CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 23114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;2026- intimati –2632avverso la sentenza n. 1223/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 1298/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2632/20261. Con sentenza n. 8000 del 2017, il Tribunale di NapoliNumero di raccolta generale 23114/2026accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avDvaetar psuobb licazione 13/07/2026l’avviso di addebito emesso dall’INPS, accertando l’inesistenzadell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2008 e2010 e dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo.2. La Corte d’appello di Napoli, adita dall’INPS, consentenza n. 1223 del 2022, dichiarava la cessazione della materiadel contendere, rilevando che dagli atti risultava l’ammissionedella ricorrente alla definizione agevolata e che l’Istituto non avevacontestato né la presentazione della domanda né l’esecuzione deipagamenti conseguenziali, limitandosi a dedurre che il credito nonera stato annullato, ma soltanto rateizzato.3. Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso percassazione con un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate-Riscossionesono rimaste intimate.5. All’esito dell’adunanza camerale il Collegio si èriservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3,comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazionidalla l. n. 136 del 2018, assumendo che la Corte territorialeavrebbe erroneamente dichiarato la cessazione della materia delcontendere senza attendere il pagamento integrale del debitodefinito in via agevolata e senza la produzione delladocumentazione attestante il perfezionamento della procedura.2. Il motivo, così come formulato, è inammissibile, poiché nonsi confronta integralmente con l’effettiva ratio decidendi dellasentenza impugnata.La Corte d’appello non ha dichiarato la cessazione dellamateria del contendere sulla sola base dell’accesso alla definizioneagevolata, ma ha valorizzato un ulteriore e aNuumteoron roegmistroo generale 22771/2022Numero sezionale 2632/2026accertamento di fatto. Ha, cioè, affermato che, a fronte dellaNumero di raccolta generale 23114/2026documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA], l’INPS non aDvatea vpuabb licazione 13/07/2026contestato l’avvenuta esecuzione dei pagamenti conseguenzialialla rateizzazione, “limitandosi a sostenere, in termini ritenuti nonlineari, che la definizione implicasse il riconoscimento del debito,ma non lo sgravio del credito”.Proprio da tale mancanza di contestazione la Corte territorialeha desunto che l’Istituto aveva già ottenuto la soddisfazione delproprio credito e che, quindi, non residuava alcun concretointeresse alla prosecuzione del giudizio.2.1. Il ricorso non investe specificamente questa autonomaaffermazione, non deduce un vizio riconducibile all’art. 115 cod.proc. civ., non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo circal’effettiva assenza di pagamenti, né trascrive o localizza atti delgiudizio di merito idonei a dimostrare che l’INPS avesse invecetempestivamente contestato tale circostanza.2.2. Ne deriva, altresì, il difetto di decisività della censura,poiché, anche a voler ritenere corretta in astratto la premessagiuridica spesa dal ricorrente circa la necessità del pagamentointegrale ai fini della dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, il ricorso non attinge l’autonoma base fattuale delladecisione, rappresentata dall’accertamento – rimasto fermo –dell’avvenuto pagamento e della sua non contestazione.3. La censura proposta si correla, invero, a un principio che lagiurisprudenza di legittimità ha effettivamente affermato in temadi “rottamazione-ter”, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018,secondo cui l’estinzione del giudizio o la cessazione della materiadel contendere postulano il perfezionamento della definizionemediante integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute,oltre che la produzione in giudizio della relativa documentazione.In tal senso si collocano Cass. n. 24909 del 2025 e CassN.u mne.r o9 re4gi1str4o generale 22771/2022Numero sezionale 2632/2026del 2026; con riguardo alla disciplina omologa di cui all’art. 6 delNumero di raccolta generale 23114/2026d.l. n. 193 del 2016, rilevano altresì Cass. n. 17915 del 20D2ata1 p uebb licazione 13/07/2026Cass. n. 9535 del 2023, le quali distinguono tra l’impegno allarinuncia al giudizio e il definitivo effetto estintivo, da ricollegarecomunque al perfezionamento della procedura, ribadendo che, incaso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizionenon produce effetti estintivi del processo e riprendono a decorrerei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.4. In difetto, però, di una censura puntuale della ratio fondatasulla mancata contestazione dei pagamenti, la doglianza si risolvenella prospettazione di una violazione di legge astratta, che nonvale a incrinare la distinta base fattuale sulla quale la decisioneimpugnata si regge.5.Ne consegue che il ricorso è inammissibile.Nulla sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorrente a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito