CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi spesi nel contestare il giudizio di responsabilità ascritto ai ricorrenti ( primo e terzo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e primo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano rispettivamente i punti due e tre della motivazione); parimenti è a dirsi relativamente alla configurazione data al fatto loro ascritto ( punto 4 della motivazione, contestato da entrambi i ricorsi) avendo la Corte del merito, con motivazione sintetica ma non meno puntuale, coerentemente ritenuto la condotta dei ricorrenti non riconducibile all'alveo di cui al comma 5 dell'art 73 TUS dando corretto rilievo ad una complessiva e ponderata valorizzazione alle circostanze del fatto a giudizio lette alla luce dell'inequivoco portato offerto dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta; le doglianze spese dai ricorsi in ordine alla mancata applicazione delle generiche non attingono utilmente la sentenza impugnata, anche sul punto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da porre la decisione al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai