CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 129/2022pubblicata il 11/04/2022.Numero registro generale 23499/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 11853/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello principale propostoda [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS e ha invece accoltol’appello incidentale proposto dall’istituto previdenziale.2. La controversia ha per oggetto il disconoscimento del rapporto di lavorosubordinato intrattenuto da Scalvini con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2016, società della quale Scalvini eraamministratore unico dalla sua costituzione.3. Il Tribunale di Brescia rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diaccertamento della illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavorosubordinato compiuto da INPS, e compensò le spese di lite tra le parti.4. La Corte territoriale ha confermato la sentenza appellata per quantoriguarda la legittimità del disconoscimento del rapporto. In accoglimentodell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ha invece riformata conriferimento alla compensazione delle spese di lite.5. Per la cassazione della sentenza ricorre Scalvini, con ricorso affidato adue motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’art.2094 cod. civ., in combinatodisposto degli artt.2380 bis e e 2384 cod. civ., «anche in violazione e/ofalsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e per omesso econtraddittorio esame di risultanze documentali e istruttorie decisive perNumero registro generale 23499/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 11853/2026Data pubblicazione 29/04/2026la controversia in relazione all’art.360 co.1 n.5 c.p.c. sotto il profilo deltravisamento della prova».2. La Corte territoriale non ha negato la compatibilità della carica diamministratore unico con la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra l’amministratore e la società: ed anzi, l’ha affermata inastratto.3. La Corte territoriale ha però ritenuto in concreto che fosse «mancata laprova che lo Scalvini fosse, nonostante la carica rivestita, subordinato alpotere direttivo, di controllo e disciplinare di un organo amministrativodella società, o comunque di un terzo dotato dei relativi poteri».4. Con riferimento alle asserite violazioni degli artt.2094, 2380-bis e 2384cod. civ., il Collegio ritiene che la Corte territoriale si sia attenuta aiprincipi di diritto che governano la materia, e in particolare quelli di Cass.n.9273/2019 dallo stesso richiamata, secondo i quali «le qualità diamministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitalisono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse daquelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui cheintenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova delvincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante lacarica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinaredell'organo di amministrazione della società».5. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che incombesse suSalvini l’onere di provare la sua subordinazione in concreto, e semprecorrettamente ha tratto le conseguenze della mancanza di provasufficiente della subordinazione.6. Nella parte restante il motivo è inammissibile perché si risolve nellacensura dell’apprezzamento dei fatti riservato al giudice del merito,riproponendo i documenti già prodotti (peraltro privi di contenutodecisorio) e le dichiarazioni rese dai testimoni interrogati in corso di causa,con la pretesa di trarvi conclusioni diverse.Numero registro generale 23499/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 11853/2026Data pubblicazione 29/04/20267. Infine, con riferimento all’asserito travisamento della prova, secondo iprincipi di diritto di Cass. S.U. n.5792/2024 il travisamento del contenutooggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale.8. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questi principi di diritto e rileva chela censura proposta dal ricorrente non ha per oggetto una svistaconcernente il fatto probatorio in sé, ma la verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, ed inparticolare la asserita erronea interpretazione data dalla Corte territorialeai documenti prodotti in giudizio ed alle dichiarazioni rese dai testimoniinterrogati, con riferimento al tema della subordinazione.9. Il motivo è dunque complessivamente infondato.10. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.2697cod. civ. e 244 cod. proc. civ., con riferimento al rigetto delle istanzeistruttorie afferenti al tema della subordinazione.11. Il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente ha trascritto, manon localizzato, i capitoli di prova dei quali lamenta la mancataammissione, e dunque non è dato sapere in quale atto processuale essifossero stati articolati. Del resto, la parte ricorrente nemmeno hatrascritto, nella parte rilevante, i verbali di causa nella parte in cui risultala sua richiesta di ammissione delle prove de quibus.Numero registro generale 23499/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 11853/2026Data pubblicazione 29/04/202612. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.13. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2026.La PresidenteRossana Mancino