CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 17512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. - la sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 21 marzo 2019, pronunciata dal medesimo Ufficio giudiziario e divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2021, causa il mancato adempimento degli obblighi risarcitori cui il beneficio era subordinato. 2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, derivante dall'omessa partecipazione, all'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, dei difensori di fiducia che lo avevano assistito nel giudizio di cognizione, i quali non avevano ricevuto l'avviso previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Per la medesima udienza era stato infatti convocato, in tesi irritualmente, un difensore di ufficio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, derivante dalla sua omessa valida citazione per l'udienza stessa. La citazione era avvenuta secondo il rito di cui all'art. 159 cod. proc. pen., ma la declaratoria di irreperibilità non sarebbe stata preceduta da complete ricerche. Con il terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Il termine per adempiere gli obblighi risarcitori, non fissato in sentenza, né con provvedimento successivo, vanamente sollecitato, non sarebbe ancora scaduto. Esso, infatti, andrebbe a coincidere non già con la data di irrevocabilità del titolo, come erroneamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, ma con il termine di sospensione stabilito dall'art. 163, primo comma, cod. pen., nella specie pari a cinque anni, decorrenti dalla predetta data di irrevocabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., la nomina del difensore di fiducia, effettuata per il giudizio di cognizione, non è efficace per la fase esecutiva, salva l'ipotesi derogatoria (qui non rilevante) prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., riguardante la sospensione dell'esecuzione dei titoli di condanna a pene detentive brevi; e la regola vale anche se, in tale nomina, la fase esecutiva sia genericamente contemplata (Sez. 1, n. 23734 del 8/7/2020, Cafarelli, Rv. 279443-01; Sez. 3, n. 11934 del 28/9/2016, dep. 2017, Desiderio, Rv. 270350-01; Sez. 1, n. 26881 del 26/5/2015, Andreoli, Rv. 264027-01). L'investitura officiosa del difensore, compiuta dal giudice dell'esecuzione, non è dunque affatto censurabile, e non sussiste il dedotto vizio di difettosa assistenza tecnica del condannato. 2. È invece fondato il secondo motivo. Dagli atti, che il Collegio è autorizzato a compulsare in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che il decreto di irreperibilità, prodromico alla citazione in udienza del condannato a norma dell'art. 159 cod. proc., fu emesso sulla base di un verbale di vane ricerche, redatto dalla polizia giudiziaria, che dava atto dell'avvenuta consultazione della banca dati dell'amministrazione carceraria e del solo, infruttuoso, tentativo di rintraccio nel luogo di ultima residenza del condannato medesimo. Nessun accertamento, funzionale al suo reperimento, fu disposto ed eseguito presso il luogo di nascita e quello di ultimo domicilio, situati in Germania. Secondo univoci principi, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità le preliminari ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976-01; Sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016, Drago, Rv. 266442-01; Sez. 5, n. 44374 del 20/6/2014, Iaccarino, Rv. 262112-01), anche fuori del territorio dello Stato e nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali (art. 169, comma 4, cod. proc. pen.). L'obbligo di disporre ricerche all'estero sorge, beninteso, soltanto se quelle eseguite nel territorio dello Stato consentono di individuare le corrispondenti località straniere, in particolare quella ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività lavorativa, e in cui, quindi, possono utilmente effettuarsi indagini per l'individuazione di un esatto indirizzo (da ultimo, Sez. 6, n. 29147 del 3/6/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264104-01). E, nel caso di specie, dal fascicolo processuale non solo emergeva la località estera di domicilio (Neubeuern), ma compariva altresì un indirizzo (Preysinstrasse 10/A) che andava senz'altro verificato nella sua perdurante attualità. Il decreto di irreperibilità è pertanto affetto da nullità, che si propaga alla conseguente notificazione, e agli atti ulteriormente dipendenti sino all'esito decisorio (tra le molte, Sez. 3, n. 9244 del 21/1/2010, Teranaj, Rv. 246234-01); nullità di ordine generale e a carattere assoluto, in quanto relativa al condannato, citato nel procedimento di esecuzione (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189-01), sanzionabile come tale dalla Corte di legittimità.3. In accoglimento del secondo motivo, e previo assorbimento del terzo, l'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/2/2022