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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03115/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina commessa in concorso, non è consentita e in quanto, in primis, si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, in secundis, risulta teso a contestare la decisione dei giudici di merito, ritenendola errata perché basata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali prefigurandone così un diverso apprezzamento e dunque prospettando doglianze avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte; che, invero, deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato i plurimi elementi di fatto sulla base dei quali può senza dubbio affermarsi il la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte in maniera logica ed incensurabile dà atto del certo coinvolgimento del ricorrente nella vicenda criminosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina commessa in concorso, non è consentita e in quanto, in primis, si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, in secundis, risulta teso a contestare la decisione dei giudici di merito, ritenendola errata perché basata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali prefigurandone così un diverso apprezzamento e dunque prospettando doglianze avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte; che, invero, deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato i plurimi elementi di fatto sulla base dei quali può senza dubbio affermarsi il la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte in maniera logica ed incensurabile dà atto del certo coinvolgimento del ricorrente nella vicenda criminosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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