CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale, sia inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. che prevede, quale requisito dell'impugnazione a pena di inammissibilità, che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, si debba presentare specifico uno mandato a impugnare, che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale causa di inammissibilità, trova applicazione anche al ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285324 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]