CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16198/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] VIOLAche ha cheisto “revocarsi la sentenzadella quinta sezione penale della Corte di cassazione in data 25 giugno 2025 e annullarsisenza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2024 nei confronti diColucci [OSCURATO:PERSONA] perché i reati ascrittigli sono estinti per prescrizione.”[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale,propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 27286/2025 pronunciata dalla QuintaSezione di questa Corte di cassazione in data 25 giugno 2025, con la quale veniva rigettatoil ricorso dallo stesso presentato avverso la sentenza del 10 ottobre 2024 della Corte diAppello di Napoli; tale ultima sentenza aveva confermato la condanna del ricorrente per idelitti di ragion fattasi e lesioni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato due errori rilevanti ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.2.1. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione non avrebbe rilevato la sopravvenutacausa di estinzione del reato della prescrizione, che era maturata il 5 gennaio 2025, purconteggiando la sospensione di 76 giorni imposta dalla legislazione emergenziale perprevenire la pandemia da Covid 19, , quindi dopo l'emissione della sentenza impugnata.Doveva. infatti, tenersi conto che i reati di cui agli artt. 392, 393 e 582 cod. pen. erano staticommessi fino al 21 aprile 2017, che il termine prescrizionale massimo era pari ad anni settemesi sei e che non si erano verificati periodi di sospensione del termine di prescrizione; lasentenza della Corte di Cassazione, che aveva rigettato il ricorso, era stata pronunciata indata 25 giugno 2025, quando il reato risultava già prescritto.2.2. La Corte di cassazione avrebbe ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso,volto a far valere l’illegittimità dell’ordinanza della Corte territoriale che aveva rigettatol’eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, sulla base di unulteriore “errore di fatto e/o di diritto”.Contrariamente a quanto riportato nella sentenza di cui è stata chiesta la correzione, ilricorrente nel giudizio di appello aveva, infatti, tempestivamente eccepito, come riportato nelverbale di udienza, la mancanza del termine a comparire e la Corte di appello avevarigettato l’eccezione, ritenendo che il termine di venti giorni era stato rispettato perché larinnovazione della notifica del decreto di citazione, disposta all’udienza del 16 settembre2024, era stata eseguita il 20 settembre 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso straordinario è fondato nei limiti precisati nel prosieguo.1. In premessa, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questaSuprema Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in unerrore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non inun errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono,pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni dì normegiuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse ol'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzigiurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori(Sez. Un. n. 16103 del 30/04/2002, rv. 221280; Sez. 6 n. 12893 del 20/03/2003, Rv. 224156;Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Rv .227486; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527;Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Rv. 256441; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686).Tali principi valgono, ovviamente, anche quando la questione proposta con il ricorsoriguardi la prescrizione del reato, onde tale questione è ammissibile solo quando la mancataapplicazione della causa estintiva derivi da un errore percettivo causato da una svista o daun equivoco e non, invece, quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da unaqualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (cfr Sez. U, n. 37505 del14/07/2011, Rv. 250527, cit, nonché Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Rv. 257856, che haaffermato che è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc.pen. l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione,dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, unavolta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata; e, più di recente,Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453 - 01 e Sez. 3 n. 10417 del 25/02/2020, Rv.279065 - 01, che ha affermato che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corsodel processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen.a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un meroerrore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operatadal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato,che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche).2. Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito compiuta rappresentazione della sequelaprocedimentale (cfr. Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Rv. 263206, che ha affermato che talepresupposto integra la specificità del motivo e, quindi, l'ammissibilità del ricorso straordinarioex art. 625 bis cod. .proc. pen), che trova riscontro negli atti processuali esaminati dalCollegio, alla luce della quale risulta l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione delreato prima della decisione di legittimità.Risulta, pertanto, che la Corte di cassazione, senza alcun esame della questione, nonha rilevato la prescrizione del reato (maturata il 5 gennaio 2025, tenuto conto del tempuscommissi delicti, il 21 aprile 2017, del termine prescrizionale massimo di sette anni e seimesi e del periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 27/2020 dal 9marzo 2020 all'11 maggio 2020) pur avendo rigettato, e non dichiarato inammissibile, ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, come è noto,preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 3 129 cod.proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore allapronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice, cfr. Sez.Un. 21 del 11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998,Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez. U n. 12602 del 17.12.2015, dep.25.3.2016, Ricci).Non è applicabile la disposizione di cui all'art. 159 comma 2 cod.pen., come modificatadall'art. comma 11, lett. b) legge 23 giugno 2017, n. 103, c.d. Legge Orlando, che haintrodotto una ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo dicelebrazione del giudizio di appello e quello di cassazione, per un massimo di anni uno emesi sei per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017.3. Il secondo errore denunciato dal ricorrente non rientra nel novero di quelli emendabilicon lo strumento previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.La Quinta sezione della Corte di cassazione (pagg. 3 e 4), lungi dall’incorrere in unasvista, ha, invece, preso in esame il verbale di udienza del 10 ottobre 2024 e sulla base diuna interpretazione del suo contenuto, strettamente ancorata al dato letterale, ha ritenutoche la difesa dell’imputato non aveva inteso far valere la violazione dell’art. 601, comma 3,cod. proc. pen. ma si doleva “della mancata disposizione all’udienza del 16 settembre 2024,del rinnovo dlela notifica”, in realtà disposta dalla Corte di appello, nonché “dell’effettivoperfezionamento della notifica il 20 settembre” anziché il 26 settembre, con la conseguenzache il vizio relativo all’inosservanza del termine a comparire di venti giorni, pacificamenteintegrante una nullità a regime intermedio, si era sanato.4. Ciò posto, va, quindi, revocata la sentenza della Quinta sezione penale di questaCorte n. 27286 del 25/06/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disposto l'annullamentosenza rinvio della la sentenza pronunciata in data 10/10/2024 dalla Corte d'appello di Napolinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati estinti per prescrizione con conseguenteconferma la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili,ricorrendo le condizioni previste dall’art. 578 cod. proc. pen. P.Q.MRevoca la sentenza della Corte di cassazione n. 27286 del 25/06/2025 nei confronti diColucci [OSCURATO:PERSONA] E, per l'effetto, annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenzapronunciata in data 10/10/2024 dalla Corte d'appello di Napoli nei confronti di ColucciStefano per essere i reati estinti per prescrizione. Conferma la condanna generica alrisarcimento del danno in favore delle parti civili.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente