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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21339/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché quello di [OSCURATO:PERSONA] contiene censure (primi due motivi )) volti a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato ci legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e denunzia asseriti difetti e palesi illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente ) connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; quello del Limone, sempre in relazione al giudizio di responsabilità, denunzia vizi di motivazione non altrimenti precisati e lamenta altrettante indefinite violazioni processuali nonché la manca assunzione di una prova decisiva anche questa connotata da una estrema vaghezza argonnentativa e comunque mai dedotta siccome sollecitata nelle pregresse fasi di merito; entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati in relazione alla negata configurazione delle condotte in contestazione ai sensi dell'art 73 comma 5, avendo la Corte territoriale ( pagina 27), fatto puntuale riferimento, attraverso ragionamenti inferenziali immuni a profili di manifesta illogicità, al portato non indifferente della sostanza acquistata, detenuta e ceduta dai due imputati in considerazione proprio delle modalità e dei mezzi impiegati nell'occasione illecita a gudizio, così da portare il fatto contestato dentro ambiti di incompatibilità con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; il ricorso del solo Russo è manifestamente infondato in relazione al riconoscimento della recidiva, avendo la Corte del merito ( pagina 28) dato puntuale rilievo ai precedenti, gravi e alcuni anche recenti, del ricorrente nell'ottica volta a meglio descrivere la maggiore riprovevolezza del fatto e l'accresciuta pericolosità dell'imputato rassegnata dalla vicenda a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L Rad usa Giorg( Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] O 1 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché quello di [OSCURATO:PERSONA] contiene censure (primi due motivi )) volti a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato ci legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e denunzia asseriti difetti e palesi illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente ) connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; quello del Limone, sempre in relazione al giudizio di responsabilità, denunzia vizi di motivazione non altrimenti precisati e lamenta altrettante indefinite violazioni processuali nonché la manca assunzione di una prova decisiva anche questa connotata da una estrema vaghezza argonnentativa e comunque mai dedotta siccome sollecitata nelle pregresse fasi di merito; entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati in relazione alla negata configurazione delle condotte in contestazione ai sensi dell'art 73 comma 5, avendo la Corte territoriale ( pagina 27), fatto puntuale riferimento, attraverso ragionamenti inferenziali immuni a profili di manifesta illogicità, al portato non indifferente della sostanza acquistata, detenuta e ceduta dai due imputati in considerazione proprio delle modalità e dei mezzi impiegati nell'occasione illecita a gudizio, così da portare il fatto contestato dentro ambiti di incompatibilità con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; il ricorso del solo Russo è manifestamente infondato in relazione al riconoscimento della recidiva, avendo la Corte del merito ( pagina 28) dato puntuale rilievo ai precedenti, gravi e alcuni anche recenti, del ricorrente nell'ottica volta a meglio descrivere la maggiore riprovevolezza del fatto e l'accresciuta pericolosità dell'imputato rassegnata dalla vicenda a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L Rad usa Giorg( Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] O 1 0