Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09241/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e • m e - • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza resa nell'udienza preliminare del 10 giugno 2025 - nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata di una pluralità di reati tra cui le fattispecie di cui agli artt. 624-bis e 624 cod. pen. - con cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale ha accolto l'eccezione difensiva ex art. 33-sexies cod. proc. pen. ed ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché eserciti l'azione penale nelle forme della citazione diretta di cui all'art.552 cod. proc. pen. 1.1.11 ricorrente afferma che gli argomenti sostenuti dall'orientamento giurisprudenziale tradizionale non siano più attuali a seguito dell'organico intervento compiuto con la riforma [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe compiuto una nuova ed approfondita ponderazione del catalogo di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., derivandone che per la fattispecie di reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. l'azione penale vada esercitata mediante la richiesta di rinvio a giudizio.

Deduce, pertanto, l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, reputando che esso comporti una evidente stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo perché non sarebbe possibile reiterare la richiesta di rinvio a giudizio già oggetto di I restituzione da parte del Gup; e perch r16n S- -arebbe possibile esercitare l'azione penale mediante il decreto ex art. 552 cod. proc. pen. per non essere questa la corretta forma di esercizio dell'azione penale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. IL 29 ottobre 2025 sono pervenute note scritte, nonché note di replica, del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, il provvedimento impugnato, non potendosi considerare abnorme, non è suscettibile di essere impugnato con il ricorso per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la soluzione della questione di diritto sottoposta alla sua attenzione fornita da recenti arresti di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 30514 del 04/06/2025, Pmt c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288597; Sez. 5, n.8054 del 04/02/2025, Pmt c/ Pucci° Mirko, Rv. 287567) che hanno preso avvio dal principio affermato nella decisione delle Sezioni Unite (cfr. Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283552), secondo cui «E abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».

Giova, al riguardo, ripercorrere, sia pure sinteticamente, l'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte, nel definire la nozione di abnormità, costruita come un vizio dell'atto processuale, non codificato, ma individuato per sanzionare anomalie del procedimento di rilevanza tale da alterare l'ordinaria sequenza procedimentale e che, ciononostante, non trovano rimedio nel sistema delle invalidità previsto dal legislatore e nei sistemi impugnatori azionabili.

L' individuazione di siffatta categoria di vizi è stata specificamente attribuita dal legislatore alla giurisprudenza, come si evince dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, ove si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità».

Come evidenziato dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], l'esigenza cui risponde la categoria dell'abnormità è quella di «assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione», dovendosi comunque escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un'ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (così anche, ex multis, Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213; Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci, Rv. 2828079, che richiama Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240).

Ciò posto, l'esame della giurisprudenza sul tema dell'abnormità consente di affermare che ad oggi resta ferma la tradizionale distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, anche se vi è una marcata tendenza alla sovrapposizione tra le due categorie.

In particolare, l'abnormità strutturale ricorre < sia quando il giudice adotta un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando si tratti di provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (in questi casi il giudice «esercita un potere che non gli è dato, o meglio esercita una attribuzione completamente al di fuori dei casi consentiti».

L'abnormità funzionale, ricorre, invece, quando il provvedimento determina la stasi o la regressione del procedimento a cui il pubblico ministero può porre rimedio solo compiendo un atto affetto da nullità (Sezioni Unite Toni), non assoluta (Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA]).

Proprio a tale ultimo proposito, occorre, tuttavia, segnalare che — con particolare riferimento al tema di interesse per la soluzione dell'odierna questione, quello dei rapporti tra giudice e pubblico ministero e della regressione del procedimento — il processo di ricostruzione della nozione non è stato sempre lineare, giacché l'esegesi sul punto ha registrato apparenti balzi in avanti nell'individuazione dell'ambito dell'abnormità e precisazioni successive in senso restrittivo.

Uno snodo esegetico di grande impatto sul concetto di abnormità, in particolare, è stato rappresentato da Sez.

U, n. 5307 del 2007, Battistella, che ha fatto propria una visione ampia del vizio, reputando che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica».

A questo ampliamento è seguito un rinnovato approccio restrittivo, che si deve soprattutto a Sez.

U, n. 25957 del 2009, Toni, secondo cui, nei casi di regressione, l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di impugnazione lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale.

Sulla scorta della ritenuta connotazione derogatoria dell'abnormità rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione e alle nullità, Sezioni Unite Toni ha ritenuto trattarsi di un rimedio eccezionale e, con riguardo alla abnormità funzionale, l'ha reputata sussistente solo nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, cioè quando il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Al contrario, secondo tale pronuncia, non basta a far ritenere abnorme un provvedimento la sola regressione del procedimento, ancorché legata ad una statuizione sbagliata.

Tali principi sono stati ripresi, più di recente, da Sez.

U, n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha escluso l'abnormità di un provvedimento compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione quando la stasi determinatasi sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione». [OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso un inquadramento storico dell'abnormità e aver ricondotto la regressione verificatasi nella specie all'abnormità funzionale — siccome fenomeno rappresentativo dell'alterato funzionamento del procedimento — ha, tuttavia, preso atto della direzione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite dopo le sentenze Battistella e Toni, ricordando che l'abnormità funzionale da stasi è stata riferita, come ricordato, alla sola ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in tali limiti — si legge pure nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] — il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente.

Ciò che rileva, dunque, è che, alla situazione di stasi, si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile, principio affermato dalla sentenza Toni e ribadito o, comunque, non smentito, dalla giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite.

Ragionando su questa base teorica, fa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la restituzione indebita da parte del giudice dell'udienza preliminare al pubblico ministero per esercitare l'azione penale con citazione diretta sia abnorme nella misura in cui determina una regressione del procedimento, a cui il pubblico ministero può reagire solo con una nuova attività propulsiva foriera di una nullità; vale a dire l'errato esercizio dell'azione penale con citazione diretta per un reato per cui è invece prevista l'udienza preliminare, produttivo di una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen., perché sottrae all'imputato una fase garantita come quella che si svolge dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, con conseguente vulnus del suo diritto di intervento e assistenza.

Viceversa, la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] esclude che alla medesima conclusione possa giungersi nell'ipotesi inversa, in cui il Tribunale restituisca erroneamente gli atti al pubblico ministero affinché richieda il rinvio a giudizio al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che, in un'ipotesi di tal fatta, alla nuova propulsione dell'azione penale come indicata dal giudice del dibattimento non conseguirà alcun vizio, perché la celebrazione dell'udienza preliminare assicura all'imputato un passaggio giurisdizionale ulteriore e, quindi, maggiori garanzie partecipative.

Da tanto consegue che, in tale evenienza, la restituzione degli atti da parte del predetto primo Giudice al pubblico ministero non ha i caratteri dell'abnormità.

Ne consegue che, nel caso in esame, la regressione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi effettivamente determinata a seguito dell'ordinanza del Tribunale, non comporta l'abnormità funzionale di quest'ultima perché il pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità, potrà esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio.

Né il provvedimento può ritenersi affetto da abnormità strutturale, perché il Giudice ha esercitato un potere che l'art. 33-sexies cod. proc. pen. gli riconosce e che ha esercitato in ragione dell'esegesi assolutamente maggioritariax secondo la quale anche per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. si procede con citazione diretta a giudizio (cfr., su quest'ultimo punto, tra le altre, Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275078." Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen".

In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, in quanto abnorme, l'ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio).

Argomentazioni che trovano ulteriore conferma in altra pronuncia con cui si è affermato come non possa considerarsi abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., anche dopoLaumento dei limiti edittali previsto dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, disponga, fuori dall'udienza preliminare, la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio (cfr. Sez. 5, n. 9601 del 03/02/2021, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280576).

3. In conclusione, non sussistendo i connotati dell'abnormità, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e • m e - • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza resa nell'udienza preliminare del 10 giugno 2025 - nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata di una pluralità di reati tra cui le fattispecie di cui agli artt. 624-bis e 624 cod. pen. - con cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale ha accolto l'eccezione difensiva ex art. 33-sexies cod. proc. pen. ed ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché eserciti l'azione penale nelle forme della citazione diretta di cui all'art.552 cod. proc. pen. 1.1.11 ricorrente afferma che gli argomenti sostenuti dall'orientamento giurisprudenziale tradizionale non siano più attuali a seguito dell'organico intervento compiuto con la riforma [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe compiuto una nuova ed approfondita ponderazione del catalogo di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., derivandone che per la fattispecie di reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. l'azione penale vada esercitata mediante la richiesta di rinvio a giudizio. Deduce, pertanto, l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, reputando che esso comporti una evidente stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo perché non sarebbe possibile reiterare la richiesta di rinvio a giudizio già oggetto di I restituzione da parte del Gup; e perch r16n S- -arebbe possibile esercitare l'azione penale mediante il decreto ex art. 552 cod. proc. pen. per non essere questa la corretta forma di esercizio dell'azione penale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. IL 29 ottobre 2025 sono pervenute note scritte, nonché note di replica, del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, il provvedimento impugnato, non potendosi considerare abnorme, non è suscettibile di essere impugnato con il ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la soluzione della questione di diritto sottoposta alla sua attenzione fornita da recenti arresti di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 30514 del 04/06/2025, Pmt c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288597; Sez. 5, n.8054 del 04/02/2025, Pmt c/ Pucci° Mirko, Rv. 287567) che hanno preso avvio dal principio affermato nella decisione delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283552), secondo cui «E abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento». Giova, al riguardo, ripercorrere, sia pure sinteticamente, l'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte, nel definire la nozione di abnormità, costruita come un vizio dell'atto processuale, non codificato, ma individuato per sanzionare anomalie del procedimento di rilevanza tale da alterare l'ordinaria sequenza procedimentale e che, ciononostante, non trovano rimedio nel sistema delle invalidità previsto dal legislatore e nei sistemi impugnatori azionabili. L' individuazione di siffatta categoria di vizi è stata specificamente attribuita dal legislatore alla giurisprudenza, come si evince dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, ove si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità». Come evidenziato dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], l'esigenza cui risponde la categoria dell'abnormità è quella di «assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione», dovendosi comunque escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un'ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (così anche, ex multis, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci, Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240). Ciò posto, l'esame della giurisprudenza sul tema dell'abnormità consente di affermare che ad oggi resta ferma la tradizionale distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, anche se vi è una marcata tendenza alla sovrapposizione tra le due categorie. In particolare, l'abnormità strutturale ricorre < sia quando il giudice adotta un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando si tratti di provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (in questi casi il giudice «esercita un potere che non gli è dato, o meglio esercita una attribuzione completamente al di fuori dei casi consentiti». L'abnormità funzionale, ricorre, invece, quando il provvedimento determina la stasi o la regressione del procedimento a cui il pubblico ministero può porre rimedio solo compiendo un atto affetto da nullità (Sezioni Unite Toni), non assoluta (Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA]). Proprio a tale ultimo proposito, occorre, tuttavia, segnalare che — con particolare riferimento al tema di interesse per la soluzione dell'odierna questione, quello dei rapporti tra giudice e pubblico ministero e della regressione del procedimento — il processo di ricostruzione della nozione non è stato sempre lineare, giacché l'esegesi sul punto ha registrato apparenti balzi in avanti nell'individuazione dell'ambito dell'abnormità e precisazioni successive in senso restrittivo. Uno snodo esegetico di grande impatto sul concetto di abnormità, in particolare, è stato rappresentato da Sez. U, n. 5307 del 2007, Battistella, che ha fatto propria una visione ampia del vizio, reputando che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica». A questo ampliamento è seguito un rinnovato approccio restrittivo, che si deve soprattutto a Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni, secondo cui, nei casi di regressione, l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di impugnazione lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale. Sulla scorta della ritenuta connotazione derogatoria dell'abnormità rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione e alle nullità, Sezioni Unite Toni ha ritenuto trattarsi di un rimedio eccezionale e, con riguardo alla abnormità funzionale, l'ha reputata sussistente solo nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, cioè quando il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Al contrario, secondo tale pronuncia, non basta a far ritenere abnorme un provvedimento la sola regressione del procedimento, ancorché legata ad una statuizione sbagliata. Tali principi sono stati ripresi, più di recente, da Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha escluso l'abnormità di un provvedimento compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione quando la stasi determinatasi sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione». [OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso un inquadramento storico dell'abnormità e aver ricondotto la regressione verificatasi nella specie all'abnormità funzionale — siccome fenomeno rappresentativo dell'alterato funzionamento del procedimento — ha, tuttavia, preso atto della direzione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite dopo le sentenze Battistella e Toni, ricordando che l'abnormità funzionale da stasi è stata riferita, come ricordato, alla sola ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in tali limiti — si legge pure nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] — il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente. Ciò che rileva, dunque, è che, alla situazione di stasi, si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile, principio affermato dalla sentenza Toni e ribadito o, comunque, non smentito, dalla giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite. Ragionando su questa base teorica, fa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la restituzione indebita da parte del giudice dell'udienza preliminare al pubblico ministero per esercitare l'azione penale con citazione diretta sia abnorme nella misura in cui determina una regressione del procedimento, a cui il pubblico ministero può reagire solo con una nuova attività propulsiva foriera di una nullità; vale a dire l'errato esercizio dell'azione penale con citazione diretta per un reato per cui è invece prevista l'udienza preliminare, produttivo di una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen., perché sottrae all'imputato una fase garantita come quella che si svolge dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, con conseguente vulnus del suo diritto di intervento e assistenza. Viceversa, la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] esclude che alla medesima conclusione possa giungersi nell'ipotesi inversa, in cui il Tribunale restituisca erroneamente gli atti al pubblico ministero affinché richieda il rinvio a giudizio al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che, in un'ipotesi di tal fatta, alla nuova propulsione dell'azione penale come indicata dal giudice del dibattimento non conseguirà alcun vizio, perché la celebrazione dell'udienza preliminare assicura all'imputato un passaggio giurisdizionale ulteriore e, quindi, maggiori garanzie partecipative. Da tanto consegue che, in tale evenienza, la restituzione degli atti da parte del predetto primo Giudice al pubblico ministero non ha i caratteri dell'abnormità. Ne consegue che, nel caso in esame, la regressione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi effettivamente determinata a seguito dell'ordinanza del Tribunale, non comporta l'abnormità funzionale di quest'ultima perché il pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità, potrà esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio. Né il provvedimento può ritenersi affetto da abnormità strutturale, perché il Giudice ha esercitato un potere che l'art. 33-sexies cod. proc. pen. gli riconosce e che ha esercitato in ragione dell'esegesi assolutamente maggioritariax secondo la quale anche per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. si procede con citazione diretta a giudizio (cfr., su quest'ultimo punto, tra le altre, Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275078." Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen". In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, in quanto abnorme, l'ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché esercitasse l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio). Argomentazioni che trovano ulteriore conferma in altra pronuncia con cui si è affermato come non possa considerarsi abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., anche dopoLaumento dei limiti edittali previsto dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, disponga, fuori dall'udienza preliminare, la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio (cfr. Sez. 5, n. 9601 del 03/02/2021, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280576). 3. In conclusione, non sussistendo i connotati dell'abnormità, il
Sentenza Cassazione n. 09241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris