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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48953/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. N. Lettieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma del decreto del Tribunale e in accoglimento dell'impugnazione del p.m., ha disposto la confisca di 45 immobili comprati nel 2016-2017 dalla s.a.s.

"[OSCURATO:SOCIETA] e figli", società agricola della moglie e della figlia di [OSCURATO:PERSONA], e ha rigettato l'appello di quest'ultimo avverso l'indicato provvedimento con cui il Tribunale ha altresì disposto nei suoi confronti la confisca di un villino con terreno in Andria, siccome soggetto socialmente pericoloso e raggiunto da provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p. s.

2. La Corte territoriale ha rilevato che nel periodo 1991-1994 [OSCURATO:PERSONA] commise un buon numero di delitti, furti e ricettazioni oltre che estorsioni "per cavallo di ritorno", indicativi dell'inserimento in circuiti organizzati.

Può dunque affermarsi che visse abitualmente, in tutto o in parte, di proventi di delitti.

La pluralità di giustificazioni date dall'appellante all'acquisto nel 1992 di un terreno e all'esborso di denaro nel 1993 per la costruzione abusiva ivi realizzata è rimasta indimostrata, perché non ha spiegato in che modo furono spesi i proventi dei delitti commessi.

Quanto poi ai beni intestati alla s.a.s.

"[OSCURATO:SOCIETA] e figli" La Corte territoriale ha premesso che nel periodo 2015-2017 sussisteva la pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna per furti continuati a bancomat con materiale esplodente fino al marzo 2016, oltre ad essere stato rinviato a giudizio per i reati di detenzione e porto di armi e materiale esplodente nel maggio 2017.

È stata altresì accertata una evidente sproporzione tra le somme di denaro impiegate per gli acquisti di 45 immobili e i redditi e le esigenze di spesa nel periodo 2016-2017.

La Corte ha infine rilevato che costituiscono elementi di fatto che inducono ad accogliere l'appello del p. m. l'assenza di una plausibile giustificazione correlata alle attività degli anni precedenti e la decisione di occultare la titolarità effettiva dietro lo schermo societario.

3. Avverso il decreto hanno proposto ricorso i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cicoria, del proposto [OSCURATO:PERSONA], e delle terze estranee [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale hanno articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al giudizio di sproporzione relativamente alla confisca dei beni intestati alla terza estranea "[OSCURATO:SOCIETA].", le cui quote sono possedute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, ha trascurato di considerare quanto ricostruito dal perito, ossia che i redditi precedenti agli esborsi del 2016-2017 non sono per nulla presunti ma sono stati accertati sulla base della fatturazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e non ha tenuto conto della donazione del genitore della [OSCURATO:SOCIETA] di euro 30.000,00.

Il fraintendimento della Corte di appello è ancora maggiore nella parte in cui ha mostrato di non comprendere che l'acquisto dei fondi non è stato giustificato con il riferimento al surplus finanziario di euro 145.000,00 (eventualmente incrementato della somma di euro 55.000,00 ritenuta dal Tribunale come saldo attivo per il periodo 2011-2015) realizzato con accumulo di provvista nel periodo 2008-2015, ma con somme provenienti dal finanziamento bancario e dalla dismissione di altri beni.

L'apparenza di motivazione è conseguente anche al fatto che si fa riferimento ad una asserita decisione di occultare la titolarità effettiva del [OSCURATO:PERSONA] dietro lo schermo societario dimenticando che la società è direttamente riferibile agli stretti congiunti del preposto, ossia a soggetti rispetto ai quali sono obbligatorie le indagini patrimoniali.

Rispetto ai fondi intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote sono possedute dalla moglie e dalla figlia del proposto, non può parlarsi di intestazione fittizia diretta ad occultare la titolarità effettiva del proposto, ma di una disponibilità del bene che non legittima la nozione di fittizia intestazione.

3.2. Con un secondo motivo hanno dedotto mancanza di motivazione in ordine al requisito della pericolosità sociale, alla correlazione temporale e al giudizio di proporzione relativamente alla confisca dei beni intestati al proposto.

Nel decreto difetta la correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità per il periodo 1991-1994 e gli investimenti oggetto di confisca.

Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che all'atto dell'acquisto del 1993 il ricorrente aveva commesso esclusivamente il reato di ricettazione di lenzuola domestiche, che sul fondo legittimamente acquistato vi era già un rustico rispetto al quale si limitò al completamento sostenendo un costo di appena euro 8.000,00 circa, che sino al completamento dell'opera, databile al dicembre 1993, il ricorrente aveva commesso un unico reato effettivamente profittevole, ovverossia l'estorsione del 1993.

Il Tribunale, ancora, con motivazione meramente apparente ha negato, contrariamente al vero, che la difesa ebbe a contestare le argomentazioni con le quali il primo giudice aveva escluso che il padre del ricorrente avesse dieci bovini da donare e conseguentemente la utilizzabilità del reddito ricavato dalla vendita di quei capi di bestiame.

Il Tribunale ha pertanto violato la norma contenuta nell'art. 1, lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011.

Manca infatti il requisito dell'abitualità nella commissione dei delitti e il requisito del costituire l'unico reddito o comunque una componente significativo del reddito; fino all'ottobre 1993 non vi era pericolosità sociale che legittimasse l'ablazione patrimoniale.

4. Con separato atto gli stessi difensori hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Né il provvedimento impugnato né quello di primo grado hanno considerato l'incidenza dei redditi da illecito negli anni di evidenziata pericolosità e se gli stessi siano stati gli unici o una parte rilevante rispetto ai redditi comunque prodotti.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

6. Successivamente, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza estranea, ha proposto motivi aggiunti con cui ha dedotto vizio di violazione di legge.

La Corte di appello ha illegittimamente presunto che i beni intestati alla s.a.s.

"[OSCURATO:SOCIETA] & Figli" siano invero riconducibili al proposto e ha ritenuto la fittizia intestazione.

7. I difensori del proposto [OSCURATO:PERSONA], e delle terze estranee [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., hanno depositato memoria con cui hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale e hanno insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

Va preliminarmente rammentato che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" - Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -.

2. Per quel che attiene alla confisca dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]., già nel decreto di primo grado si è rilevato che la società fu costituita nel 2016 e che prima di quella data [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Lucia non avevano mai dichiarato redditi e non erano pertanto in possesso delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto dei beni che sono entrati nel patrimonio della società negli anni 2016 e 2017.

È del tutto logica, allora, la deduzione dei giudici del merito che i beni della società fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], che si servì dello schermo societario, e specificamente della moglie e della figlia, per ostacolare la riconducibilità a sé dei numerosi acquisti.

La Corte di appello ha quindi preso atto della sproporzione tra capacità reddituale e beni oggetto di acquisto e ha messo in evidenza un dato particolarmente significativo, ossia il saldo negativo di euro 42.816,66 per l'anno 2016 e l'assenza, per l'anno successivo, il 2017, di redditi, anno segnato anzi da una perdita di euro 11,38, ignorata dal Tribunale.

Ha opportunamente preso in esame l'accumulo di provvista nelle annualità precedenti e ha evidenziato, con giudizio che si sottrae a censure in sede di legittimità siccome adeguatamente motivato, che esso non può giustificare gli acquisti per un ammontare complessivo di euro 249.000,00 e per un valore effettivo di euro 275.000,00.

I dati valutati sono quelli tratti dalla relazione peritale e non è contestabile l'affermazione per la quale un maggiore accumulo di provvista, pari ad euro 145.000,00, addotto dalla difesa, non abbia trovato riscontro nella tabella riassuntiva proposta dal perito.

Il giudizio di sproporzione, peraltro, ha tenuto conto, difformemente da quanto affermato in ricorso, della somma di euro 30.000,00, relativa all'anno 2011, donata a [OSCURATO:PERSONA] dal padre che aveva venduto un bene di sua proprietà, perché ad essa vi è un chiaro riferimento nel decreto del Tribunale che sul punto non è stato riformato.

Si consideri poi che in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402).

Per tale ragione non può essere sufficiente addurre che gli acquisti sono stati realizzati per mezzo di finanziamenti bancari, dal momento che occorre dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie mancante.

Sul punto si è detto che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217).

3. Il secondo motivo si sostanzia nella doglianza di difetto di correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità e l'acquisto dei beni in proprietà del proposto.

La Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive che hanno cercato di dimostrare la legittimità della provenienza dei beni e ha dato conto delle ragioni dell'affermata pericolosità sociale nel periodo relativo all'acquisto dei beni, enumerando una cospicua serie di reati contro il patrimonio, che non si esaurirono certo nel furto di lenzuola domestiche, commesso il 25 maggio 1991.

Nel periodo di riferimento [OSCURATO:PERSONA] si rese responsabile di furti e ricettazioni, e di estorsioni per "cavallo di ritorno" che, come affermato dalla Corte di appello, sono indicative, per la loro sistematicità, dell'inserimento in circuiti criminali.

Da qui la logica conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] viveva abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi dei delitti.

Quanto poi all'acquisto del villino, la Corte di appello ha dato conferma delle compiute e argomentate deduzioni del decreto del Tribunale (fl. 21 ss), con cui si è attestata la illiceità della provenienza per il valore sicuramente sproporzionato rispetto ai modesti redditi dichiarati, senza che su tale documentato giudizio possa incidere significativamente la vicenda, peraltro non documentata, della donazione di alcuni capi di bestiame dal padre a [OSCURATO:PERSONA].

4. Per le ragioni esposte i ricorsi, comprensivi dei motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. N. Lettieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma del decreto del Tribunale e in accoglimento dell'impugnazione del p.m., ha disposto la confisca di 45 immobili comprati nel 2016-2017 dalla s.a.s. "[OSCURATO:SOCIETA] e figli", società agricola della moglie e della figlia di [OSCURATO:PERSONA], e ha rigettato l'appello di quest'ultimo avverso l'indicato provvedimento con cui il Tribunale ha altresì disposto nei suoi confronti la confisca di un villino con terreno in Andria, siccome soggetto socialmente pericoloso e raggiunto da provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p. s. 2. La Corte territoriale ha rilevato che nel periodo 1991-1994 [OSCURATO:PERSONA] commise un buon numero di delitti, furti e ricettazioni oltre che estorsioni "per cavallo di ritorno", indicativi dell'inserimento in circuiti organizzati. Può dunque affermarsi che visse abitualmente, in tutto o in parte, di proventi di delitti. La pluralità di giustificazioni date dall'appellante all'acquisto nel 1992 di un terreno e all'esborso di denaro nel 1993 per la costruzione abusiva ivi realizzata è rimasta indimostrata, perché non ha spiegato in che modo furono spesi i proventi dei delitti commessi. Quanto poi ai beni intestati alla s.a.s. "[OSCURATO:SOCIETA] e figli" La Corte territoriale ha premesso che nel periodo 2015-2017 sussisteva la pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna per furti continuati a bancomat con materiale esplodente fino al marzo 2016, oltre ad essere stato rinviato a giudizio per i reati di detenzione e porto di armi e materiale esplodente nel maggio 2017. È stata altresì accertata una evidente sproporzione tra le somme di denaro impiegate per gli acquisti di 45 immobili e i redditi e le esigenze di spesa nel periodo 2016-2017. La Corte ha infine rilevato che costituiscono elementi di fatto che inducono ad accogliere l'appello del p. m. l'assenza di una plausibile giustificazione correlata alle attività degli anni precedenti e la decisione di occultare la titolarità effettiva dietro lo schermo societario. 3. Avverso il decreto hanno proposto ricorso i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cicoria, del proposto [OSCURATO:PERSONA], e delle terze estranee [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale hanno articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al giudizio di sproporzione relativamente alla confisca dei beni intestati alla terza estranea "[OSCURATO:SOCIETA].", le cui quote sono possedute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, ha trascurato di considerare quanto ricostruito dal perito, ossia che i redditi precedenti agli esborsi del 2016-2017 non sono per nulla presunti ma sono stati accertati sulla base della fatturazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e non ha tenuto conto della donazione del genitore della [OSCURATO:SOCIETA] di euro 30.000,00. Il fraintendimento della Corte di appello è ancora maggiore nella parte in cui ha mostrato di non comprendere che l'acquisto dei fondi non è stato giustificato con il riferimento al surplus finanziario di euro 145.000,00 (eventualmente incrementato della somma di euro 55.000,00 ritenuta dal Tribunale come saldo attivo per il periodo 2011-2015) realizzato con accumulo di provvista nel periodo 2008-2015, ma con somme provenienti dal finanziamento bancario e dalla dismissione di altri beni. L'apparenza di motivazione è conseguente anche al fatto che si fa riferimento ad una asserita decisione di occultare la titolarità effettiva del [OSCURATO:PERSONA] dietro lo schermo societario dimenticando che la società è direttamente riferibile agli stretti congiunti del preposto, ossia a soggetti rispetto ai quali sono obbligatorie le indagini patrimoniali. Rispetto ai fondi intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote sono possedute dalla moglie e dalla figlia del proposto, non può parlarsi di intestazione fittizia diretta ad occultare la titolarità effettiva del proposto, ma di una disponibilità del bene che non legittima la nozione di fittizia intestazione. 3.2. Con un secondo motivo hanno dedotto mancanza di motivazione in ordine al requisito della pericolosità sociale, alla correlazione temporale e al giudizio di proporzione relativamente alla confisca dei beni intestati al proposto. Nel decreto difetta la correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità per il periodo 1991-1994 e gli investimenti oggetto di confisca. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che all'atto dell'acquisto del 1993 il ricorrente aveva commesso esclusivamente il reato di ricettazione di lenzuola domestiche, che sul fondo legittimamente acquistato vi era già un rustico rispetto al quale si limitò al completamento sostenendo un costo di appena euro 8.000,00 circa, che sino al completamento dell'opera, databile al dicembre 1993, il ricorrente aveva commesso un unico reato effettivamente profittevole, ovverossia l'estorsione del 1993. Il Tribunale, ancora, con motivazione meramente apparente ha negato, contrariamente al vero, che la difesa ebbe a contestare le argomentazioni con le quali il primo giudice aveva escluso che il padre del ricorrente avesse dieci bovini da donare e conseguentemente la utilizzabilità del reddito ricavato dalla vendita di quei capi di bestiame. Il Tribunale ha pertanto violato la norma contenuta nell'art. 1, lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011. Manca infatti il requisito dell'abitualità nella commissione dei delitti e il requisito del costituire l'unico reddito o comunque una componente significativo del reddito; fino all'ottobre 1993 non vi era pericolosità sociale che legittimasse l'ablazione patrimoniale. 4. Con separato atto gli stessi difensori hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Né il provvedimento impugnato né quello di primo grado hanno considerato l'incidenza dei redditi da illecito negli anni di evidenziata pericolosità e se gli stessi siano stati gli unici o una parte rilevante rispetto ai redditi comunque prodotti. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 6. Successivamente, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza estranea, ha proposto motivi aggiunti con cui ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha illegittimamente presunto che i beni intestati alla s.a.s. "[OSCURATO:SOCIETA] & Figli" siano invero riconducibili al proposto e ha ritenuto la fittizia intestazione. 7. I difensori del proposto [OSCURATO:PERSONA], e delle terze estranee [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., hanno depositato memoria con cui hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale e hanno insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente rammentato che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -. 2. Per quel che attiene alla confisca dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]., già nel decreto di primo grado si è rilevato che la società fu costituita nel 2016 e che prima di quella data [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Lucia non avevano mai dichiarato redditi e non erano pertanto in possesso delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto dei beni che sono entrati nel patrimonio della società negli anni 2016 e 2017. È del tutto logica, allora, la deduzione dei giudici del merito che i beni della società fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], che si servì dello schermo societario, e specificamente della moglie e della figlia, per ostacolare la riconducibilità a sé dei numerosi acquisti. La Corte di appello ha quindi preso atto della sproporzione tra capacità reddituale e beni oggetto di acquisto e ha messo in evidenza un dato particolarmente significativo, ossia il saldo negativo di euro 42.816,66 per l'anno 2016 e l'assenza, per l'anno successivo, il 2017, di redditi, anno segnato anzi da una perdita di euro 11,38, ignorata dal Tribunale. Ha opportunamente preso in esame l'accumulo di provvista nelle annualità precedenti e ha evidenziato, con giudizio che si sottrae a censure in sede di legittimità siccome adeguatamente motivato, che esso non può giustificare gli acquisti per un ammontare complessivo di euro 249.000,00 e per un valore effettivo di euro 275.000,00. I dati valutati sono quelli tratti dalla relazione peritale e non è contestabile l'affermazione per la quale un maggiore accumulo di provvista, pari ad euro 145.000,00, addotto dalla difesa, non abbia trovato riscontro nella tabella riassuntiva proposta dal perito. Il giudizio di sproporzione, peraltro, ha tenuto conto, difformemente da quanto affermato in ricorso, della somma di euro 30.000,00, relativa all'anno 2011, donata a [OSCURATO:PERSONA] dal padre che aveva venduto un bene di sua proprietà, perché ad essa vi è un chiaro riferimento nel decreto del Tribunale che sul punto non è stato riformato. Si consideri poi che in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402). Per tale ragione non può essere sufficiente addurre che gli acquisti sono stati realizzati per mezzo di finanziamenti bancari, dal momento che occorre dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie mancante. Sul punto si è detto che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217). 3. Il secondo motivo si sostanzia nella doglianza di difetto di correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità e l'acquisto dei beni in proprietà del proposto. La Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive che hanno cercato di dimostrare la legittimità della provenienza dei beni e ha dato conto delle ragioni dell'affermata pericolosità sociale nel periodo relativo all'acquisto dei beni, enumerando una cospicua serie di reati contro il patrimonio, che non si esaurirono certo nel furto di lenzuola domestiche, commesso il 25 maggio 1991. Nel periodo di riferimento [OSCURATO:PERSONA] si rese responsabile di furti e ricettazioni, e di estorsioni per "cavallo di ritorno" che, come affermato dalla Corte di appello, sono indicative, per la loro sistematicità, dell'inserimento in circuiti criminali. Da qui la logica conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] viveva abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi dei delitti. Quanto poi all'acquisto del villino, la Corte di appello ha dato conferma delle compiute e argomentate deduzioni del decreto del Tribunale (fl. 21 ss), con cui si è attestata la illiceità della provenienza per il valore sicuramente sproporzionato rispetto ai modesti redditi dichiarati, senza che su tale documentato giudizio possa incidere significativamente la vicenda, peraltro non documentata, della donazione di alcuni capi di bestiame dal padre a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per le ragioni esposte i ricorsi, comprensivi dei motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condan
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