CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 33659/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 2743/2025 CC - 02/10/2025 R.G.N. 20570/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33659/2025 Roma, lì, 13/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 31 gennaio 2025 il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame, ha respinto l'appello proposto dal pubblico ministero per ottenere l'applicazione di una misura cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], e l'ha accolto a carico di [OSCURATO:PERSONA], disponendo per quest'ultimo l'applicazione della custodia cautelare in carcere, in luogo della misura degli arresti domiciliari applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 09 gennaio 2025. I due indagati, padre e figlio, sono accusati del delitto di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cagionato percuotendo la vittima con un bastone o una spranga a seguito di un litigio, tre giorni prima del suo decesso, ma il G.i.p. ha ritenuto sussistenti solo a carico del figlio gli elementi indiziari sufficienti per l'emissione della misura cautelare. Il Tribunale, per quanto qui rileva, non ha rivalutato gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo il ricorso del pubblico ministero relativo solo all'adeguatezza della misura cautelare applicata, ed ha ritenuto ancora attuali le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e del pericolo di inquinamento probatorio, ritenute sussistenti dal G.i.p., non essendo stati prospettati elementi nuovi che imponessero di disattendere tale valutazione, non oggetto di impugnazione. Ha valutato, però, che gli arresti domiciliari non siano idonei a fronteggiare tali esigenze, neppure se presidiati con l'applicazione del braccialetto elettronico, perché ha ritenuto che l'indagato sia molto aggressivo e privo di autocontrollo, per cui tale misura, se è idonea ad impedire che egli aggredisca persone all'interno della propria abitazione, come affermato dal G.i.p., non è idonea ad impedire che egli violi il divieto di allontanamento e metta in atto condotte analoghe, caratterizzate da un uso incontrollato di violenza fisica, nei confronti di chiunque abbia motivi di litigio con lui. La misura degli arresti domiciliari non è stata ritenuta idonea neppure ad eliminare il pericolo di inquinamento probatorio, che il G.i.p. ha ritenuto sussistente anche se di grado basso, avendo lo stesso giudice affermato che la moglie dell'indagato ha palesemente mentito in suo favore, e consentendo la misura in questione un continuo rapporto tra l'indagato e detta testimone. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, secondo quanto precisato in udienza dal difensore, il solo [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per l'omesso rilievo della inammissibilità dell'appello e la violazione del principio devolutivo. L'appello proposto dal pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per carenza di specificità dei motivi. Tale eccezione era stata formulata all'udienza del 31 gennaio 2025, evidenziando che il pubblico ministero aveva solo riproposto gli elementi contenuti nella sua richiesta di misura cautelare, senza prendere posizione in merito alle argomentazioni del G.i.p. e limitandosi ad una critica astratta del suo provvedimento. In merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero ha riportato solo degli stralci di intercettazioni lamentando che il G.i.p. non ne aveva dato una interpretazione corretta, ma senza spiegare perché il rigetto della richiesta di misura cautelare non fosse condivisibile. In merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero aveva chiesto, nella richiesta originaria, l'applicazione della custodia in carcere sulla base della presunzione di legge circa la sua adeguatezza, evidenziando solo il pericolo di inquinamento probatorio, ed il G.i.p. aveva risposto a tale affermazione ritenendo superata detta presunzione. Anche nell'atto di appello il pubblico ministero aveva lamentato solo l'inidoneità del domicilio, quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ma non aveva devoluto al Tribunale del riesame una nuova valutazione della presunzione di adeguatezza della misura carceraria, per cui i giudici non avrebbero dovuto pronunciarsi sull'erronea applicazione di questa da parte del G.i.p. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione, in merito alle ragioni dell'asserita non superabilità della presunzione di adeguatezza stabilita dalla legge. L'ordinanza semplifica eccessivamente il contesto della vicenda e distorce le valutazioni del G.i.p. Le tensioni di vicinato esistevano soltanto nei confronti della vittima, che era di fatto l'unico vicino della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e il figlio era intervenuto, nella lite all'esterno dell'abitazione, solo per difendere il padre. Inoltre il Tribunale del riesame non ha tenuto conto delle allegazioni difensive, con cui si era evidenziato che proprio [OSCURATO:PERSONA], in un secondo momento, aveva chiamato i soccorsi, aveva ammesso le proprie responsabilità con i carabinieri intervenuti ed era incensurato, elementi che possono incidere sulla valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, in quanto dimostrativi dell'assenza di una effettiva e perdurante pericolosità. Il Tribunale non ha valutato neppure la rilevanza del decorso del tempo sulla presunzione di adeguatezza, limitandosi ad affermare che il G.i.p. aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari solo poche settimane prima della sua decisione. Il Tribunale, inoltre, ha dato un'interpretazione letterale ma errata dell'affermazione del G.i.p., secondo cui il pericolo di reiterazione del reato era da escludere all'interno dell'abitazione dell'indagato: il G.i.p. intendeva dire che tale pericolo non sussisteva nel contesto di riferimento, nel senso che i litigi sussistevano solo nei confronti di quel vicino. La valutazione del Tribunale, che il pericolo possa ripresentarsi nei confronti di altri, futuri vicini, è del tutto astratta. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la motivazione è carente e illogica, ipotizzando un condizionamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] verso la propria moglie, mentre di un simile comportamento non c'è prova, e la condotta di questi nell'immediatezza del fatto, avendo ammesso con i carabinieri le proprie responsabilità, esclude un tale pericolo. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo si sostiene l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, per genericità dei motivi, con riferimento sia alla richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia a quella di applicazione della custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma la doglianza circa la genericità dell'appello proposto nei confronti del primo, padre dell'attuale ricorrente, è irrilevante e non può essere esaminata, mancando un'impugnazione da parte di questi ed essendo priva di interesse, per l'attuale ricorrente, la valutazione dell'ammissibilità o meno dell'appello proposto nei confronti di un altro indagato. Il motivo proposto, con riferimento all'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è infondato. L'atto contiene, infatti, delle doglianze specifiche e non generiche circa singoli punti della valutazione effettuata dal G.i.p., in merito all'adeguatezza della misura cautelare applicata a detto indagato. L'ordinanza impugnata ha esaminato con attenzione il contenuto dell'appello del pubblico ministero e lo ha raffrontato con le argomentazioni del G.i.p., sottolineando in primo luogo che questi, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari non riportandosi semplicemente alla presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha motivato esplicitamente la presenza dei pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, ed ha affermato che, per la salvaguardia di entrambe tali esigenze, è necessaria una misura di «stretto contenimento» dell'indagato, precisando che anche per contenere il pericolo di inquinamento probatorio è inefficace una misura di tipo non custodiale. Conformandosi ai principi di questa Corte, il Tribunale del riesame ha valutato altresì la eventuale sopravvenienza di elementi nuovi, tali da incidere sulla persistenza di tali esigenze, e l'ha esclusa, anche con riferimento al tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, ritenendolo troppo breve perché tali esigenze avessero perso la loro attualità. L'ordinanza ha, quindi, effettuato un raffronto diretto tra le argomentazioni addotte dal G.i.p. per ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, e i motivi dell'appello proposto dal pubblico ministero, evidenziando che, a fronte dell'affermazione del G.i.p. che, una volta ristretto nell'abitazione, il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe reiterare condotte analoghe perché legate solo ai cattivi rapporti con il vicino, vittima dell'aggressione, il pubblico ministero ha sostenuto che gli arresti domiciliari sono in ogni caso inidonei a fronteggiare il pericolo di inquinamento probatorio, che secondo il Tribunale non è stato escluso dal G.i.p., ed anche quello di reiterazione del reato, stante la rilevante aggressività dimostrata dall'indagato e la possibilità di una reazione altrettanto violenta contro altri vicini e contro chiunque, anche semplici passanti occasionali, potesse apparirgli autore di un presunto torto. Tale riferimento al contenuto dell'appello proposto dal pubblico ministero appare corretto, alla luce dell'esame dell'atto stesso, reso possibile dalla sua allegazione da parte del ricorrente, in quanto questo contiene effettivamente un rilievo circa la sussistenza e gravità delle predette esigenze cautelari, evidenziate nuovamente mediante il richiamo a specifiche condotte tenute dall'indagato e da sua moglie dopo l'aggressione, e alle modalità particolarmente violente di questa, e contiene una esplicita censura alla valutazione del G.i.p. che esse possano essere arginate dagli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, anche in questo caso indicando specifiche condotte che l'indagato potrebbe ugualmente tenere, nonostante tale misura. La valutazione di ammissibilità dell'appello, compiuta di fatto dal Tribunale del riesame, appare pertanto logica e non contraddittoria: tale atto risulta contenere, in effetti, una specifica contestazione delle argomentazioni con cui il G.i.p. ha ritenuto adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, per cui l'affermazione del ricorrente, di una sua inammissibilità per genericità e mancanza di specificità, non appare fondata. Non risulta veritiero, infatti, che in detto appello si affermi solo la inidoneità del luogo di esecuzione della misura cautelare, come sostenuto nel ricorso, avendo il pubblico ministero contestato l'adeguatezza degli arresti domiciliari per fronteggiare le due esigenze cautelari ritenute sussistenti, e non risulta veritiero che con l'appello non sia stata devoluta al Tribunale del riesame la valutazione della operatività della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo il pubblico ministero specificamente contestato la possibilità di arginare dette esigenze, nel caso concreto, con una misura meno grave di quella. Il vizio dell'ordinanza impugnata dedotto con il primo motivo di ricorso è, pertanto, insussistente. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha valutato in modo approfondito la vicenda, come ricostruita nell'ordinanza genetica, ed ha concordato con il pubblico ministero appellante che essa ha evidenziato una elevata aggressività del [OSCURATO:PERSONA], ed una sua personalità connotata da un'idea di giustizia privata che può portare a conseguenze irreversibili ed estreme, come affermato dal G.i.p. stesso. Sulla base di tale valutazione, sia della gravità del fatto sia della personalità dell'indagato, conforme peraltro a quella contenuta nell'ordinanza genetica, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero elementi concreti per ritenere superata la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere, e ha perciò valutato errata la diversa decisione del G.i.p., che aveva dichiarato superata tale presunzione sulla base della sola valutazione che, essendo l'aggressione maturata nell'ambito di una vicenda di vicinato ma non replicabile contro i propri familiari, l'obbligo di permanere nella propria abitazione fosse sufficiente per impedire la reiterazione del reato. Il Tribunale ha infatti concordato con il pubblico ministero appellante che tale misura non impedisce l'allontanamento dall'abitazione, neppure con l'ausilio del braccialetto elettronico, e non elimina, pertanto, la possibilità per l'indagato di reiterare condotte aggressive contro qualunque altro vicino o altre persone, diverse dai familiari conviventi, contro le quali il [OSCURATO:PERSONA] ritenga di doversi fare ragione da sé. Il Tribunale ha altresì ritenuto la misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione inidonea a fronteggiare il pericolo di inquinamento probatorio, che lo stesso G.i.p. ha ritenuto sussistente stanti le dichiarazioni menzognere della moglie dell'indagato, in quanto essa non impedisce che, permanendo il contatto con costei, i due possano concordare altre forme di inquinamento, oltre a quelle già messe in atto. Tali valutazioni sono logiche e non contraddittorie, nonché fondate sul contenuto dell'ordinanza genetica, avendo lo stesso G.i.p. ritenuto il fatto estremamente grave ed allarmante, ed elevatissima la capacità delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA], proprio per la presenza di una inclinazione a farsi giustizia da sé reagendo con l'omicidio a semplici contrasti per ragioni di vicinato, ed avendo il G.i.p. ritenuto sussistente un pericolo di inquinamento probatorio, praticabile attraverso la propria moglie. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto di elementi idonei a dimostrare la sufficienza di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, secondo il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quali l'avere egli chiamato i soccorsi, l'avere ammesso le proprie responsabilità con i carabinieri, la propria incensuratezza, il tempo trascorso dal fatto senza la commissione di altri reati. Questa doglianza non è fondata, in quanto gli elementi indicati incidono più sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari che sulla loro gravità, sussistenza che il Tribunale ha affermato di non dover rivalutare, in mancanza di una impugnazione sul punto, sottolineando peraltro la mancanza di elementi di novità, tali da imporne la rivalutazione. L'avere chiamato i soccorsi, peraltro molto tempo dopo l'aggressione ed accogliendo i soccorritori con le parole offensive e sprezzanti riportate nell'appello del pubblico ministero, l'avere confessato ai carabinieri, ma non al giudice nel corso dell'interrogatorio, di essere l'autore delle percosse, il non avere commesso altri reati prima e dopo l'omicidio qui contestato, sono elementi già noti al G.i.p., che ha ritenuto ugualmente sussistenti le esigenze cautelari indicate, e non incidono sulla valutazione della estrema gravità del fatto compiuto e della estrema pericolosità dell'indagato, espressa da entrambi i giudici, per cui l'omissione del loro esame non rende viziata la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La presente decisione rende esecutiva la misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Tribunale del riesame. Deve pertanto disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero competente, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 02 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]