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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23626/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto in relazione ai fatti di cui al capo b), da [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 10 comma 2 del Dlgs. 14/17 (capo b) e ss.mod., è manifestamente infondato.

Si tratta di censura meramente valutativa e inoltre non in linea con la fattispecie incriminatrice che, come in sostanza ritenuto correttamente dalla Corte punisce ( in assenza di elementi che incidano sulla concreta offensività del reato) per non avere rispettato in una data area un divieto di accesso alla stessa, a fronte di una attività di parcheggiatore abusivo ancorchè non sicuramente a pagamento.

Circostanza quest'ultima per la quale è intervenuta assoluzione (stante la mancata certezza dell'ottenimento di compenso per la attività di agevolazione del parcheggio pure accertata e certamente constrastante con la ratio ispiratrice del divieto).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto in relazione ai fatti di cui al capo b), da [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 10 comma 2 del Dlgs. 14/17 (capo b) e ss.mod., è manifestamente infondato. Si tratta di censura meramente valutativa e inoltre non in linea con la fattispecie incriminatrice che, come in sostanza ritenuto correttamente dalla Corte punisce ( in assenza di elementi che incidano sulla concreta offensività del reato) per non avere rispettato in una data area un divieto di accesso alla stessa, a fronte di una attività di parcheggiatore abusivo ancorchè non sicuramente a pagamento. Circostanza quest'ultima per la quale è intervenuta assoluzione (stante la mancata certezza dell'ottenimento di compenso per la attività di agevolazione del parcheggio pure accertata e certamente constrastante con la ratio ispiratrice del divieto). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13