Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:576
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 14 settembre 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]119/05
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sesta Sezione)]
«CECA – Recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune e con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985,
n. 3484/85/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1) – Obbligo dello Stato di recuperare l’aiuto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza in senso contrario del giudice
civile»
I –
Introduzione
1.
La causa in esame verte nuovamente sull’intangibilità dell’autorità del giudicato. Si tratta questa volta dell’autorità del
giudicato di una sentenza civile di un giudice italiano, affermativa dell’obbligo dello Stato italiano di pagare un aiuto
condizionatamente promesso, a fronte dell’efficacia giuridica di una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA] in cui siffatto
aiuto veniva dichiarato incompatibile con il mercato comune. Nella susseguente procedura di recupero di un aiuto dichiarato
illegittimo ai sensi del diritto comunitario, il beneficiario del medesimo fa valere nei confronti delle autorità italiane
l’esistenza di una sentenza del giudice italiano passata in giudicato. La questione fondamentale è, sostanzialmente, se una
sentenza giuridica nazionale possa frustrare l’esercizio della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] di verificare la compatibilità
di un aiuto statale con il mercato comune e, se del caso, di disporre il recupero di aiuti illegittimamente erogati.
II –
Il diritto pertinente
A –
Ambito comunitario
2.
L’art. 4, lett. c), CECA proibisce agli Stati membri di concedere sovvenzioni o aiuti di qualsiasi tipo nel settore della
siderurgia.
3.
[OSCURATO:PERSONA] luce della grave crisi nel settore siderurgico in Europa, a partire dal 1980 sono state concesse alcune deroghe a questo
divieto assoluto. Le deroghe trovano il loro fondamento giuridico nell’art. 95, primo e secondo paragrafo, CECA.
4.
Dalla seconda metà del 1981 sino alla fine del 1985 vigeva la decisione n. 2320/81/CECA (
2
), come modificata dalla decisione n. 1018/85/CECA (
3
), il c.d. secondo codice degli aiuti. Lo scopo di questo codice era quello di consentire l’erogazione di aiuti al fine di
realizzare il ripristino di questo settore e di riportarne la capacità produttiva al livello della domanda. Siffatto aiuto
avrebbe avuto carattere provvisorio e richiedeva un’approvazione preventiva. A tal fine il codice prevedeva un’apposita procedura
di approvazione.
5.
L’art. 8, n. 1, del secondo codice degli aiuti recita:
«[OSCURATO:PERSONA] sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni i progetti intesi ad istituire o modificare
aiuti (...). (...) Lo Stato membro interessato può dare attuazione alle misure prospettate soltanto previa autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».
6.
Con decorrenza 1º gennaio 1986 tale codice è stato abrogato dal terzo codice degli aiuti, la decisione n. 3484/85/CECA (
4
), in vigore dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1988. Questo codice degli aiuti era più limitato quanto alle deroghe al divieto
di aiuti nel settore. In forza dell’art. 3 del terzo codice degli aiuti, poteva essere erogato un contributo per adeguare
gli impianti alla nuova normativa ambientale. L’aiuto concesso non poteva comunque superare il tetto del 15% dell’equivalente
netto del sussidio dei costi di investimento direttamente connessi alla relativa normativa ambientale.
7.
L’art. 1, n. 3, del terzo codice degli aiuti precisa che gli aiuti previsti in quel codice potevano essere concessi soltanto
in conformità delle procedure di cui all’articolo 6 e non potevano dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1988.
8.
L’art. 6, nn. 1, 2 e 4, del terzo codice degli aiuti recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire
o a modificare aiuti (...). Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi
di aiuti sui quali essa si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notifiche dei progetti di
aiuto di cui al presente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno 1988.
2. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, e al più tardi entro il 30 giugno
1988, tutti i progetti di intervento finanziario (assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure simili)
da parte di stati membri, enti territoriali o organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, a favore di imprese siderurgiche.
[OSCURATO:PERSONA] accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, ed eventualmente
ne valuta la compatibilità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
(...)
4. Se, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che un aiuto non è compatibile
con le disposizioni della presente decisione, essa informa lo stato membro interessato della propria decisione. [OSCURATO:PERSONA]
decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull’aiuto in questione.
Qualora uno stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell’articolo 88 del trattato CECA.
Lo stato membro interessato non può dar esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 se non previa approvazione
della [OSCURATO:PERSONA] e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».
9.
Il terzo codice degli aiuti è stato abrogato con decisione n. 322/89/CECA (
5
), il c.d. quarto codice degli aiuti. Siffatto quarto codice è rimasto in vigore dal 1º gennaio 1989 al 31 dicembre 1991. L’art. 3
del quarto codice degli aiuti è identico al testo dell’art. 3 del terzo codice degli aiuti.
10.
A partire dall’abrogazione del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, il regime di aiuti della CE trova applicazione anche agli
aiuti concessi all’industria siderurgica.
B –
Ambito nazionale
11.
La legge 2 maggio 1976, n. 183 (in prosieguo: la «legge n. 183/1976») (
6
), prevede la possibilità di riconoscere un aiuto finanziario diretto, e il rimborso degli interessi, sino alla concorrenza
del 30% dell’importo dei costi di investimento per progetti industriali nel Mezzogiorno.
12.
L’art. 2909 del Codice civile italiano dispone che non si possono revocare giudizi contenuti in una sentenza passata in giudicato
per cui, dal punto di vista procedurale, sono precluse nuove contestazioni o nuovi giudizi su controversie su cui un altro
organo giurisdizionale ha già reso una sentenza definitiva. Secondo il giudice del rinvio questa norma non vale solo per ragioni
invocate in un procedimento anteriore, ma anche per ragioni che avrebbero potuto essere addotte.
III –
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
I fatti/schema temporale
13.
I fatti, come ricostruibili alla luce del fascicolo processuale, sono i seguenti (in ordine cronologico):
– il 6 novembre 1985 la dante causa della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedeva le agevolazioni finanziarie
previste dalla legge italiana n. 183/1976. Per un investimento totale di ITL 2 550 milioni per l’ammodernamento di alcuni
impianti essa chiedeva un mutuo di ITL 1 021 milioni a tasso agevolato, nonché un finanziamento statale di ITL 765 milioni
(corrispondente al 30% dei costi di investimento).
– Con decisione 11 giugno 1986 l’istituto di credito incaricato dell’istruttoria della pratica di finanziamento ha accordato
un mutuo di ITL 1.020.000.000 per una durata di 10 anni, ad un tasso agevolato del 4,25%.
– Il 20 aprile 1988 le competenti autorità italiane notificavano alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 6, n. 1, del terzo codice
degli aiuti, l’intenzione di erogare un aiuto alla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la notifica, si trattava di un aiuto relativo ad un investimento
per la tutela ambientale, per un importo di ITL 2 550 000 000, distinto in un mutuo sussidiato con un tasso agevolato (il
sussidio sarebbe consistito in ITL 367 milioni) e in contributo statale (per ITL 765 milioni).
– Con lettera 22 giugno 1988 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ulteriori informazioni su siffatto aiuto, relative alla natura degli
investimenti sovvenzionati e alle condizioni precise dei mutui richiesti (percentuale, durata). In tale lettera si chiedeva
anche di indicare se l’aiuto veniva concesso nel quadro dell’applicazione di una normativa generica a favore della tutela
ambientale, per consentire l’adeguamento degli impianti alla nuova normativa vigente, indicando altresì la normativa in questione.
Le competenti autorità italiane non hanno dato seguito a tale richiesta.
– Il 16 novembre 1988 la competente amministrazione italiana (a quei tempi l’AGENSUD) con deliberazione n. 7372, visto l’approssimarsi
dello scadere del termine per poter concedere l’aiuto in forza del terzo codice degli aiuti (31 dicembre 1988), concedeva
alla [OSCURATO:PERSONA], a titolo provvisorio, un aiuto per ITL 382 500 000, pari al 15% dell’investimento complessivo (invece del 30%
previsto dalla legge n. 183/76), e deliberava di erogarlo prima del 31 dicembre 1988, a norma del disposto del terzo codice
degli aiuti. La concessione del sussidio per gli interessi veniva tuttavia negata, in quanto in caso contrario l’ammontare
complessivo dell’aiuto avrebbe superato il limite del 15% consentito dal terzo codice degli aiuti. A norma dell’art. 6 del
terzo codice degli aiuti, l’efficacia della concessione veniva subordinata all’approvazione della [OSCURATO:PERSONA], e l’AGENSUD
non ha erogato il contributo.
– Il 13 gennaio 1989 la [OSCURATO:PERSONA], non essendo in grado di valutare la compatibilità dell’aiuto complessivo, in assenza di
adeguati chiarimenti forniti dalle autorità italiane, avviava la procedura di cui all’art. 6, n. 4, del codice degli aiuti.
Ciò è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1990 (
7
).
– Nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA], il 6 aprile 1989, non avendo ancora ricevuto l’aiuto, conveniva l’AGENSUD dinanzi al giudice civile
(Tribunale civile e penale di Roma) per sentir accertare il proprio diritto al pagamento di un importo di ITL 765 milioni
(30% dell’investimento complessivo) e di un importo di ITL 367 milioni (a titolo di contributo in conto interessi), a norma
della legge n. 183/1976.
– Con telex 9 agosto 1989 le autorità italiane forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori chiarimenti sull’aiuto controverso, nell’ambito
della procedura da questa avviata.
– Con lettera 18 ottobre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle autorità italiane che la loro risposta non era esauriente, in
quanto mancavano alcuni dettagli. In questa lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha anche dichiarato che, in mancanza di una risposta accettabile
entro un termine di 15 giorni lavorativi, avrebbe potuto prendere una decisione sulla base delle informazioni di cui già disponeva.
Tale lettera non ha avuto risposta.
– Il 20 giugno 1990 la [OSCURATO:PERSONA], con decisione n. 90/555/CECA, ha definitivamente dichiarato che l’aiuto era incompatibile
con il mercato comune, pubblicando tale decisione in un comunicato stampa (
8
). Successivamente essa ne ha informato le autorità italiane con lettera 20 luglio 1990 (
9
). Infine la decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 14 novembre 1990 (
10
). Né la [OSCURATO:PERSONA], né il governo italiano hanno presentato ricorso avverso siffatta decisione.
– Il 24 luglio 1991 il giudice italiano ha accolto in primo grado la domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza si fonda sulla legge
n. 183/1976.
– Il 6 maggio 1994 la Corte d’Appello ha confermato in appello la sentenza del Tribunale civile e penale di Roma. Non essendo
stata impugnata in Cassazione, questa sentenza è passata in giudicato.
– Posto che il 20 novembre 1995 le somme concesse non erano ancora state erogate, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto un decreto
ingiuntivo con cui intimava il pagamento. Tale decreto è stato notificato all’organo competente (attualmente il Ministero
dell’Industria) il 29 dicembre 1995. Nel febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] faceva disporre il sequestro del parco macchine del Ministero
dell’Industria, responsabile in materia, in quanto non si era ancora dato seguito al decreto ingiuntivo.
– Successivamente, l’8 marzo 1996, il Ministero adottava il decreto n. 17975, con cui, in esecuzione della sentenza della Corte
d’Appello, concedeva un’iniezione di capitale di ITL 765 milioni ed un contributo in conto interessi di ITL 367 milioni. Nel
decreto era contenuta una clausola che precisava che l’agevolazione sarebbe stata revocata in tutto o in parte in caso di
una decisione comunitaria negativa in merito alla concedibilità e alla erogabilità delle prestazioni finanziarie. Il 16 aprile
1996 sono stati pagati gli importi predetti, aumentati degli interessi legali.
– Il 15 luglio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, alla luce della decisione n. 90/555 e del terzo codice degli aiuti, la sentenza
della Corte d’Appello e il decreto n. 17975 erano in contrasto con il diritto comunitario, ed invitava il governo italiano
a presentare osservazioni.
– Queste osservazioni sono state inviate con lettera 26 luglio 1996. Il Ministero dell’Industria ha sottolineato che l’aiuto
era stato concesso con espressa clausola di recupero.
– Il 16 settembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato alle autorità italiane di recuperare l’aiuto, pena l’apertura di un procedimento
ai sensi dell’art. 88 del Trattato CECA.
– Il 20 settembre 1996 il ministero dell’Industria emanava un nuovo decreto, vale a dire il decreto n. 20357, con cui revocava
l’aiuto concesso e ne intimava la restituzione.
– Il 16 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] impugnava il suddetto decreto dinanzi al giudice amministrativo (Tribunale amministrativo
regionale del Lazio), deducendo tra l’altro l’intangibilità del diritto all’aiuto, grazie al passaggio in giudicato della
sentenza della Corte d’Appello. Il 1º aprile 1999 il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato fondato.
– Il 2 novembre 1999 l’Avvocatura dello Stato, a nome del Ministero dell’Industria, impugnava tale sentenza dinanzi al Consiglio
di Stato.
– Con ordinanza 22 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha chiesto una decisione pregiudiziale in merito alla soluzione dell’incompatibilità
tra la sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 90/555.
Le questioni pregiudiziali
14.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha presentato alla Corte le seguenti questioni:
«1)
Se, in forza del principio del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile,
costituito nella specie dalla decisione generale CECA 3484 del 1985 , dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 giugno1990, notificata
il 20 luglio 1990, nonché dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 1996 n. 5259, di intimazione del recupero dell’aiuto
- atti tutti alla stregua dei quali è stato adottato l’atto di recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto
n. 20357 del 20 settembre 1996 di revoca dei decreti 8 marzo 1996, n. 17975 e 3 aprile 1996, n. 18337)
sia giuridicamente possibile e doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione interna nei confronti di un privato
beneficiario, nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo incondizionato di pagamento dell’aiuto
medesimo.
2) ovvero se, stante il pacifico principio secondo il quale la decisione sul recupero dell’aiuto è regolata dal diritto comunitario,
ma la sua attuazione ed il relativo procedimento di recupero, in assenza di disposizioni comunitarie in materia, sono retti
dal diritto nazionale (su questo principio v. Corte di Giustizia 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] für Ernährung und Forstwirtsschaft), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente
impossibile in forza di una concreta decisione giudiziaria, passata in cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) che fa stato fra
privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione a conformarvisi».
Procedimento dinanzi alla Corte
15.
Osservazioni scritte sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo italiano, dal governo della Repubblica ceca, dal governo
dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli intervenienti hanno illustrato oralmente la loro posizione all’udienza del
6 giugno 2006.
IV –
Valutazione
A –
Argomenti delle parti
16.
In questa causa molto particolare, in cui deve essere esaminata e valutata la relazione tra una delle norme fondamentali del
diritto comunitario, ossia l’art. 88 CE, e il principio della res judicata, appare opportuno esaminare con particolare attenzione
gli argomenti addotti dalle parti nel procedimento principale, dagli Stati membri intervenienti e dalla [OSCURATO:PERSONA].
17.
In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo della Repubblica ceca sostengono la tesi secondo cui una decisione giudiziaria passata
in giudicato deve prevalere sull’interesse della Comunità a recuperare un aiuto erogato in contrasto con il diritto comunitario.
Essi si fondano sulla giurisprudenza nelle cause Eco‑[OSCURATO:PERSONA] (
11
), [OSCURATO:PERSONA] (
12
), [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (
13
) e [OSCURATO:PERSONA] (
14
). Anche il governo italiano, quello olandese e la [OSCURATO:PERSONA] riconoscono l’importanza del principio dell’autorità del giudicato,
come espresso nella citata giurisprudenza, pur ritenendo che siffatto principio nella fattispecie in esame non sia applicabile,
oppure sostenendo che occorre derogare a tale principio.
18.
Innanzitutto la [OSCURATO:PERSONA] dubita che l’ordinanza di rinvio sia ricevibile. Gli argomenti da essa addotti vertono rispettivamente
sulla mancanza di una norma comunitaria da interpretare, sulla mancanza di una controversia da dirimere e sul fatto che le
questioni poste avrebbero un carattere meramente teorico. Inoltre, in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la validità della decisione
90/555/CECA, a causa di talune asserite irregolarità procedurali.
19.
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ad una giurisprudenza consolidata a norma della quale l’unica difesa che può essere avanzata
da uno Stato membro avverso un ricorso di inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 88, n. 2, CE, è l’assoluta impossibilità
di eseguire correttamente la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma che siffatta impossibilità consegue dall’esistenza
di una sentenza inappellabile ed incondizionata della Corte d’Appello.
20.
[OSCURATO:PERSONA] riconosce l’esistenza del principio che implica che non si può concedere un aiuto statale in presenza di una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara l’incompatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune. Tuttavia, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA],
esiste una norma giuridica di grado superiore, secondo la quale tutti gli operatori del mercato possono considerarsi tutelati
dalla forza del giudicato, che si fonda sul principio fondamentale della certezza del diritto.
21.
Oltre alle sentenze in precedenza citate, il governo della Repubblica ceca, insieme alla [OSCURATO:PERSONA], invoca l’art. 14, n. 1,
del regolamento (CE) n. 659/1999 (
15
), in cui è stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] non impone la restituzione dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio
generale di diritto comunitario. Secondo il governo ceco tale situazione si configura in presenza di una res judicata.
22.
A giudizio del governo italiano, il principio dell’autorità del giudicato non trova applicazione, in quanto esso presuppone
una sentenza che abbia acquisito effetti vincolanti tra le stesse parti, che abbia il medesimo oggetto e che sia basata sul
medesimo fondamento giuridico (
16
).
23.
Questa terza condizione non sarebbe soddisfatta in considerazione, da un lato, delle differenze tra il procedimento di diritto
civile risultante nella sentenza della Corte d’Appello e la procedura amministrativa tuttora pendente dinanzi all’organo giurisdizionale
del rinvio, e, d’altro lato, del fatto che la sentenza della Corte d’Appello non si fonda sul terzo codice degli aiuti né
ha preso in considerazione la decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 90/555/CECA.
24.
Inoltre il governo italiano osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare la tutela del legittimo affidamento. Un’impresa ben sa
che un diritto al pagamento di un aiuto può configurarsi solo in presenza di una decisione di approvazione a livello sia nazionale
sia europeo. Anche se a livello nazionale esiste una sentenza passata in giudicato, ciò non significa automaticamente che
un’impresa possa ricevere l’aiuto. Occorre infatti prima attendere la decisione della [OSCURATO:PERSONA], che non è affatto vincolata
dalla sentenza del giudice nazionale. Non si configura pertanto alcun legittimo affidamento meritevole di tutela che osti
alla restituzione dell’aiuto. Il governo italiano osserva ancora che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto presentare ricorso avverso
la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Infine il governo italiano sostiene che, nel contesto del regime di aiuti comunitario, la
competenza di un giudice nazionale è limitata. Egli non può infatti pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti, e pertanto
l’efficacia di una sentenza passata in giudicato nel caso di specie ha una portata limitata.
25.
Il governo olandese definisce come particolare la situazione in esame, in cui a titolo eccezionale si possono disapplicare
i principi dell’efficacia del giudicato e l’autonomia processuale nazionale. Secondo questo governo infatti, riferendosi alla
sentenza [OSCURATO:PERSONA], occorre partire dal presupposto che non si può accettare una violazione del principio dell’autorità del
giudicato. Rimettere in discussione una decisione giudiziaria divenuta definitiva costituirebbe una grave violazione del principio
della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici e comprometterebbe infine gravemente l’autorità del potere
giudiziario in quanto tale. In secondo luogo, il governo olandese rinvia al principio dell’autonomia processuale nazionale.
In linea di principio, pertanto, una decisione giudiziaria divenuta irrevocabile può essere impugnata per incompatibilità
con il diritto comunitario solo se le regole procedurali nazionali lo consentono.
26.
Ciononostante il governo olandese, viste le circostanze molto particolari della fattispecie in esame, ritiene che si configuri
una situazione eccezionale. Nella fattispecie, secondo il giudizio olandese, si tratta di (1) una decisione giudiziaria relativa
ad un aiuto di Stato, settore di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], (2) esiste una espressa decisione precedente della
[OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che la decisione giudiziaria successivamente adottata è contraria al diritto comunitario, e a questo
proposito si osserva che tutti gli organi di uno Stato membro, anche il giudice nazionale, sono vincolati da una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, e (3) il giudice nazionale e le parti coinvolte nel procedimento nazionale sapevano o avrebbero
dovuto sapere che l’aiuto era già stato dichiarato incompatibile con il mercato comune. A giudizio del governo olandese l’effetto
utile delle norme sugli aiuti stati contenute nel Trattato verrebbe meno se, in una situazione eccezionale come quella in
esame, si accettasse che la restituzione non può avere luogo in nessun caso.
27.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] occorre fare una distinzione tra l’autorità conferita a sentenze in cui vengono accertati diritti delle
parti di cui esse possono liberamente disporre, nel contesto di procedimenti in contraddittorio, e l’autorità di sentenze
di organi giurisdizionali nazionali nel settore degli aiuti statali, in cui gli interessi delle autorità nazionali e quelli
dei beneficiari spesso sono paralleli e in cui la questione, fondamentale per entrambe le parti, relativa alla legittimità
dell’aiuto è retta da disposizioni comunitarie vincolanti.
28.
[OSCURATO:PERSONA] ricorda innanzitutto l’obbligo di diritto comunitario di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] stessa il proposito di
concedere un aiuto. Tale obbligo di comunicazione preventiva vale per lo Stato membro in quanto tale, qualunque sia l’organo
che concede l’aiuto, e vale pertanto anche per gli organi giurisdizionali. Il fatto che l’aiuto venga erogato in forza di
un’apposita sentenza di un giudice nazionale non esime lo Stato membro dall’obbligo di comunicare in precedenza l’aiuto e
di non erogarlo prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato la sua approvazione. Inoltre il rapporto tra l’organo concedente e l’organo
responsabile per la comunicazione dell’aiuto è una questione di diritto interno, che non può ostacolare l’applicazione del
diritto comunitario.
29.
La presunzione che una sentenza di un giudice civile possa ostacolare il recupero di un aiuto, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA],
confonde tra loro due livelli diversi: quello della procedura nazionale (segnatamente gli effetti di una sentenza di un giudice
civile relativi ai poteri della pubblica amministrazione) e la procedura che sfocia nella concessione di un aiuto, che non
presuppone soltanto il perfezionamento della procedura nazionale ma, sino a che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dato la sua approvazione
all’aiuto notificato, anche gli obblighi imposti dal diritto comunitario.
30.
Nel caso di specie, l’autorità competente italiana ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il proposito di concedere un aiuto, a norma
del terzo codice degli aiuti. La decisione di siffatta autorità nazionale sulla richiesta di aiuto della [OSCURATO:PERSONA] conteneva
una riserva, ossia quella della approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato l’aiuto incompatibile
con il mercato comune, e pertanto la decisione nazionale non ha sortito alcun effetto.
31.
E’ solo in uno stadio molto posteriore che il giudice italiano (prima il Tribunale civile e penale di Roma e successivamente
la Corte d’Appello) ha riconosciuto il diritto soggettivo della [OSCURATO:PERSONA] all’erogazione dell’aiuto controverso. Questo ha
indotto le autorità italiane a concedere l’aiuto mediante un decreto, sebbene anche tale decreto sia formulato con una riserva.
32.
[OSCURATO:PERSONA] approfondisce due ipotesi, una in cui l’aiuto concesso coincide con l’aiuto valutato dalla [OSCURATO:PERSONA], ed
una in cui l’aiuto sia invece diverso da quello notificato e valutato. In entrambi i casi tuttavia dalla giurisprudenza emerge
molto chiaramente cosa sia tenuto a fare il giudice. Nel primo caso, questi è vincolato dalla decisione in cui l’aiuto è dichiarato
incompatibile con il mercato comune e deve trarne le debite conseguenze. Nel secondo caso si applica la regola di standstill
di cui all’art. 88, n. 3, CE, che ha efficacia immediata, come interpretata dalla Corte.
33.
Di fatto si tratta di una decisione a livello comunitario divenuta inappellabile. Nell’inappellabilità di siffatta decisione
si esprime anche la certezza del diritto; essa è pertanto vincolante per tutti gli organi dello Stato italiano. Inoltre, a
giudizio della [OSCURATO:PERSONA], l’autorità del giudicato della sentenza del giudice italiano riguarda solo la fase nazionale,
senza avere alcun impatto a livello comunitario.
34.
[OSCURATO:PERSONA] rinvia ancora alla giurisprudenza (
17
) secondo la quale le disposizioni nazionali devono essere applicate in modo tale da non rendere praticamente impossibile la
ripetizione dell’ aiuto in forza del diritto comunitario e da tener pienamente conto dell’ interesse comunitario, nonché alla
giurisprudenza (
18
) da cui consegue che il primato del diritto comunitario talvolta comporta una relativizzazione della certezza del diritto.
35.
Infine la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il primato del diritto comunitario può comportare che ogni atto nazionale di natura amministrativa
o anche legislativa deve soccombere in caso di conflitto con il primo. Essa non riesce a comprendere perché ciò non dovrebbe
valere nel caso in cui una sentenza contraria al diritto comunitario abbia acquisito efficacia di giudicato.
B –
Analisi
36.
Tutti gli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri conoscono il principio della res judicata, l’autorità della cosa
giudicata. E’ nell’interesse della certezza del diritto che sentenze contro cui non può più essere interposto appello divengano
inattaccabili nei rapporti sociali, ossia che divengano un fatto giuridico che fa stato tra le parti. Ciò significa che è
esclusa la possibilità di proporre un nuovo appello con lo stesso oggetto, le stesse parti e gli stessi argomenti.
37.
Da un esame comparativo emerge tuttavia che, ad onta della grande rilevanza attribuita all’autorità della cosa giudicata,
gli effetti della stessa non sono assoluti. Nei diversi ordinamenti giuridici nazionali sono consentite deroghe al principio
dell’autorità di cosa giudicata, seppure a condizioni molto rigide (
19
). Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di frode, o se nella sentenza divenuta inimpugnabile sia rinvenibile una flagrante
violazione dei diritti fondamentali. Dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo emerge che l’autorità
del giudicato non può far venir meno palesi violazioni di diritti (comunitari) fondamentali (
20
).
38.
Anche nell’ordinamento comunitario è rispettata l’autorità del giudicato (
21
). Gli argomenti che si adducono sono uguali a quelli avanzati per gli ordinamenti nazionali. Inoltre l’importanza di questo
principio è riconosciuta anche nella relazione tra il diritto comunitario e il diritto nazionale e trova conferma nelle già
citate sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
39.
Tuttavia occorre osservare che in nessuna di queste sentenze era in discussione l’esercizio di una facoltà comunitaria in
quanto tale.
40.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA] il diritto comunitario non è stato applicato correttamente dal giudice di ultimo grado. Da ciò, a determinate
condizioni, potrebbe derivare la possibilità di presentare un ricorso per risarcimento dei danni. La sentenza in esame non
aveva tuttavia effetti immediati per l’esercizio dei poteri comunitari.
41.
Anche nella causa [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] il diritto comunitario è stato erroneamente applicato dal giudice. Neppure in questo caso
era in discussione l’esercizio dei poteri comunitari.
42.
Lo stesso vale per le cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui l’impugnazione sarebbe stata possibile, ma le parti avevano lasciato
scadere il termine.
43.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA] è stato impugnato tardivamente un lodo arbitrale interlocutorio con il carattere di una pronuncia definitiva.
I termini stabiliti di per sé non erano tali da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento comunitario. In siffatte circostanze il diritto comunitario non impone al giudice nazionale
di disapplicare le rilevanti regole procedurali nazionali, neppure se ciò sarebbe necessario per consentire l’esame di una
possibile violazione del diritto comunitario (
22
).
44.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA] inizialmente, in forza del regolamento (CE) n. 44/2001 (
23
), era stata eccepita l’incompetenza del giudice adito. Tale eccezione è stata respinta, ma nel merito è stata accolta la domanda
della controparte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], una società di vendita per corrispondenza. La società non ha considerato opportuno
risollevare l’eccezione nel procedimento di appello intentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e pertanto quella parte della sentenza
ha acquisito forza di giudicato. Anche in questa situazione la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non impone al
giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono ad una decisione autorità di cosa giudicata.
45.
Le sentenze nella cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in precedenza citate, hanno in comune che entrambe riguardavano soggetti che
avevano esaurito le possibilità di appello. In entrambi i casi l’organo giurisdizionale statuente in ultimo grado aveva omesso
di sollevare una questione pregiudiziale e aveva dato un’interpretazione errata del diritto comunitario. Nalla causa [OSCURATO:PERSONA]
questa violazione del diritto comunitario ad opera di un organo giurisdizionale in ultimo grado poteva essere compensata con
il risarcimento del danno. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] era possibile una riparazione derogando al principio dell’autorità della
cosa giudicata (grazie alla sentenza la decisione del competente organo amministrativo aveva acquisito autorità di giudicato),
traducendo nel caso di specie la facoltà dell’organo amministrativo di riesaminare una decisione precedente conferita a tale
organo in un obbligo di rivedere siffatta decisione.
46.
Da siffatta giurisprudenza consegue che sono le stesse parti ad avere una responsabilità al fine di far valere i diritti di
cui dispongono liberamente ([OSCURATO:PERSONA]), oppure i diritti ad esse conferiti dal diritto comunitario ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]).
Qualora facciano scadere i termini (
24
) o ritengano inopportuno proporre impugnazione, o non intentino alcun procedimento, devono sopportarne le conseguenze, nel
senso che non potranno più far valere successivamente i diritti loro conferiti dal diritto comunitario. Ove invece difendano
attivamente in giudizio i loro diritti, avvalendosi a tal fine pienamente delle possibilità loro offerte dall’ordinamento
processuale nazionale, possono anche usufruire delle possibilità offerte dal diritto nazionale di chiedere un risarcimento
del danno per un atto amministrativo illecito, ovvero per un operato delle competenti autorità amministrative e/o giurisdizionali
nazionali contrario all’ordinamento comunitario ([OSCURATO:PERSONA]), oppure, sempre che il diritto nazionale lo consenta, di chiedere
la revisione della decisione controversa ([OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]). Questa giurisprudenza, che privilegia il rispetto dell’autorità
del giudicato tra le parti come principio giuridico, non sembra precludere qualsiasi deroga all’autorità del giudicato, ma
siffatta deroga è ammessa solo in casi molto particolari, in cui il principio «res judicatas pro veritate habetur», che vale
per le parti interessate, deve soccombere di fronte ad un interesse legittimo più rilevante.
47.
Nella causa in esame tuttavia la sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato non solo ha conseguenze per i rapporti
giuridici di diritto italiano tra il beneficiario dell’aiuto e lo Stato italiano, ma scavalca anche la competenza esclusiva
della Corte, retta dal diritto comunitario, di valutare l’aiuto controverso e incide sugli obblighi a cui è assoggettato lo
Stato italiano ai fini della concessione dell’aiuto di Stato.
48.
Non si tratta qui di una controversia tra un’autorità amministrativa nazionale ed un attore privato, che può essere risolta
nel semplice contesto dell’ordinamento giuridico nazionale, ma di una controversia che, in prima istanza, deve essere risolta
a livello di diritto comunitario e in cui la ripartizione di poteri tra l’ordinamento giuridico comunitario e quello nazionale
– e quindi anche tra gli obblighi incombenti al giudice nazionale in forza di entrambi gli ordinamenti – va rispettata molto
rigorosamente.
Obblighi dei giudici nazionali
49.
In questa luce approfondirò innanzitutto gli obblighi del giudice nazionale al fine dell’applicazione e della garanzia del
rispetto del diritto comunitario qui rilevante.
Per cominciare osservo che sussiste una palese ripartizione di compiti e poteri tra la [OSCURATO:PERSONA] da un lato e i giudici
nazionali dall’altra ai fini dell’applicazione del regime di aiuti comunitario.
50.
[OSCURATO:PERSONA], l’organo amministrativo responsabile per l’esecuzione e lo sviluppo della politica di concorrenza nell’interesse
generale della Comunità, ha la competenza esclusiva di esaminare tutti i regimi di aiuto rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 87, n. 1, CE, e il rilevante codice degli aiuti CECA qui in discussione, al fine di accertarne la compatibilità
con il mercato comune (
25
).
51.
Pertanto gli Stati membri devono notificare alla [OSCURATO:PERSONA] le misure di aiuto che intendono adottare (obbligo di notifica)
e devono sospendere la realizzazione del provvedimento sino alla pronuncia del giudizio della [OSCURATO:PERSONA] (obbligo di standstill).
In caso di decisione «positiva» si può procedere all’esecuzione della misura proposta, mentre se la decisione è «negativa»
l’obbligo di standstill diventa in pratica definitivo (
26
).
52.
Un aiuto erogato prima di essere notificato, oppure un aiuto pagato in pendenza della procedura di istruttoria deve essere
recuperato. La regola principale può riassumersi come segue: gli Stati membri non possono erogare aiuti prima che la [OSCURATO:PERSONA]
si sia pronunciata espressamente sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.
53.
Pertanto gli organi giurisdizionali nazionali non hanno il potere di pronunciarsi sulla compatibilità dell’aiuto (
27
). Per contro, essi hanno un compito essenziale nell’ordinamento giuridico comunitario per garantire il rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti, ossia il rispetto del principio qui sopra formulato, secondo cui non può essere concesso
alcun aiuto senza previa approvazione esplicita della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente per applicare e garantire il rispetto
delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri.
54.
Per quanto riguarda l’art.88, n. 3, CE, si tratta di una norma del Trattato vincolante, con efficacia immediata, che vieta
la concessione di aiuti, in qualunque forma, senza il precedente intervento e la precedente approvazione della [OSCURATO:PERSONA].
Lo stesso prevede l’art. 6 del codice degli aiuti rilevante nella fattispecie. Ne consegue che il giudice nazionale, ove sia
richiesto il suo giudizio su una decisione nazionale di concessione di aiuto, deve coerentemente accertare se sia stato rispettato
il disposto dell’art. 88, n. 3, CE o del suo equivalente nel codice degli aiuti CECA.
55.
Queste norme fondamentali sono state elaborate in una serie di pronunce della Corte, in cui essa ha dichiarato che il giudice
nazionale deve tutelare i diritti dei privati se le autorità nazionali violano il principio sopra formulato e che deve trarne
le debite conclusioni ai sensi del suo diritto interno, per quanto riguarda sia la validità degli atti di esecuzione dell’aiuto
in questione, sia la ripetizione dell’aiuto nel frattempo concesso (
28
).
56.
In secondo luogo il suo intervento si fonda sulle decisioni della Commissioni con efficacia immediata, adottate nell’ambito
dell’art. 88, n. 2, CE. Nella causa Capolongo (
29
) la Corte ha già dichiarato che le decisioni prese dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di istruttoria prevista dall’art. 88,
n. 2, primo paragrafo, CE, hanno efficacia diretta. Pertanto anche da una decisione negativa, ossia da una decisione in cui
viene concretizzato il divieto di cui all’art. 87, n. 1, CE, il giudice nazionale deve trarre le debite conseguenze (
30
).
57.
In terzo luogo il giudice nazionale può essere chiamato a svolgere un ruolo a seguito di una decisione di ripetizione della
[OSCURATO:PERSONA]. A norma dell’art. 249 CE, in combinato disposto con l’art. 10 CE, siffatte decisioni sono vincolanti per tutti
gli organi degli Stati membri, compreso il giudice nazionale, che deve trarne le debite conseguenze.
58.
Inoltre siffatte decisioni impongono allo Stato membro obblighi espliciti ed incondizionati, obblighi a cui essi non possono
sottrarsi e che investono anche i privati interessati. In primo luogo si tratta di coloro a cui è stato erroneamente concesso
un aiuto, che dovranno restituirlo. In secondo luogo i terzi interessati che, nel caso in cui lo Stato membro non dia seguito
all’obbligo di ripetizione nel periodo previsto, possono richiederne il rispetto dinanzi al giudice nazionale (
31
), (
32
).
59.
La ragione di questo rigido obbligo di rispetto dei termini prescritti è che in tal modo la norma principale sancita dall’art. 87,
n. 1, CE, ossia che i rapporti di concorrenza sul mercato comunitario non devono essere falsati da misure di aiuto nazionali,
ottiene l’effetto perseguito dagli autori del Trattato.
60.
Infine osservo ancora che la ripetizione deve avvenire secondo le norme del diritto processuale nazionale, fermo restando
che la restituzione imposta dal diritto comunitario non deve essere resa impossibile nella pratica (principio dell’efficacia) (
33
).
61.
Da quanto precede consegue che il giudice nazionale, chiamato a valutare la conformità al diritto interno di rapporto di concessione
di aiuto, dovrà sempre accertare se siano soddisfatti gli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE, o, come nel caso di specie,
dal suo equivalente nel relativo codice degli aiuti CECA, e se esistano decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ostano all’erogazione
dell’aiuto o la subordinano a limiti o a condizioni particolari.
62.
La coesistenza degli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale comporta pertanto che il giudice nazionale dovrà di volta
in volta accertare se, in sede di applicazione del suo diritto nazionale, siano soddisfatte nella fattispecie le condizioni
imposte dal diritto comunitario, e se l’applicazione del diritto nazionale non implichi una violazione delle facoltà della
[OSCURATO:PERSONA] per garantire il rispetto della normativa di concessione degli aiuti, che costituisce uno dei pilastri dell’ordinamento
giuridico comunitario. A questo proposito rinvio alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
34
), in cui la Corte ha espressamente dichiarato che le norme sulla concorrenza contenute nei trattati comunitari sono disposizioni
di ordine pubblico. Ciò vale anche per le norme sulla concorrenza applicabili nel rapporto tra la Comunità e gli Stati membri,
ossia nel caso di specie gli artt. 87 e 88 CE e l’art. 4 CECA.
63.
Osservo ancora che nella procedura posta a fondamento del giudizio di merito lo Stato italiano ha osservato, o ha tentato
di osservare, gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6 del codice degli aiuti. Infatti esso ha notificato alla
[OSCURATO:PERSONA] la sua decisione originaria avente ad oggetto la propria intenzione di concedere un aiuto alla [OSCURATO:PERSONA]; quindi
non ha voluto erogare siffatto aiuto in attesa della decisione della [OSCURATO:PERSONA] e anche quando è stato obbligato a farlo
dalla sentenza della Corte d’Appello ha pagato l’agevolazione subordinandola ad un’esplicita riserva.
64.
Dal canto suo la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato il proposito di concessione di aiuto ad essa notificato. In tale valutazione ha rispettato
tutte le regole procedurali vigenti allo scopo, ossia ha pubblicato la notificazione, affinché lo stesso interessato e terzi
interessati fossero in grado di avanzare osservazioni in merito. Anche la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] è infine pervenuta
al suo definitivo giudizio negativo è stata correttamente notificata allo Stato italiano e quindi pubblicata.
65.
In questa luce occorre rilevare che i giudici civili italiani investiti della causa, o per ignoranza o per incuria, hanno
compiuti gravi errori, sia in primo grado sia in sede di appello.
66.
In primo grado essi hanno ignorato gli obblighi sopra descritti di accertare in modo coerente se fossero soddisfatti gli artt. 88,
n. 3, CE o l’art. 6 del codice degli aiuti, oppure se esistesse una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] approvava esplicitamente
l’aiuto. E, cosa ancora più grave, la Corte d’Appello non ha voluto rispettare la decisione negativa nel frattempo resa dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Mi limito a questa constatazione, senza approfondire la motivazione con cui quest’ultimo organo giurisdizionale
ha ritenuto di dover disapplicare il diritto comunitario. In caso di una violazione tanto flagrante non mi sembra opportuno
continuare la discussione pedagogica per spiegare perché tale motivazione è giuridicamente insostenibile.
67.
Osservo ancora che anche le autorità italiane hanno compiuto errori. E’ vero che queste hanno fatto presente al giudice dell’appello
che l’aiuto controverso non poteva essere erogato prima che la [OSCURATO:PERSONA] lo avesse esplicitamente dichiarato compatibile
con il mercato comune, ma hanno anche manifestamente omesso di comunicare che la [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo aveva già adottato
una decisione, in cui l’aiuto richiesto veniva invece espressamente dichiarato incompatibile con il mercato comune.
68.
Infine la [OSCURATO:PERSONA], quale attrice nel procedimento dinanzi al giudice civile italiano, sapeva o era tenuta a sapere – si tratta
infatti di uno dei massimi produttori italiani di acciaio, ben a conoscenza dell’art. 4 CECA e dei codici di aiuti – che il
governo italiano poteva erogare l’aiuto ad essa promesso soltanto dopo aver ricevuto l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,
quando la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione negativa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha voluto avvalersi delle possibilità di ricorso
offerte dal diritto comunitario. Non posso pertanto sottrarmi all’impressione che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] abbia cercato
il punto debole della catena giurisdizionale che può essere invocata per giudicare della legittimità della concessione di
agevolazioni statali.
69.
Il risultato di quanto sopra osservato è che è stato concesso un aiuto statale e che i rapporti di concorrenza nel relativo
settore del mercato comune sono stati falsati. Forse più importante di questo risultato sostanziale, che costituisce come
tale un’importante violazione incidentale dell’ordinamento comunitario, è che questa sentenza ha l’effetto di frustrare i
poteri esercitati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Comunità. Pertanto dalla sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato consegue
che viene disapplicata la ripartizione di competenza tra la Comunità e gli Stati membri nella concessione di aiuti.
70.
In sintesi, la questione centrale è se debba essere considerata inattaccabile l’autorità del giudicato di una sentenza adottata
nelle circostanze sopra indicate e che, come risulta dal paragrafo che precede, è suscettibile di avere gravi conseguenze
per la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, derivante dallo stesso Trattato, e che inoltre renderebbe
impossibile l’esercizio dei poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA].
71.
A mio giudizio non è così.
72.
A tal fine vanno presi in considerazione i seguenti punti: essenziale è il fatto che il giudice nazionale, nell’interpretazione
del diritto interno, non può emettere sentenze che non tengono conto della fondamentale ripartizione di poteri tra la Comunità
e gli Stati membri, sancita dai trattati. Ciò vale anche se siffatte sentenze hanno ottenuto autorità di cosa giudicata.
73.
E ciò resta valido segnatamente nel caso di disposizioni dei trattati e della loro applicazione che esprimono principi fondamentali
del diritto comunitario sostanziale, come nella fattispecie in esame gli artt. 87 e (88) CE. Questo vale ancora più in particolare
nei casi in cui l’obbligo giuridico per il giudice nazionale è contenuto inequivocabilmente nello stesso Trattato e nella
giurisprudenza derivatane, come avviene, in altri termini, nell’art. 88, n. 3, CE e nella giurisprudenza della Corte in precedenza
citata.
74.
In tali casi l’autorità di cosa giudicata di una sentenza che si fonda esclusivamente sull’interpretazione del diritto nazionale,
e in cui il rilevante diritto comunitario è manifestamente disapplicato, non può costituire un ostacolo all’esercizio dei
poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dalle disposizioni rilevanti del diritto comunitario.
75.
La circostanza che in questo caso la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare in alcun modo il principio del legittimo affidamento è a mio
avviso un argomento del tutto marginale.
76.
Rinvengo dei riferimenti inequivocabili a favore di questo approccio nella giurisprudenza della Corte. Ricordo in merito ancora
una volta la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha dichiarato che l’art. 81 CE è una disposizione fondamentale, indispensabile
per lo svolgimento dei compiti della Comunità e segnatamente per il funzionamento del mercato comune. Da questa sentenza si
può inoltre dedurre che il diritto comunitario impone che un giudice nazionale, chiamato a decidere sulla validità di un lodo
arbitrale, deve accertare d’ufficio l’applicazione dell’art. 81 CE.
77.
Un supporto per questa tesi è anche, per analogia, la sentenza Masterfoods (
35
), in cui la Corte ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], nello svolgimento del compito ad essa attribuito dal Trattato, non è vincolata
da una decisione resa da un giudice nazionale in forza degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato. La Corte ne ha tratto la conseguenza
che la [OSCURATO:PERSONA] può rendere in ogni momento decisioni individuali implicanti l’applicazione degli artt. 85 e 86 CE, anche
quando un giudice nazionale abbia già statuito su un contratto o su un comportamento e se la decisione che la [OSCURATO:PERSONA]
vuole adottare sia in contrasto con tale sentenza.
78.
Nella stessa sentenza la Corte dichiara anche che gli organi giurisdizionali nazionali, che statuiscano su contratti o comportamenti
su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha già preso una decisione, non possono emettere una sentenza in contrasto con siffatta decisione, anche
se questa fosse a sua volta in contrasto con una decisione di un giudice nazionale di primo grado. Questa giurisprudenza è
nel frattempo stata codificata nel regolamento (CE) n. 1/2003 (
36
).
79.
La stessa giurisprudenza si applica anche nel caso di disposizioni sugli aiuti comunitari. Così come la [OSCURATO:PERSONA] non può
essere limitata nell’esercizio dei suoi poteri relativi alle norme sulla concorrenza vigenti per i privati da una sentenza
di un giudice nazionale, ciò non può avvenire neppure nel caso in cui si tratti di disposizioni sulla concorrenza vigenti
per gli Stati membri, ossia per gli aiuti di Stato. Inoltre, il fatto che un giudice nazionale non può adottare una sentenza
incompatibile consegue anche dal fatto che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è rivolta allo Stato membro di cui il giudice fa
parte, in quanto organo di quello Stato (
37
).
80.
Esiste tuttavia un’importante differenza tra le decisioni adottate nell’ambito degli artt. 81 e 82 CE e quelle invece prese
nell’ambito dell’art. 88 CE o dei codici degli aiuti della CECA, ossia i destinatari delle medesime. Posto che una sentenza
di un giudice nazionale in un rapporto giuridico orizzontale tra i privati, anche se è passata in giudicato, non può incidere
sul potere decisionale della Corte, ciò vale anche nella relazione verticale tra uno Stato membro ed un privato nella concessione
di aiuto. Anche in tale relazione le sentenze emesse da un giudice nazionale non possono incidere sulle competenze esclusive
della [OSCURATO:PERSONA].
81.
Occorre ancora osservare che, anche se il diritto comunitario si rivolge in primo luogo agli Stati membri, i privati interessati
alla concessione di aiuto hanno il potere di tutelare i propri interessi nelle relative procedure. Ciò vale già nella fase
amministrativa, che precede la decisione della [OSCURATO:PERSONA], in cui sia i potenziali beneficiari sia terzi interessati possono
far presente la loro opinione (
38
), ma vale anche dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha reso la sua decisione. Infatti gli eventuali destinatari del beneficio lesi dalla
decisione possono in linea di massima proporre un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, una via per lo più aperta
anche ai terzi interessati grazie all’interpretazione estensiva data dalla Corte al criterio limitativo dell’essere «direttamente»
interessati alla concessione di aiuto (
39
).
82.
Ne consegue che segnatamente il potenziale destinatario di una misura di aiuto nazionale non è certamente tenuto a rivolgersi
al giudice nazionale per disperazione, come se mancasse un’adeguata norma di tutela nell’ordinamento giuridico comunitario.
Al contrario, proprio dall’esistenza di un’adeguata tutela giuridica per i privati avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
sull’aiuto di Stato la Corte ha tratto la conseguenza che i privati non possono più impugnare la validità delle decisioni
dinanzi al giudice nazionale allorché non si siano avvalsi della facoltà di impugnazione dinanzi al giudice comunitario (
40
).
83.
Per analogia, una parte interessata non è meritevole di tutela allorché continui ad ignorare le possibilità di impugnazione
che gli vengono offerte dal diritto comunitario e adisca un giudice nazionale non competente a giudicare sull’ammissibilità
alla luce del diritto comunitario di una misura di aiuto di cui chiede l’erogazione. Nulla cambia a ciò il fatto che la sentenza
in tal modo estorta al giudice nazionale, che come sopra dimostrato è in flagrante contrasto con l’ordinamento giuridico comunitario,
sia passata in giudicato a norma del diritto interno.
84.
Pertanto, il fatto che nel contesto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato l’attuazione della decisione di ripetizione
della [OSCURATO:PERSONA] incida sulla relazione tra lo Stato membro e il beneficiario non costituisce un motivo per essere meno categorici
sulla circostanza che i poteri della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere svuotati di significato.
85.
Anche se non è determinante in questo contesto, rinvio ancora alla giurisprudenza in cui si dichiara che il principio della
certezza del diritto non può ostacolare la ripetizione dell’aiuto. Ciò è il caso, ad esempio, se nell’ordinamento giuridico
nazionale vigono termini di prescrizione per poter revocare una decisione nazionale di concessione di aiuto (
41
). Posto che il ruolo delle autorità nazionali per misure di aiuto dichiarate incompatibili è limitato all’esecuzione della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] – non c’è alcun margine di discrezionalità di decidere altrimenti – gli operatori del mercato,
dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione, non hanno più alcuna incertezza sulla ripetibilità dell’aiuto
ingiustamente erogato. Non possono pertanto essere opposti termini di decadenza fissati a garanzia della certezza del diritto.
86.
Da quanto sopra considerato consegue che l’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte d’Appello non può costituire
un ostacolo per il recupero di un aiuto erogato incompatibilmente con il diritto comunitario vigente al riguardo. Occorre
invece porre fine alla violazione del diritto comunitario integrata da siffatta sentenza.
V –
Conclusione
87.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere come segue le questioni poste dal Consiglio
di Stato:
«L’autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale, che condanna l’autorità nazionale al pagamento dell’aiuto
di Stato da essa concesso, non può incidere sull’esercizio dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dagli artt. 87 e 88 CE.
Pertanto un giudice nazionale, che statuisca sulla legittimità di una decisione di un’amministrazione nazionale di dare attuazione
ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dispone la ripetizione dell’aiuto illegittimamente erogato, è tenuto a disapplicare
le norme nazionali che disciplinano gli effetti di una sentenza civile passata in giudicato, ove siffatta sentenza sia contraria
agli obblighi scaturenti dagli artt. 87 e 88 CE, per garantire il pieno rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti
statali».
1
– Lingua originale: l'olandese.
2
– Decisione n. 2320/81/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria
siderurgica, GU L 228, pag. 14.
3
– Decisione n. 1018/85/CECA della [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 1985 che modifica la decisione n. 2320/81/CECA recante norme
comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica, GU L 110, pag. 5.
4
– Decisione n. 3484/85/CECA della [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 1985 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia, GU L 340, pag. 1.
5
– Decisione n. 322/89/CECA della [OSCURATO:PERSONA] del 1º febbraio 1989 recante norme comunitare per gli aiuti a favore della siderurgia,
GU L 38, pag. 8.
6
– Legge n. 183/1976 sulla disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, GURI n. 121, 8 maggio 1976.
7
– GU C 73, pag. 5.
8
– IP(90) 498 del 20 giugno 1990.
9
– Nota di trasmissione SG(90) D/24789.
10
– GU L 314, pag. 17.
11
– Sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97 (Racc.pag. I‑3055).
12
– Sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01 (Racc. pag. I‑10239).
13
– Sentenza 13 gennaio 2004, causa C‑453/00 (Racc. pag. I‑837).
14
– Sentenza 16 marzo 2006, causa C‑234/04 (Racc. pag. I-2585).
15
– Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
(GU L 83, pag. 1).
16
– Ad illustrazione il governo italiano ricorda la sentenza 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 2831, punto 9).
17
– [OSCURATO:PERSONA] rinvia in merito alla sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (BUG‑Alutechniek) (Racc.
pag. I‑3437) e alla sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1591).
18
– [OSCURATO:PERSONA] rinvia in merito alla sentenza 7 gennaio 2005, causa C-201/02, Wells (Racc. pag. I‑723, punti 64 e segg.),
alla sentenza 28 giugno 2001, causa C-118/00, Larsy (Racc. pag. I‑5063, punti 51-55) e anche alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
già citata, punti 23‑28.
19
– Per un esame esauriente e comparato v. la «note.de recherce» sulla funzione e il significato del giudicato negli Stati
membri (un documento interno), redatto nell’ambito di questa causa dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Documentazione su
richiesta della Corte.
20
– V., ad esempio, sentenza 16 aprile 2002 nella causa S.A. Dangeville/Francia.
21
– V., ad esempio, ordinanza 11 luglio 1996, causa C-397/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3873), e sentenza
1° giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03, PP&O [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-0000), e la giurisprudenza ivi
citata.
22
– Questa violazione – si trattava nella fattispecie di un contratto forse incompatibile con l’art. 81 CE – potrebbe del resto
sempre essere «sanata» con l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] o di un’autorità nazionale preposta alla concorrenza. Anche i concorrenti
lesi, non toccati dall’autorità del giudicato, potrebbero prendere provvedimenti giuridici.
23
– Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
24
– Ovviamente deve trattarsi di termini ragionevoli.
25
– V., tra l’altro, sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, [OSCURATO:PERSONA] du Commerce extérieur des produits alimentaires
en Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (in prosieguo: la sentenza «FNCE») (Racc. pag. I-5505).
26
– Per l’obiettivo e la portata di siffatti obblighi v., fra l’altro, sentenze 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc.
pag. 1471, punti 3 e 4); 21 maggio 1977, cause riunite 31/77 R e 53/77 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 921, punti 16‑29);
9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken (Racc. pag. 3435, punto 20), e 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA]
(«Boussac») (Racc. pag. I‑307, punti 16‑17). V., ad esempio, anche sentenze 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑1139, punto 49), e 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6717, punti 67‑69).
27
– V. sentenza FNCE, già citata, punto 12. V. anche sentenze 11 luglio 1996, causa C-39/94, Syndicat français de l’Express
international e a. (in prosieguo: la sentenza «SFEI» (Racc. pag. I‑3547, punto 42), e 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio
(Racc. pag. I‑3735, punto 30).
28
– V, anche sentenze Lorenz, già citata, punto 8; FNCE, già citata, punto 12; sentenza SFEI, già citata, punto 40; 16 dicembre
1992, causa C-17/91, Lornoy (Racc. pag. I‑6523, punto 30); 13 gennaio 2005, causa C‑174/02, Streekgewest (Racc. pag. I‑85,
punto 17), e 15 giugno 2006, cause riunite C-393/04 e C-41/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-0000, punto 42).
29
– Sentenza 19 giugno 1973, causa 77/72 (Racc. pag. 611, punto 6). V. anche sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike
& Weinlig (Racc. pag. 595).
30
– V. sentenza Steinike & Weinlig, citata alla nota 29.
31
– V., fra l’altro, sentenza Streekgewest, cit.
32
– Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] può anche avvalersi della possibilità, ad essa conferita dal Trattato negli artt. 88 CE e 228 CE,
di imporre il rispetto di una decisione di ripetizione.
33
– V., tra l’altro, sentenze 2 febbraio 1989, causa C-94/87, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. 175, punto 12); 21 marzo 1990,
causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] («Tubemeuse») (Racc. pag. I‑959, punto 61); sentenza BUG-Alutechnik, cit. alla nota 17,
punto 12; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 17, punto 24, e 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8717,
punto 34).
34
– Sentenza 1º giugno 1999, causa C‑126/97, già citata (punti 36 e 39). Nelle conclusioni da me presentate per la sentenza
16 maggio 2002, causa C-321/99 P, ARAP (Racc. pag. I-4287) ho già spiegato che gli artt. 87 e 88 CE sono di ordine pubblico
(v. paragrafo 189 di dette conclusioni).
35
– Sentenza 14 dicembre 2000, causa C-344/98 (Racc. pag. I‑11369).
36
– Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). V. art. 16.
37
– Osservo incidentalmente che, ove si affiancassero due procedimenti a livello comunitario (nell´ambito del controllo della
compatibilità dell’aiuto) e a livello nazionale (ad es. nel caso di una violazione dell´obbligo di standstill) dall’obbligo
di lealtà conseguirebbe eventualmente che il giudice nazionale si debba rivolgere alla [OSCURATO:PERSONA] o, mediante una questione
pregiudiziale, alla Corte, ad esempio per accertare se una determinata misura vada qualificata come aiuto. Si veda in merito
anche la sentenza Masterfoods, punti 57 e 58. V. anche la sentenza SFEI, citata alla nota 27, punti 49‑51, e la sentenza Piaggio,
citata alla nota 27, punto 32.
38
– V. tra l’altro il regolamento n. 659/1999.
39
– V. anche sentenze 14 novembre 1984, causa 323-82, Intermills (Racc. pag. 3809); 19 maggio 1993, causa C/198-91, Cook (Racc.
pag. I‑2487); 15 giugno 1993, causa C/225-91, Matra (Racc. pag. I‑3203), e sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T/266-94,
Skibsvaerftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA] «Navigazione danese» (Racc. pag. II‑1399). V. anche regolamento n. 659/1999, cit.
alla nota 15.
40
– Sentenza 9 marzo 1994, causa C/188-92, TWD [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑833).
41
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 17, punti 34‑37, v. anche sentenza «BUG‑Alutechniek», citata alla nota
17, punti 18‑19.