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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 17066/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso attinenti all'affermazione di responsabilità (i primi due) si limitano a riprodurre le censure già formulate con l'atto di appello, ripercorrendo un percorso argomentativo fondato esclusivamente su ipotesi alternative, non apprezzabili in questa sede, k CO4flJUDÀL mtV4..kuttall a«. tà osservato tuttavia che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica la tesi difensiva della regolarità dell'attività immobiliare svolta dall'imputato, smentita dalla serialità delle truffe poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] (pg. 5), corrispondenti ad uno schema ripetuto ma basato su mere apparenze, sicché ci si trova di fronte alla c.d.

"doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito da quelli che rimangono semplicemente apprezzamenti diversi delle prove, implicanti valutazioni esauritesi nella fase di merito, perché ad esse pertinenti, e non ulteriormente coltivabili dinnanzi a questa Corte; rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio riguardano aspetti (motivi 3 e 4) non trattati nell'atto di appello (secondo la trasposizione fattane nella sentenza, non contestata, come pure sarebbe stato necessario -Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ovvero manifestamente infondato (l'ultimo), evocandosi la carenza motivazionale, anche a fronte del (pur sintetico) riferimento all'intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per le persone offese, e consistenza degli indebiti esborsi sostenuti da queste ultime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cor9gliere Esterisore 11'13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso attinenti all'affermazione di responsabilità (i primi due) si limitano a riprodurre le censure già formulate con l'atto di appello, ripercorrendo un percorso argomentativo fondato esclusivamente su ipotesi alternative, non apprezzabili in questa sede, k CO4flJUDÀL mtV4..kuttall a«. tà osservato tuttavia che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica la tesi difensiva della regolarità dell'attività immobiliare svolta dall'imputato, smentita dalla serialità delle truffe poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] (pg. 5), corrispondenti ad uno schema ripetuto ma basato su mere apparenze, sicché ci si trova di fronte alla c.d. "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito da quelli che rimangono semplicemente apprezzamenti diversi delle prove, implicanti valutazioni esauritesi nella fase di merito, perché ad esse pertinenti, e non ulteriormente coltivabili dinnanzi a questa Corte; rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio riguardano aspetti (motivi 3 e 4) non trattati nell'atto di appello (secondo la trasposizione fattane nella sentenza, non contestata, come pure sarebbe stato necessario -Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ovvero manifestamente infondato (l'ultimo), evocandosi la carenza motivazionale, anche a fronte del (pur sintetico) riferimento all'intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per le persone offese, e consistenza degli indebiti esborsi sostenuti da queste ultime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cor9gliere Esterisore 11'13
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