CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
moudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le note conclusive dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze irrevocabili di condanna:a) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo del 17 luglio 2014 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a Palermo il 25febbraio 2014;b) sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 dicembre2018, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, commessi aPalermo il 28 giugno e il 28 novembre 2015;c) sentenza della Corte di appello di Palermo dell’8 gennaio 2021,per reati contro il patrimonio e in violazione della misura di prevenzionepersonale della sorveglianza speciale di P.S., commessi a Palermo nellaprimavera del 2019;d) sentenza della Corte di appello di Palermo, irrevocabile dal 20gennaio 2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R n. 309 del1990, commesso a Palermo il 24 luglio 2015.Il giudice dell’esecuzione ha incentrato il diniego sull’ampio arco temporaledelle condotte, che spazia dal 2014 al 2019, e sulla diversità dei beni giuridicioffesi2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione, per il tramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Ha lamentato che il giudice, nel vagliare la ricorrenza della medesimezza deldisegno criminoso con riferimento a tutte le fattispecie per cui era stata richiestala continuazione, abbia omesso una valutazione a gruppi, evidenziando lacontiguità temporale e l’omogeneità delle violazioni di cui alle sentenze sub b) e3. Con note conclusive del 14 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegnocriminoso tra le fattispecie oggetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. inragione della eterogeneità dei reati e dell’ampio arco temporale in cui sono staticommessi.3. Rispetto alle argomentazioni che precedono il motivo di censura si rivelaaspecifico.Il ricorrente lamenta che il giudice abbia trascurato la possibilità di verificarela sussistenza della continuazione con riferimento a gruppi di reati commessi inepoca contigua e di identica natura.La doglianza non si confronta con il principio di diritto affermato da questaCorte, secondo cui grava sul condannato, che in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, ma di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematicae contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016,D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356- 01).Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, «in tema diapplicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, checaratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postulache l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberatouna serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vitadelinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (sez. 1, Sez. 1,n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01).L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopraindicati, dandone conto con argomentazioni logiche e non contraddittorie, allequali il ricorrente oppone la generica individuazione di una progettazionedelittuosa unitaria, non adempiendo all’onere di allegare, anche in relazione allefattispecie in materia di stupefacenti, pur sempre commesse a una distanzatemporale superiore a quattro mesi, elementi specifici e concreti asostegnodell’invocata disciplina di favore, anzi sollecitando una non consentitarivalutazione nel merito del percorso argomentativo a fondamento della decisione(cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01).4. L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenutoconto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propostoricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibil ità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]