CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 14039/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i delitti di cui agli art. 455, 337 e 582 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato sub A) e quelli sub B) e C) - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, correttamente, la Corte di appello ha distinto la generica previsione della possibilità di doversi contrapporre ad un controllo delle ff.00., dalla previsione, nei loro elementi essenziali, dei reati che compongono il disegno criminoso rilevante ex art. 81, comma 2, cod. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, sebbene il motivo di appello sulla pena fosse generico, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 202