Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0314 - IT
Avis juridique important
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61991J0314
SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 MARZO 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LEGISLATURA. - CAUSA C-314/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01093
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Atti del [OSCURATO:PERSONA] destinati a produrre effetti giuridici al di fuori della sua sfera interna ° Atti singoli di applicazione della regolamentazione relativa all' indennità transitoria di fine mandato a favore dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] ° Ricevibilità
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 173)
2. [OSCURATO:PERSONA] ° Indennità transitoria di fine mandato istituita a favore dei deputati ° Fine mandato ° [OSCURATO:PERSONA]
1. Essendo la Comunità economica europea una comunità di diritto, né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale costituita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Fra gli atti del [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire oggetto di ricorso per annullamento soltanto gli atti che riguardino unicamente l' organizzazione interna dei suoi lavori, quali quelli che non producono effetti giuridici o producono effetti giuridici soltanto all' interno del [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne l' organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedure di verifica stabilite dal suo regolamento.
Alla luce di detti criteri, si deve rilevare che la regolamentazione relativa all' indennità transitoria di fine mandato a favore dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo, nonché i singoli atti di applicazione della stessa regolamentazione producono effetti giuridici che esulano dall' organizzazione interna dei lavori dell' istituzione, in quanto essi incidono sulla situazione patrimoniale del deputato all' atto della cessazione delle sue funzioni.
E' quindi ricevibile il ricorso per annullamento proposto dal parlamentare interessato avverso detto atto di applicazione.
2. La nozione di "fine mandato" figurante nella regolamentazione relativa all' indennità transitoria di fine mandato a favore dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo deve, alla luce delle varie versioni linguistiche della regolamentazione, del suo contesto e del suo obiettivo, essere interpretata nel senso che essa riveste un' accezione neutra e riguarda tutti i casi di cessazione del mandato.
Poiché si tratta di un atto che comporta implicazioni finanziarie, il [OSCURATO:PERSONA] non può, in quanto autore dell' atto stesso e mediante un' interpretazione successiva che voglia definirsi autentica, restringerne la portata a danno dei potenziali beneficiari, senza contravvenire al principio della certezza del diritto.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-314/91,
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Heidelberg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione 2 ottobre 1991 con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha negato alla signora [OSCURATO:PERSONA] l' assegnazione di un' indennità transitoria di fine mandato,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 1 dicembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 gennaio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1991, la signora [OSCURATO:PERSONA], ex deputato presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 2 ottobre 1991 con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha negato alla ricorrente l' assegnazione di un' indennità transitoria di fine mandato e alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] a versare alla ricorrente stessa un' indennità transitoria per il periodo di undici anni durante il quale essa era stata membro del [OSCURATO:PERSONA].
2 Il 18 maggio 1988 l' Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una regolamentazione relativa all' indennità transitoria di fine mandato per i deputati del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "regolamentazione"), i cui artt. 1 e 2 sono riprodotti nella relazione d' udienza.
3 Con atto 12 dicembre 1990 l' Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] ha considerato detta indennità transitoria un' indennità di fine legislatura.
4 La signora [OSCURATO:PERSONA], membro del [OSCURATO:PERSONA] dal 1979, ha cessato le sue funzioni di deputato il 17 dicembre 1990, data in cui ha assunto le funzioni di "Oberbuergermeister" (primo sindaco) della città di Heidelberg.
5 La domanda presentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 1991 al collegio dei questori al fine di ottenere un' indennità transitoria per il periodo di undici anni durante il quale essa era stata membro del [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta con lettera di detto collegio 2 ottobre 1991, per il motivo che la signora [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva ai requisiti stabiliti dalla predetta decisione dell' Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1990.
6 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
7 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l' irricevibilità del ricorso. L' atto di cui si chiede l' annullamento riguarderebbe l' organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e non produrrebbe effetti giuridici nei confronti di terzi. La domanda di versamento dell' indennità non potrebbe essere formulata nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 173 del [OSCURATO:PERSONA].
8 Per quanto concerne la ricevibilità della domanda di annullamento, va ricordato che la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] stesso ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v. sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339, punto 23 della motivazione; 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4199, punto 16 della motivazione; ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3365, punto 16 della motivazione; parere 14 dicembre 1991, 1/91, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6079, punto 21 della motivazione).
9 Come la Corte ha affermato nelle ordinanze 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1753, punto 11 della motivazione) e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Fronte nazionale/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2101, punto 12 della motivazione), gli atti che riguardano soltanto l' organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire oggetto di un ricorso per annullamento.
10 Rientrano in detta categoria gli atti del [OSCURATO:PERSONA] che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all' interno del [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene all' organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento.
11 In base a siffatti criteri, va rilevato che una regolamentazione relativa all' indennità di fine mandato per i deputati del [OSCURATO:PERSONA], nonché i singoli atti di applicazione di siffatta regolamentazione producono effetti giuridici che esulano dall' organizzazione interna dei lavori delle istituzioni, in quanto essi incidono sulla situazione patrimoniale del deputato all' atto della cessazione delle sue funzioni.
12 Si deve pertanto dichiarare ricevibile il ricorso, per la parte in cui esso riguarda l' annullamento dell' atto impugnato.
13 Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta a condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versarle l' indennità transitoria richiesta, è sufficiente rilevare che, nell' ambito di un procedimento ai sensi dell' art. 173 del [OSCURATO:PERSONA], la Corte non può impartire ingiunzioni ad una istituzione comunitaria, né condannarla a versare determinati importi.
14 Di conseguenza, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile per la parte in cui esso riguarda il versamento dell' indennità transitoria.
Nel merito
15 Per stabilire se la nozione di fine mandato che dà diritto ad un' indennità transitoria riguardi, come sostiene la ricorrente, tutti i casi di cessazione del mandato oppure, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], unicamente la scadenza del mandato alla fine della legislatura, si deve far riferimento ai termini della disposizione di cui trattasi, al suo contesto e all' obiettivo della regolamentazione.
16 Per quanto riguarda i termini dell' art. 1 della regolamentazione, va rilevato, come nel punto 9 delle sue conclusioni osserva l' avvocato generale, che dallo studio comparato delle varie versioni linguistiche di detta disposizione risulta che la nozione di fine mandato riveste un' accezione neutra e comprende tutti i casi di cessazione del mandato.
17 Il contesto di questo articolo conferma che gli si deve attribuire una portata generale. L' art. 2, primo comma, della regolamentazione considera infatti il caso in cui un deputato riceve un' indennità per un mandato la cui durata sia superiore a cinque anni. Questa situazione è presa in considerazione in generale e senza limiti, e da questo testo non si può dedurre, diversamente da quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], che è considerata unicamente la situazione di un deputato alla fine della legislatura il quale abbia sostituito, in corso di mandato, un titolare precedente.
18 L' art. 2, secondo comma, si limita del resto a indicare tre casi nei quali il diritto all' indennità transitoria decade, vale a dire il decesso dell' ex deputato, il fatto che egli è incaricato di un mandato retribuito presso un' istituzione delle Comunità o che è eletto presso il suo [OSCURATO:PERSONA] nazionale, senza stabilire alcuna indicazione relativa ad altre situazioni nelle quali l' indennità non sarebbe attribuita e senza avvalorare la tesi secondo la quale detti casi di esclusione sono indicati soltanto a titolo esemplificativo.
19 La portata generale che riveste la nozione di fine mandato non può, inoltre, venir meno a causa dell' obiettivo che il [OSCURATO:PERSONA] intende attribuire alla regolamentazione di cui trattasi; secondo il [OSCURATO:PERSONA], l' indennità di fine mandato mira a rendere più agevole, per il deputato le cui funzioni sono cessate, il passaggio fra il suo mandato e l' esercizio di un' altra attività professionale; pertanto, l' erogazione dell' indennità di cui trattasi non sarebbe necessaria quando il deputato si dimette volontariamente dalle sue funzioni durante la legislatura. Orbene, da un lato, un obiettivo del genere non risulta dal testo della regolamentazione di cui trattasi; dall' altro, non è provato che il deputato il quale lasci volontariamente le sue funzioni durante il mandato si trovi di fronte a difficoltà finanziarie minori del deputato le cui funzioni sono cessate alla fine della legislatura.
20 Occorre aggiungere che, come si è sopra rilevato, l' art. 2, secondo comma, della regolamentazione contempla unicamente tre precisi casi nei quali decade il diritto all' indennità transitoria, senza escludere, in generale, l' attribuzione dell' indennità ogni volta che l' ex deputato fruisca di altri redditi.
21 Occorre inoltre ricordare che il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver sempre accordato l' indennità transitoria alla fine della legislatura senza chiedere all' ex deputato di provare il suo fabbisogno di carattere finanziario. Le ragioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il carattere forfettario dell' indennità in questo caso potrebbero valere anche per l' attribuzione dell' indennità ad un deputato le cui funzioni sono cessate durante la legislatura.
22 Per quanto attiene all' interpretazione che il 12 dicembre 1990 l' Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] ha fornito per la regolamentazione di cui trattasi, va sottolineato che un' istituzione comunitaria, autrice di un atto che comporta implicazioni finanziarie, i cui termini e il cui contesto non consentono un' autorizzazione restrittiva, non può, tramite un' interpretazione successiva, qualificata autentica, restringere la portata delle pertinenti disposizioni a danno dei potenziali beneficiari, senza contravvenire al principio della certezza del diritto (v. sentenza 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5041).
23 Da quanto precede risulta che la nozione di fine mandato figurante nella regolamentazione deve essere intesa nel senso che essa riveste una portata generale e riguarda tutti i casi nei quali sono cessate le funzioni di un deputato.
24 Si deve pertanto annullare la decisione 2 ottobre 1991 con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha negato alla ricorrente l' indennità transitoria di fine mandato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) E' annullata la decisione 2 ottobre 1991 con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha negato alla ricorrente l' indennità transitoria di fine mandato.
2) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese.