CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33287/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 15 settembre emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale per il reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione relativamente alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato contestato; nonché relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; deve, inoltre, essere ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e