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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15418/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7296/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 Numero sezionale 4554/2022 Numero di raccolta generale 15418/2022Data pubblicazione 13/05/2022 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4679/2020 depositata il 21/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva rigettato il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Tivoli.

Quest’ultimo aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il rilascio di un appartamento di Morlupo, di cui egli assumeva di essere proprietario esclusivo, sulla scorta di una scrittura privata del 30 aprile 1986 e che aveva promesso in vendita alle controparti, concedendogliene il previo possesso, senza però che queste ultime corrispondessero il prezzo; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro formali motivi; che, col primo, si invoca erronea ed omessa applicazione degli artt. 166 e 168 comma 5° c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione del Tribunale, il quale aveva erroneamente ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della Bozzi, perché tardiva; che, col secondo, si assume la nullità della sentenza impugnata per omessa, erronea ed incompleta valutazione delle prove offerte, giacché il giudice di seconde cure avrebbe dovuto tenere nella giusta considerazione che, mentre la ricorrente non era stata in grado di corrispondere il prezzo per motivi indipendenti dalla sua volontà, controparte però neppure era proprietaria dell’immobile stesso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 che, col terzo, si deduce omessa ed erronea valutazione del Numero sezionale 4554/2022Numero di raccolta generale 15418/2022 contenuto vessatorio della clausola risolutiva apposta dal Data pubblicazione 13/05/2022 promittente venditore, posto che il pagamento di una sola rata (di entità minima) avrebbe determinato la risoluzione del contratto; che, con quarto, si lamenta che il giudice di secondo grado sarebbe incorso nell’erroneo, omesso ed incompleto esame delle prove in atti, atteso che una serie di fatti o circostanze sarebbero stati trascurati nella decisione della causa; che l’intimato ha resistito con controricorso; che il primo motivo è infondato; che il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Sez. 2, n. 2299 del 30 gennaio 2017); che le ulteriori doglianze – fra loro logicamente connesse – vanno dichiarate inammissibili; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la sentenza impugnata pone, logicamente e coerentemente, una serie di circostanze – fra cui la mancata identificazione dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 cespiti immobiliari compravenduti nella scrittura privata del 2 luglio Numero sezionale 4554/2022Numero di raccolta generale 15418/2022 1999 – volte a giustificare il rigetto dell’appello; Data pubblicazione 13/05/2022 che la Corte d’Appello non discute della sorte del preliminare, che era stato dichiarato risolto dal Tribunale, con decisione non gravata sul punto e pertanto divenuta irrevocabile, sicché i ricorrenti si trovavano ad occupare l’immobile senza alcun titolo legittimo; che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli Numero sezionale 4554/2022Numero di raccolta generale 15418/2022 esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7296/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 Numero sezionale 4554/2022 Numero di raccolta generale 15418/2022Data pubblicazione 13/05/2022 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4679/2020 depositata il 21/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva rigettato il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Tivoli. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il rilascio di un appartamento di Morlupo, di cui egli assumeva di essere proprietario esclusivo, sulla scorta di una scrittura privata del 30 aprile 1986 e che aveva promesso in vendita alle controparti, concedendogliene il previo possesso, senza però che queste ultime corrispondessero il prezzo; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro formali motivi; che, col primo, si invoca erronea ed omessa applicazione degli artt. 166 e 168 comma 5° c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione del Tribunale, il quale aveva erroneamente ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della Bozzi, perché tardiva; che, col secondo, si assume la nullità della sentenza impugnata per omessa, erronea ed incompleta valutazione delle prove offerte, giacché il giudice di seconde cure avrebbe dovuto tenere nella giusta considerazione che, mentre la ricorrente non era stata in grado di corrispondere il prezzo per motivi indipendenti dalla sua volontà, controparte però neppure era proprietaria dell’immobile stesso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 che, col terzo, si deduce omessa ed erronea valutazione del Numero sezionale 4554/2022Numero di raccolta generale 15418/2022 contenuto vessatorio della clausola risolutiva apposta dal Data pubblicazione 13/05/2022 promittente venditore, posto che il pagamento di una sola rata (di entità minima) avrebbe determinato la risoluzione del contratto; che, con quarto, si lamenta che il giudice di secondo grado sarebbe incorso nell’erroneo, omesso ed incompleto esame delle prove in atti, atteso che una serie di fatti o circostanze sarebbero stati trascurati nella decisione della causa; che l’intimato ha resistito con controricorso; che il primo motivo è infondato; che il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Sez. 2, n. 2299 del 30 gennaio 2017); che le ulteriori doglianze – fra loro logicamente connesse – vanno dichiarate inammissibili; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la sentenza impugnata pone, logicamente e coerentemente, una serie di circostanze – fra cui la mancata identificazione dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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(Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7296/2021 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli Numero sezionale 4554/2022Numero di raccolta generale 15418/2022 esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U
Sentenza Cassazione n. 15418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris