CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 11078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. Uditi i difensori: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese che ha depositato L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 21/3/2023, dichiarando prescritte le condotte antecedenti al 7/5/2015, ha confermato nel resto il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di appropriazione indebita aggravata delle somme (circa 350.000 euro) dell'[OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA], sottraendole dal conto corrente intestato all'associazione o trattenendole a titolo personale dalle trattenute sindacali degli iscritti, ed ha confermato anche le statuizioni civili a favore della predetta associazione, costituitasi parte civile. A sostegno del ricorso, la difesa del Bastone ha dedotto: 1.1. violazione di legge con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, che il ricorrente deduce di aver proposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], appena operata la costituzione delle parti, e pertanto illegittimamente ritenuta tardiva dalla Corte territoriale. Il ricorrente contesta anche la valutazione di infondatezza dell'eccezione, giustificata dalla sentenza di appello con il rilievo che le prime distrazioni sarebbero avvenute nel settembre 2010, quando erano state eseguite in virtù dell'ordine che il Bastoni aveva dato il 26 luglio 2010 all'azienda [OSCURATO:PERSONA] di Monza. A tal proposito il ricorrente deduce che nel luglio 2010 nemmeno era stato nominato presidente dell'associazione, avendo ricevuto la nomina solo nel settembre successivo. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente: si contesta l'assunto della sentenza secondo cui nessuna valenza potrebbe attribuirsi al "consenso alla distrazione di somme di un'associazione sindacale", assumendo che allora si dovrebbero considerare concorrenti nel reato anche gli associati che hanno approvato i documenti contabili. Si contesta anche l'attendibilità della somma di circa 350.000 euro, indicata come oggetto di distrazione dalla querelante dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e si assume che le persone offese dovrebbero essere considerati solo i medici del nosocomio brianzolo, che non hanno presentato querela. 2. Con requisitoria scritta del 4/10/2023 il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. La parte civile ha depositato conclusioni scritte in data 2/11/2023, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza, anche nelle sue statuizioni civili, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. L'eccezione di incompetenza territoriale, in particolare, è stata tempestivamente proposta ma è manifestamente infondata.Sotto il primo profilo, correttamente il ricorso evidenzia che, come riferito anche dalla sentenza di primo grado, nel difetto di udienza preliminare, l'eccezione è stata ritualmente proposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], appena verificata la regolare costituzione delle parti, in ossequio al principio secondo cui trattasi di eccezione proponibile solo "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Rv. 252612). Si tratta, però, di eccezione manifestamente infondata, in quanto notoriamente il delitto di appropriazione indebita si consuma con l'interversione del possesso e, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come non solo i primi atti consumativi, ma tutte le attività significative in tal senso risultino effettuate nel circondario del Tribunale di Monza, a cominciare, appunto, dalle prime distrazioni disposte con ordine del Bastone dato il 26 luglio 2010 all'[OSCURATO:PERSONA] di Monza, ove prestava servizio come geriatra, ed eseguite nel settembre dello stesso anno, quando pertanto il ricorrente era stato ormai nominato segretario regionale della Lombardia, ricoprendo di conseguenza la carica di tesoriere, come tale unico soggetto autorizzato alla movimentazione del conto corrente intestato alla società. Peraltro, nel disattendere l'eccezione formulata dal ricorrente la Corte territoriale ne ha evidenziato anche la genericità, "in conseguenza del fatto che nemmeno menziona quale sarebbe il fatto storico che determinerebbe la diversa competenza territoriale invocata", né sul punto si rinvengono precisazioni nel ricorso in esame. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente espresso dai giudici di merito, è inammissibile perché è di manifesta evidenza che persona offesa dalla distrazione di somme di denaro dal conto corrente di un'associazione non può che essere quest'ultima, mentre le contestazioni in ordine all'attendibilità della querelante si risolvono in una mera proposta di letture alternative degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non consentite in questa sede, trattandosi, invece, di valutazioni riservate, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/7/1997, n. 6402, Riv. 207944). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.