singoli episodi di detenzione illegale di marijuana per cui la ricorrente era stata separatamente giudicata, rivolgendosi invece il sodalizio criminoso ad altri tipi di droga "pesante" di cui agli indicati sequestri, ricadenti in un periodo diverso da quello delle suddette detenzioni di marijuana. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in forza di una motivazione altrettanto puntuale, ha altresì escluso la possibilità di riconoscere i presupposti della continuazione sia pure limitatamente alle detenzioni separatamente giudicate, mostrando di apprezzare appropriatamente in senso contrario non solo le modalità che ne rivelavano l'occasionalità, ma anche la notevole distanza temporale fra loro.

4. Le doglianze mosse nel ricorso si oppongono alle corrette valutazioni di merito, semplicemente invocando diverse ricostruzioni della condotta associativa sulla base di indimostrate asserzioni, per giungere a conclusioni, anch'esse assertive, che neppure risultano idonee a rappresentare i requisiti richiesti per potere ravvisare la continuazione fra il reato associativo e quelli fine, dato che continuano a rilevare solo una vicinanza temporale fra il primo e il secondo e il mero fatto che si sia sempre trattato di iniziative nel settore degli stupefacenti.

Né si colgono prospettazioni minimamente in grado di smentire i ragionamenti che hanno negato la continuazione pur limitatamente alle singole detenzioni, apprezzando in senso contrario le modalità dei fatti e la loro distanza.

5. Si tratta, pertanto, di rilievi o aspecifici o rivalutativi, e comunque manifestamente infondati.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natia ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni della disciplina sulle sostanze stupefacenti giudicate con sentenze irrevocabili il 31 marzo 2013, il 12 ottobre 2018 e il 17 ottobre 2019. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando vizi della motivazione. Deduce che il giudice dell'esecuzione, nel negare la continuazione, ha asserito che le condotte giudicate con la prima e la terza sentenza di cui sopra avrebbero riguardato solo occasionali detenzioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana estranee al programma associativo relativo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la restante sentenza. In tal modo però non ha considerato l'omogeneità dei reati, la loro vicinanza temporale e l'accertamento in cognizione da cui risultava che la condotta associativa aveva avuto operativamente a oggetto non solo la cessione ma anche la detenzione di diversi tipi di sostanze stupefacenti, e pertanto anche in tal caso di marijuana. Ne derivava l'esistenza dei requisiti per riconoscere la continuazione fra i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). La continuazione tra il delitto di partecipazione a un'associazione per delinquere e i reati fine di tale associazione, può essere ravvisata a condizione che questi ultimi reati risultino unitariamente oggetto di programmazione, secondo il processo rappresentativo e volitivo richiesto dal medesimo disegno criminoso, già al momento in cui il partecipe si sia determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3. La motivazione del provvedimento impugnato dà ampiamente conto dell'apprezzamento dei tratti che caratterizzavano la condotta associativa della ricorrente secondo un'ideazione e una partecipazione a un programma che non focalizzava, secondo specifiche volizioni e rappresentazioni in un certo momento iniziale, la commissione dei singoli episodi di detenzione illegale di marijuana per cui la ricorrente era stata separatamente giudicata, rivolgendosi invece il sodalizio criminoso ad altri tipi di droga "pesante" di cui agli indicati sequestri, ricadenti in un periodo diverso da quello delle suddette detenzioni di marijuana. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in forza di una motivazione altrettanto puntuale, ha altresì escluso la possibilità di riconoscere i presupposti della continuazione sia pure limitatamente alle detenzioni separatamente giudicate, mostrando di apprezzare appropriatamente in senso contrario non solo le modalità che ne rivelavano l'occasionalità, ma anche la notevole distanza temporale fra loro. 4. Le doglianze mosse nel ricorso si oppongono alle corrette valutazioni di merito, semplicemente invocando diverse ricostruzioni della condotta associativa sulla base di indimostrate asserzioni, per giungere a conclusioni, anch'esse assertive, che neppure risultano idonee a rappresentare i requisiti richiesti per potere ravvisare la continuazione fra il reato associativo e quelli fine, dato che continuano a rilevare solo una vicinanza temporale fra il primo e il secondo e il mero fatto che si sia sempre trattato di iniziative nel settore degli stupefacenti. Né si colgono prospettazioni minimamente in grado di smentire i ragionamenti che hanno negato la continuazione pur limitatamente alle singole detenzioni, apprezzando in senso contrario le modalità dei fatti e la loro distanza. 5. Si tratta, pertanto, di rilievi o aspecifici o rivalutativi, e comunque manifestamente infondati. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere est
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